Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11226/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresenta t a e dife s a disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - dell’avvocatura interna - e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via A miterno , n. 3 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE e COMMISSARIO ad acta– pro tempore - PER L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA – [OSCURATO:PERSONA] MINISTRI – c.f. 80188 230587 – rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE -RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, cooperativa sociale o.n.l.u.s.– c . f . 0 1 3 04760638 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore; elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Napoli presso lo studio dei medesimi difensori.

CONTRORICORRENTE e REGIONE CAMPANIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 5801/2018della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 febbraio2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato i n data 29.7.2011 l’ “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ”, cooperativa sociale o.n.l.u.s.,conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli l’ “A.S.L.

Napoli 2Nord” e la Regione Campania.

Esponeva che era accreditata con il S.S.N. per l’erogazione di prestazioni ambulatorialidi convitto base e di convitto in favore di disabili di medio e grave livelloe di semiconvitto in favore di disabili di medio, grave e gravissimo livello eper l’erogazione di prestazioni di terapia domiciliare (cfr. ricorso, pag. 2) .

Esponeva che aveva diritto all’aggiornamento tariffario per gli anni 2006 - 2008 (cfr. controricorso, pag. 7) in applicazione del decreto n. 1/2009 del Commissario ad actanominato a causa dell’inerzia della Regione Campania.

Chiedeva condannare le convenute a pagarle la sommadi euro 1.326.078,40 a titolo di aggiornamento tariffario ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno sofferto ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di equo compenso. 2.Si costituivano l ’ “A.S.L.

Napoli 2 Nord ” e la Regione Campania .

Eccepivano il difetto di giurisdizione; instavano nel merito per il rigetto dell’avversa domanda.

Non si costituiva il Commissario ad actaper l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania.

3. Con ordinanza del 29.5.2012 il Tribuna le di Napoli , “affermata, in via preliminare, la giurisdizione del Tribunale ordinario adito” (così ricorso, pag. 3), rigettava la domanda. 4.Proponeva appello l’ “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ”.

Resisteva l’“A.S.L.

Napoli 2 Nord ”. [OSCURATO:PERSONA].

Resisteva il C ommissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania. 5.Con sentenza n. 5801/2018 la Corte di Napoli accoglieva il gravame e, per l’effetto, condannava l’ “A.S.L.

Napoli 2 Nord ” a pagare al l’ “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ” la somma di euro 806.848,63, oltre interessi legali dal 29.12.2014.Premetteva la Corte d i Napoli che la Regione Campania avrebbe dovuto impugnare con appelloincidentalel’espressa affermazione della giurisdizione del G.O. operata dal tribunale, sicché la mera riproposizione della questione era inammissibile (cfr. sentenza d’appello, pag. 10).

Indi, in ordine al merito, la corte evidenziava che la “ causa petendi ” dell’azionata pretesa era da ravvisare nel dirittoall’adeguamento triennale dei compensi per le prestazioni svoltenegli anni 2006/2008, cosicché il riferimento ai provvedimenti amministrativi di volta in volta susseguitisi –integranti al più condizioni di esigibilità del credito ed atti di determinazione del quantum– non comportava “mutatio libelli”(cfr. sentenza d’appello, pag. 11).

Evidenziava dunque, su tale scorta, che era da riconoscere all’appellante l’importo derivante dall’applicazione delle tariffe di cui aldecreto n. 154/2014 sopravvenutonelle more del giudizio d’appello del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Campania (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 e 12). 6.L’ “A.S.L.

Napoli 2 Nord” h a proposto ricorso avverso tale sentenza.

N e ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione .

L’ “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ” ha depositato controricorso.

Ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favoredelle spese. [OSCURATO:PERSONA] ad actaper l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi.

Ha chiesto accogliersi il ricorso principale;in subordine, accogliersi il ricorso incidentale e dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.O.;in ulteriore subordine, accogliersi il ricorso incidentale e cassare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.L’ “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ” ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale condizionato. 7.La ricorrente principale ha depositato memoria .

Del pari ha depositato memoria l’“Associazione” controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrent e principale denuncia a i sensi dell’a rt. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 sexies d.lgs. n. 502/1992.

Premette che con la domanda ex adverso esperita è stata in prime cure espressamente sollecitata l’applicazione degli adeguamenti tariffari di cui al decreto n. 1/2009 del Commissario ad actanominato a causa dell’inerzia della Regione Campania (cfr. ricorso, pag. 12).

Deduce quindi che a seguito del venir meno del medesimo decreto è venuto meno il presupposto su cui la domanda si fondava(cfr. ricorso, pag. 13), sicché ha errato la Corte di Napoli a correlare l’esperita pretesa al sopravvenuto decreto n. 154/2014.

Deduce invero che a seguito dell’approvazione, con la delibera n. 6757 del 1996, delle tariffe applicabili alle strutture convenzionate il protocollo d’intesa siglato dalla Regione Campania con le associazioni di categoria non ha prefigurato un meccanismo di automatico aggiornamento delle tariffe, sicché,in assenza di un atto determinativo della Regione,le strutture convenzionate non vantanouna posizione di diritto soggettivo bensì di mero interesse legittimo (cfr. ricorso, pag. 13) al rispetto del proto collo d’impegno , ciò vie più a fronte della superiore esigenza del contenimento della spesasanitaria (cfr. ricorso, pag. 14).9.Co n il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi del l’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione del divieto di “mutatio libelli”, del principio “tempus regit actum”, del principio della irretroattività della legge e dello “ius superveniens”.

Deduce che ha errato la Corte di Napoli a ritenere che il riferimento agli atti determinativi delle tariffe susseguitisi nel corso del giudizio non abbia comportato una inammissibile “mutatio libelli” (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce invero che la corte d’appello avrebbe dovuto reputare inammissibile, siccome nuova ovvero siccome connotata da un diverso “petitum” e da diversa “causa petendi”, la domanda subordinata esperita da controparte in appello, ancorata al sopravvenuto decreto n. 154/2014 ed “ avente ad oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente (…)al pagamento della complessiva somma di €912.892,98 a titolo di aggiornamento tariffario delle prestazioni rese per il triennio 2003– 2005 ” (c osì ricorso, pag g . 2 1 - 2 2 ) . 10.Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale sono senza dubbio connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i motivi del ricorso principale sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte di Napoli si è conformata all’elaborazione giurisprudenziale di questo Giudice. 11.Si premette - e si dirà in sede di disamina del primo motivo del ricorso incidentale -che in punto di giurisdizione si è formato il giudicato “interno”.

In ogni caso, certo, non si prospetta un diritto soggettivo, allorché l’adeguamento tariffario scaturisce non già dall’operatività di criteri automatici bensì si correla aduna valutazione discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. al riguardoCass. sez. un. 12.7.2005, n. 14542 (Rv. 581978-01)).E tuttavianella specie la res litigiosasi è risolta tout court nell a sollecitazione, ineccepibile, all’ applicazione de gli adeguamenti tariffari di cui al decreto de l Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Campanian. 154/2014 sopravvenuto nelle more del giudizio d’appello , decreto divenuto definitivo in esito alla sentenza del T.A.R.

Campania n. 3000/2015 e alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3500/2016 (cfr. memoria della “Associazione” controricorrente, pag. 3). 12.Invero, non si configura la denunciata “ mutatio libelli ”.

Si spiega da tempo che, anorma dell ’ art. 345 cod. proc. civ., non integra mutamento della domanda non consentito in appello la modifica che valga unicamente ad incidere sul “petitum”,nel senso di adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto (cfr. Cass.21.2.2007, n. 4034).

E si spiega del pari da tempo che si ha proposizione in appello di domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado- come tale vietata dall ’ art.345 cod. proc. civ. - quando l ’addotta “ causa petendi ” , siccome fondata su presupposti di fatto anteriormente nonprospettati, importi il mutamento dei fatticostitutivi del diritto fatto valere in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione chealteri l ’ oggetto sostanziale dell ’a zione ed i termini della controversia(cfr. Cass. 29.8.1990, n. 8961).

Del resto, si spiega ulteriormente quanto segue.

Per un verso , che l a diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” e, quindi, “mutatio libelli” (cfr. Cass. 19.4.2010, n. 9266; Cass.8 23.5.2014, n. 11470, secondo cui non costituisce domanda nuova, ed è, pertanto, proponibile in sede di gravame, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], la mera variazione quantitativa del “petitum” dipendente da una normativa sopravvenuta o da un evento, parimenti sopravvenuto, necessariamente collegato a quello iniziale).

Per altro verso, chein appello la preclusione dell o “ i us novorum ” opera solo per ledomande che modificano nei suoi elementi materiali il fatto costitutivo della pretesa, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, e non anche il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo è stato dedotto (cfr. Cass. 19.8.1994, n. 7438).

Per altro verso ancora, che, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto (cfr. Cass. sez. un. 21.2.2000, n. 27 (Rv. 534170-91)).

13. Negli enunciati termini il riferimento a lle tariffe di cui al decreto n. 154/2014 sopravvenuto nelle more del giudizio d’appello , tariffe indubitabilmente afferenti alla pretesasostanziale ab originededotta in giudizio, ha riguardato esclusivamente il puro e semplice profilo della quantificazione , non ha determinato il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato dall’ “Associazione”, non ha comportato il mutamento del “ petitum ”, non ha introdotto nel processo un nuovo tema di indagine e di dec isione con susseguente compromissione delle chances difensive di controparte (cfr. , altresì, Cass. 24.11.2020, n. 26757 (Rv. 659865-05), secondo cui, alla luce del principio della durata ragionevole del processo, è deducibile nel giudizio di legittimità il “ factum superveniens ” , in quanto equiparabile allo “ ius superveniens”, se idoneo ad incidere sull’oggetto della causa sottoposta all’esame del giudice, allorché il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione a seguito di provvedimento della P.A. e non si ponga questione alcuna di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto alla previsione dell'art. 372 cod. proc. civ.).

Si badi chela delibera n. 154/2014 h a “rideterminato l’aggiornamento delle tariffe per il regime di riabilitazione exart. 26 della legge 833/1978 per gli anni dal 2003 al 2012” (cfr. sentenza d’appello, pag.

9. In memoria - pag. 3 - l’ “Associazione” controricorrente ha indicato negli anni 2003/2008 il periodo di riferimento della delibera n. 154/2014). 14.Va dunque condivis o i l postulato espresso, in parte qua , da lla Corte di Napoli, che, altresì, ha in appuntabil mente posto in risalto che il diritto dell’iniziale attrice non poteva“essere vanificato (…) dalla mera sostituzione nel corso del giudizio da parte dell’Amministrazione del precedente provvedimento contenente l’adeguamento delle tariffe” (così sentenza d’appello, pag. 11).

Difatti, la Corte partenopea ha ulteriormente puntualizzato che non vi era margine per far applicazione del decreto n. 1/2009 emesso dal commissario ad actanominato a fronte dell’inerzia della Regione Campania; che invero il decreto n. 1/2009 era stato emesso dal commissario ad acta in carenza di potere, allorché lo stesso organo con l’emanazione del precedente decreto n. 1/2008 aveva esaurito i suoi compiti; che erano poi sopravvenuti i decreti della Regione Campania n. 224/2009 e n. 81/2013, ambedue annullati, e, da ultimo, il decreto n. 154/2014, in vigore, recante l’aggiornamento delle tariffe ed al quale occorreva far riferimento ai fini del computo degli importi pretesi (cfr. sentenza d’appello, pag. 14). 15.Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quinquies e ss. d.lgs. n. 502/1992 ovvero l’inosservanza dell’insormontabile limite di spesa da rispettarsianche in sede di adeguamento tariffario.

Deduce che ha errato la Corte di Napoli ad accogliere la domanda di adeguamento tariffario attesa l’indefettibile operatività dei limiti di spesa (cfr. ricorso, pag. 22). 16.Il terzo motivo del ricorso principale del pari è inammissibile. 17.Ben vero, in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla “A.S.L.” la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell’attore ma impeditivo dell’accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del“tetto di spesa ” , nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr., tra le altre, Cass. (ord.) 16.4.2021,n. 10182). 18.Su tale scorta si rimarca che il mezzo in disamina difetta senz’altro di specificità, siccome la ricorrente principale neppure ha addotto di aver fornito nei gradi di merito puntuale dimostrazione del superamento dei “tetti di spesa” (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

Il motivo, propriamente , si risolve nell’astratta prospettazione dell’impossibilità di superare i “tetti di spesa” e nella generica deduzione per cui “l’effetto immediato dell’adeguamento delle tariffe, incidendo sui volumi totali di fatturato programmato, consiste nel raggiungimento, e/o superamento, dei limiti di spesa già fissati nel tetto di volta in volta individuato dalla Regione” (così ricorso, pag. 26).

Invano, quindi, l’ “A.S.L.

Napoli 2 Nord” adduce che l’accoglimento dell’avversa pretesa comporterebbeinevitabilmente il superamento del “tetto di spesa” previsto per ogni singolo anno di riferimento (cfr. ricorso, pag. 26). 19.Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Napoli a reputare inammissibile la riproposizione, nelle forme di cui all’art. 346 cod. proc. civ., dell’eccezione di difetto di giurisdizione ed a ritenere che al riguardo sarebbe stato necessario proporre appello incidentale(cfr. ricorso incidentale, pag. 7). 20.Il primo motivo del ricor so incidentale è inammissibile del pari ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte di Napoli analogamente, in parte qua, si è conformata all’insegnamentodi questa Corte.

21. È sufficiente il rinvio all’ordinanza delle sezioni unite n. 20854 del 30.6.2022, ove, in motivazione,si legge testualmente: al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione, la cui affermazione è sottesa alla decisione del merito della controversia da parte del giudice di primo grado, è necessario proporre appello, anche solo incidentale nel caso in cui la parte che insista nella questione di giurisdizione, come nel caso in esame, sia stata vittoriosa in primo grado (cfr. Cass. n. 2067 del 2011 cit. e successivamente Cass. s.u. 13/06/2011 n. 12905 e n. 28503 del 2017 cit.).

È stato chiarito infatti che la parte vittoriosa in primo grado nel merito,la quale sia risultata però soccombente sull’eccezione di giurisdizione, che sia stata oggetto di espressa decisione, per evitare la formazione del giudicato su tale questione non può limitarsi a riproporla, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., in sededi costituzione in appello, non applicandosi il principio di rilevabilità d’ufficio ed essendo l’art. 346 cod. proc. civ. riferibile a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso (cfr. Cass. s.u. 16/10/2008 n. 25246) (si vedano altresì Cass. sez. lav. 2.2.2018, n. 2605; Cass. sez. un. 27.4.2018, n. 10265 (Rv. 648268-01), secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal “petitum” sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice). 22.Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ovvero del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Premette che l’ “A.S.L.” aveva addotto che gli invocati adeguamenti tariffari eranostati integralmente assorbiti dalla regressione tariffaria conseguente alla fissazione dei “tetti di spesa”(cfr. ricorso incidentale, pag. 8).

Indi deduce che la Corte di Napoli si è limitata a dichiarare l’assorbimento del domandato adeguamento tariffario nella regressione tariffaria con riferimento unicamente all’annualità 2008, per giunta esulante da quelle – 2003/2005 – richieste con la domanda subordinata formulata in appello all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. ricorso incidentale, pag. 8). 23.Il secondo motivo di ricorso incidentale parimenti è inammissibile.

24. Va premesso che in parte qua , ovvero in sede di determinazione del quantum, la Corte di Napoli ha statuito come segue.

Ossia che con nota del 16.3.2012 del direttore dell’ “A.S.L. [OSCURATO:PERSONA]” – nota prodotta dall’ “Associazione” nel corso del giudizio di primo grado –si era evidenziato che con nota del commissario straordinario n. 294/A del 15.5.2009 era stata disposta unicamente per l’anno 2008 pur nei confronti della medesima “Associazione”una regressione tariffaria del 5,085%, pari ad euro 106.044,35, il cui importo, non contestato, era da detrarre dal quantum domandato per l’anno 2008(cfr. sentenza d’appello, pag. 14).

25. Evidentemente non si delinea , nei surriferiti termini, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Più esattamente,nel circoscrivere la regressione tariffaria all’anno 2008, la corte d’appello non l’ha riscontrata, ben vero alla luce degli esiti istruttori, i n relazioneagli anni 2006 e 2007.

In sostanza, quindi, la doglianza veicolata dal mezzo in disamina si risolve – inammissibilmente -in una censura circa la valutazione degli esiti probatori (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).

Si tenga conto poi che l’aggiornamento tariffario era stato senz’altro richiesto per gli anni2006, 2007 e 2008 (cfr. controricorso avverso ricorso “A.S.L.” , pag. 7) ed a tali anni la corte distrettuale ha fatto riferimento i n sede di quantificazione (cfr. sentenza d’appello, pag.

14. Tanto nonostante l’erroneo riferimento all’udienza di precisazione delle conclusioni al triennio 2003-2005: cfr. sentenza d’appello, pag. 10). 26.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità e del ricorso principale e del ricorso incidentale l’ “A.S.L.

Napoli 2 Nord” ed il Commissario ad actavanno condannati, ciascuno per suo conto, a lla rifusione del le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo.

Sia la condanna alle spese dell’ “A.S.L.

Napoli 2 Nord” sia la condanna alle spese del Commissario ad actaseguono per la quota di ½ dell’importo liquidato in dispositivo in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per la quota di ½ dell’importo liquidato in dispositivo in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ambedue difensor i dell’ “Associazione ” controricorrente, che ha nno dichiarato – in memoria - di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.

Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della Regione Campania, rimasta intimata. 27.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.

Con riferimentoal Commissario ad acta, organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; condanna la ricorrente principale , “A.S.L.

Napoli 2 Nord” , a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa avvocati come per legge, per la quota di ½ all’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per la quota di ½ , all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensor i anticipatari della “Associazione” controricorrente; condanna il ricorrente incidentale, Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania, a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa avvocati come per legge, per la quota di ½ all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per la quota di ½ all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori anticipatari della “Associazione” controricorrente; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteprincipale, “A.S.L.

Napoli 2 Nord” , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore , rappresenta t a e dife s a disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - dell’avvocatura interna - e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via A miterno , n. 3 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE e COMMISSARIO ad acta– pro tempore - PER L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA – [OSCURATO:PERSONA] MINISTRI – c.f. 80188 230587 – rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE -RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA]contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, cooperativa sociale o.n.l.u.s.– c . f . 0 1 3 04760638 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a congiuntamente e disgiuntamente dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale allegata in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore; elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c.,in Napoli presso lo studio dei medesimi difensori. CONTRORICORRENTE e REGIONE CAMPANIA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 5801/2018della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 febbraio2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato i n data 29.7.2011 l’ “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ”, cooperativa sociale o.n.l.u.s.,conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli l’ “A.S.L. Napoli 2Nord” e la Regione Campania. Esponeva che era accreditata con il S.S.N. per l’erogazione di prestazioni ambulatorialidi convitto base e di convitto in favore di disabili di medio e grave livelloe di semiconvitto in favore di disabili di medio, grave e gravissimo livello eper l’erogazione di prestazioni di terapia domiciliare (cfr. ricorso, pag. 2) . Esponeva che aveva diritto all’aggiornamento tariffario per gli anni 2006 - 2008 (cfr. controricorso, pag. 7) in applicazione del decreto n. 1/2009 del Commissario ad actanominato a causa dell’inerzia della Regione Campania. Chiedeva condannare le convenute a pagarle la sommadi euro 1.326.078,40 a titolo di aggiornamento tariffario ovvero, in subordine, a titolo di risarcimento del danno sofferto ovvero, in ulteriore subordine, a titolo di equo compenso. 2.Si costituivano l ’ “A.S.L. Napoli 2 Nord ” e la Regione Campania . Eccepivano il difetto di giurisdizione; instavano nel merito per il rigetto dell’avversa domanda. Non si costituiva il Commissario ad actaper l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania. 3. Con ordinanza del 29.5.2012 il Tribuna le di Napoli , “affermata, in via preliminare, la giurisdizione del Tribunale ordinario adito” (così ricorso, pag. 3), rigettava la domanda. 4.Proponeva appello l’ “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ”. Resisteva l’“A.S.L. Napoli 2 Nord ”. [OSCURATO:PERSONA]. Resisteva il C ommissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania. 5.Con sentenza n. 5801/2018 la Corte di Napoli accoglieva il gravame e, per l’effetto, condannava l’ “A.S.L. Napoli 2 Nord ” a pagare al l’ “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ” la somma di euro 806.848,63, oltre interessi legali dal 29.12.2014.Premetteva la Corte d i Napoli che la Regione Campania avrebbe dovuto impugnare con appelloincidentalel’espressa affermazione della giurisdizione del G.O. operata dal tribunale, sicché la mera riproposizione della questione era inammissibile (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Indi, in ordine al merito, la corte evidenziava che la “ causa petendi ” dell’azionata pretesa era da ravvisare nel dirittoall’adeguamento triennale dei compensi per le prestazioni svoltenegli anni 2006/2008, cosicché il riferimento ai provvedimenti amministrativi di volta in volta susseguitisi –integranti al più condizioni di esigibilità del credito ed atti di determinazione del quantum– non comportava “mutatio libelli”(cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Evidenziava dunque, su tale scorta, che era da riconoscere all’appellante l’importo derivante dall’applicazione delle tariffe di cui aldecreto n. 154/2014 sopravvenutonelle more del giudizio d’appello del Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Campania (cfr. sentenza d’appello, pagg. 9 e 12). 6.L’ “A.S.L. Napoli 2 Nord” h a proposto ricorso avverso tale sentenza. N e ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione . L’ “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ” ha depositato controricorso. Ha chiesto rigettarsi il ricorso con il favoredelle spese. [OSCURATO:PERSONA] ad actaper l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due motivi. Ha chiesto accogliersi il ricorso principale;in subordine, accogliersi il ricorso incidentale e dichiararsi il difetto di giurisdizione del G.O.;in ulteriore subordine, accogliersi il ricorso incidentale e cassare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.L’ “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ” ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale condizionato. 7.La ricorrente principale ha depositato memoria . Del pari ha depositato memoria l’“Associazione” controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo la ricorrent e principale denuncia a i sensi dell’a rt. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 sexies d.lgs. n. 502/1992. Premette che con la domanda ex adverso esperita è stata in prime cure espressamente sollecitata l’applicazione degli adeguamenti tariffari di cui al decreto n. 1/2009 del Commissario ad actanominato a causa dell’inerzia della Regione Campania (cfr. ricorso, pag. 12). Deduce quindi che a seguito del venir meno del medesimo decreto è venuto meno il presupposto su cui la domanda si fondava(cfr. ricorso, pag. 13), sicché ha errato la Corte di Napoli a correlare l’esperita pretesa al sopravvenuto decreto n. 154/2014. Deduce invero che a seguito dell’approvazione, con la delibera n. 6757 del 1996, delle tariffe applicabili alle strutture convenzionate il protocollo d’intesa siglato dalla Regione Campania con le associazioni di categoria non ha prefigurato un meccanismo di automatico aggiornamento delle tariffe, sicché,in assenza di un atto determinativo della Regione,le strutture convenzionate non vantanouna posizione di diritto soggettivo bensì di mero interesse legittimo (cfr. ricorso, pag. 13) al rispetto del proto collo d’impegno , ciò vie più a fronte della superiore esigenza del contenimento della spesasanitaria (cfr. ricorso, pag. 14).9.Co n il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi del l’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione del divieto di “mutatio libelli”, del principio “tempus regit actum”, del principio della irretroattività della legge e dello “ius superveniens”. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a ritenere che il riferimento agli atti determinativi delle tariffe susseguitisi nel corso del giudizio non abbia comportato una inammissibile “mutatio libelli” (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce invero che la corte d’appello avrebbe dovuto reputare inammissibile, siccome nuova ovvero siccome connotata da un diverso “petitum” e da diversa “causa petendi”, la domanda subordinata esperita da controparte in appello, ancorata al sopravvenuto decreto n. 154/2014 ed “ avente ad oggetto l’accertamento del diritto della ricorrente (…)al pagamento della complessiva somma di €912.892,98 a titolo di aggiornamento tariffario delle prestazioni rese per il triennio 2003– 2005 ” (c osì ricorso, pag g . 2 1 - 2 2 ) . 10.Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale sono senza dubbio connessi; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i motivi del ricorso principale sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte di Napoli si è conformata all’elaborazione giurisprudenziale di questo Giudice. 11.Si premette - e si dirà in sede di disamina del primo motivo del ricorso incidentale -che in punto di giurisdizione si è formato il giudicato “interno”. In ogni caso, certo, non si prospetta un diritto soggettivo, allorché l’adeguamento tariffario scaturisce non già dall’operatività di criteri automatici bensì si correla aduna valutazione discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] (cfr. al riguardoCass. sez. un. 12.7.2005, n. 14542 (Rv. 581978-01)).E tuttavianella specie la res litigiosasi è risolta tout court nell a sollecitazione, ineccepibile, all’ applicazione de gli adeguamenti tariffari di cui al decreto de l Commissario ad acta per il rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Campanian. 154/2014 sopravvenuto nelle more del giudizio d’appello , decreto divenuto definitivo in esito alla sentenza del T.A.R. Campania n. 3000/2015 e alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3500/2016 (cfr. memoria della “Associazione” controricorrente, pag. 3). 12.Invero, non si configura la denunciata “ mutatio libelli ”. Si spiega da tempo che, anorma dell ’ art. 345 cod. proc. civ., non integra mutamento della domanda non consentito in appello la modifica che valga unicamente ad incidere sul “petitum”,nel senso di adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto (cfr. Cass.21.2.2007, n. 4034). E si spiega del pari da tempo che si ha proposizione in appello di domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado- come tale vietata dall ’ art.345 cod. proc. civ. - quando l ’addotta “ causa petendi ” , siccome fondata su presupposti di fatto anteriormente nonprospettati, importi il mutamento dei fatticostitutivi del diritto fatto valere in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione chealteri l ’ oggetto sostanziale dell ’a zione ed i termini della controversia(cfr. Cass. 29.8.1990, n. 8961). Del resto, si spiega ulteriormente quanto segue. Per un verso , che l a diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” e, quindi, “mutatio libelli” (cfr. Cass. 19.4.2010, n. 9266; Cass.8 23.5.2014, n. 11470, secondo cui non costituisce domanda nuova, ed è, pertanto, proponibile in sede di gravame, da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], la mera variazione quantitativa del “petitum” dipendente da una normativa sopravvenuta o da un evento, parimenti sopravvenuto, necessariamente collegato a quello iniziale). Per altro verso, chein appello la preclusione dell o “ i us novorum ” opera solo per ledomande che modificano nei suoi elementi materiali il fatto costitutivo della pretesa, con la prospettazione di circostanze precedentemente non dedotte, e non anche il profilo giuridico o la norma alla stregua della quale il fatto costitutivo è stato dedotto (cfr. Cass. 19.8.1994, n. 7438). Per altro verso ancora, che, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto (cfr. Cass. sez. un. 21.2.2000, n. 27 (Rv. 534170-91)). 13. Negli enunciati termini il riferimento a lle tariffe di cui al decreto n. 154/2014 sopravvenuto nelle more del giudizio d’appello , tariffe indubitabilmente afferenti alla pretesasostanziale ab originededotta in giudizio, ha riguardato esclusivamente il puro e semplice profilo della quantificazione , non ha determinato il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato dall’ “Associazione”, non ha comportato il mutamento del “ petitum ”, non ha introdotto nel processo un nuovo tema di indagine e di dec isione con susseguente compromissione delle chances difensive di controparte (cfr. , altresì, Cass. 24.11.2020, n. 26757 (Rv. 659865-05), secondo cui, alla luce del principio della durata ragionevole del processo, è deducibile nel giudizio di legittimità il “ factum superveniens ” , in quanto equiparabile allo “ ius superveniens”, se idoneo ad incidere sull’oggetto della causa sottoposta all’esame del giudice, allorché il contenuto della situazione giuridica controversa abbia avuto una definitiva modificazione a seguito di provvedimento della P.A. e non si ponga questione alcuna di accertamento del fatto medesimo, con il conseguente superamento dei limiti di prova della documentazione del fatto sopravvenuto rispetto alla previsione dell'art. 372 cod. proc. civ.). Si badi chela delibera n. 154/2014 h a “rideterminato l’aggiornamento delle tariffe per il regime di riabilitazione exart. 26 della legge 833/1978 per gli anni dal 2003 al 2012” (cfr. sentenza d’appello, pag. 9. In memoria - pag. 3 - l’ “Associazione” controricorrente ha indicato negli anni 2003/2008 il periodo di riferimento della delibera n. 154/2014). 14.Va dunque condivis o i l postulato espresso, in parte qua , da lla Corte di Napoli, che, altresì, ha in appuntabil mente posto in risalto che il diritto dell’iniziale attrice non poteva“essere vanificato (…) dalla mera sostituzione nel corso del giudizio da parte dell’Amministrazione del precedente provvedimento contenente l’adeguamento delle tariffe” (così sentenza d’appello, pag. 11). Difatti, la Corte partenopea ha ulteriormente puntualizzato che non vi era margine per far applicazione del decreto n. 1/2009 emesso dal commissario ad actanominato a fronte dell’inerzia della Regione Campania; che invero il decreto n. 1/2009 era stato emesso dal commissario ad acta in carenza di potere, allorché lo stesso organo con l’emanazione del precedente decreto n. 1/2008 aveva esaurito i suoi compiti; che erano poi sopravvenuti i decreti della Regione Campania n. 224/2009 e n. 81/2013, ambedue annullati, e, da ultimo, il decreto n. 154/2014, in vigore, recante l’aggiornamento delle tariffe ed al quale occorreva far riferimento ai fini del computo degli importi pretesi (cfr. sentenza d’appello, pag. 14). 15.Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quinquies e ss. d.lgs. n. 502/1992 ovvero l’inosservanza dell’insormontabile limite di spesa da rispettarsianche in sede di adeguamento tariffario. Deduce che ha errato la Corte di Napoli ad accogliere la domanda di adeguamento tariffario attesa l’indefettibile operatività dei limiti di spesa (cfr. ricorso, pag. 22). 16.Il terzo motivo del ricorso principale del pari è inammissibile. 17.Ben vero, in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie fornite in regime di accreditamento, grava sulla “A.S.L.” la dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell’attore ma impeditivo dell’accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del“tetto di spesa ” , nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite (cfr., tra le altre, Cass. (ord.) 16.4.2021,n. 10182). 18.Su tale scorta si rimarca che il mezzo in disamina difetta senz’altro di specificità, siccome la ricorrente principale neppure ha addotto di aver fornito nei gradi di merito puntuale dimostrazione del superamento dei “tetti di spesa” (cfr. Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). Il motivo, propriamente , si risolve nell’astratta prospettazione dell’impossibilità di superare i “tetti di spesa” e nella generica deduzione per cui “l’effetto immediato dell’adeguamento delle tariffe, incidendo sui volumi totali di fatturato programmato, consiste nel raggiungimento, e/o superamento, dei limiti di spesa già fissati nel tetto di volta in volta individuato dalla Regione” (così ricorso, pag. 26). Invano, quindi, l’ “A.S.L. Napoli 2 Nord” adduce che l’accoglimento dell’avversa pretesa comporterebbeinevitabilmente il superamento del “tetto di spesa” previsto per ogni singolo anno di riferimento (cfr. ricorso, pag. 26). 19.Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Napoli a reputare inammissibile la riproposizione, nelle forme di cui all’art. 346 cod. proc. civ., dell’eccezione di difetto di giurisdizione ed a ritenere che al riguardo sarebbe stato necessario proporre appello incidentale(cfr. ricorso incidentale, pag. 7). 20.Il primo motivo del ricor so incidentale è inammissibile del pari ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., siccome la Corte di Napoli analogamente, in parte qua, si è conformata all’insegnamentodi questa Corte. 21. È sufficiente il rinvio all’ordinanza delle sezioni unite n. 20854 del 30.6.2022, ove, in motivazione,si legge testualmente: al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione, la cui affermazione è sottesa alla decisione del merito della controversia da parte del giudice di primo grado, è necessario proporre appello, anche solo incidentale nel caso in cui la parte che insista nella questione di giurisdizione, come nel caso in esame, sia stata vittoriosa in primo grado (cfr. Cass. n. 2067 del 2011 cit. e successivamente Cass. s.u. 13/06/2011 n. 12905 e n. 28503 del 2017 cit.). È stato chiarito infatti che la parte vittoriosa in primo grado nel merito,la quale sia risultata però soccombente sull’eccezione di giurisdizione, che sia stata oggetto di espressa decisione, per evitare la formazione del giudicato su tale questione non può limitarsi a riproporla, ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., in sededi costituzione in appello, non applicandosi il principio di rilevabilità d’ufficio ed essendo l’art. 346 cod. proc. civ. riferibile a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso (cfr. Cass. s.u. 16/10/2008 n. 25246) (si vedano altresì Cass. sez. lav. 2.2.2018, n. 2605; Cass. sez. un. 27.4.2018, n. 10265 (Rv. 648268-01), secondo cui il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando la sentenza sotto questo profilo, sicché non può validamente prospettarsi l’insorgenza sopravvenuta di una questione di giurisdizione all’esito del giudizio di secondo grado, perché tale questione non dipende dall’esito della lite, ma da due invarianti primigenie, costituite dal “petitum” sostanziale della domanda e dal tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice). 22.Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ovvero del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Premette che l’ “A.S.L.” aveva addotto che gli invocati adeguamenti tariffari eranostati integralmente assorbiti dalla regressione tariffaria conseguente alla fissazione dei “tetti di spesa”(cfr. ricorso incidentale, pag. 8). Indi deduce che la Corte di Napoli si è limitata a dichiarare l’assorbimento del domandato adeguamento tariffario nella regressione tariffaria con riferimento unicamente all’annualità 2008, per giunta esulante da quelle – 2003/2005 – richieste con la domanda subordinata formulata in appello all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. ricorso incidentale, pag. 8). 23.Il secondo motivo di ricorso incidentale parimenti è inammissibile. 24. Va premesso che in parte qua , ovvero in sede di determinazione del quantum, la Corte di Napoli ha statuito come segue. Ossia che con nota del 16.3.2012 del direttore dell’ “A.S.L. [OSCURATO:PERSONA]” – nota prodotta dall’ “Associazione” nel corso del giudizio di primo grado –si era evidenziato che con nota del commissario straordinario n. 294/A del 15.5.2009 era stata disposta unicamente per l’anno 2008 pur nei confronti della medesima “Associazione”una regressione tariffaria del 5,085%, pari ad euro 106.044,35, il cui importo, non contestato, era da detrarre dal quantum domandato per l’anno 2008(cfr. sentenza d’appello, pag. 14). 25. Evidentemente non si delinea , nei surriferiti termini, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Più esattamente,nel circoscrivere la regressione tariffaria all’anno 2008, la corte d’appello non l’ha riscontrata, ben vero alla luce degli esiti istruttori, i n relazioneagli anni 2006 e 2007. In sostanza, quindi, la doglianza veicolata dal mezzo in disamina si risolve – inammissibilmente -in una censura circa la valutazione degli esiti probatori (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). Si tenga conto poi che l’aggiornamento tariffario era stato senz’altro richiesto per gli anni2006, 2007 e 2008 (cfr. controricorso avverso ricorso “A.S.L.” , pag. 7) ed a tali anni la corte distrettuale ha fatto riferimento i n sede di quantificazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 14. Tanto nonostante l’erroneo riferimento all’udienza di precisazione delle conclusioni al triennio 2003-2005: cfr. sentenza d’appello, pag. 10). 26.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità e del ricorso principale e del ricorso incidentale l’ “A.S.L. Napoli 2 Nord” ed il Commissario ad actavanno condannati, ciascuno per suo conto, a lla rifusione del le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo. Sia la condanna alle spese dell’ “A.S.L. Napoli 2 Nord” sia la condanna alle spese del Commissario ad actaseguono per la quota di ½ dell’importo liquidato in dispositivo in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per la quota di ½ dell’importo liquidato in dispositivo in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ambedue difensor i dell’ “Associazione ” controricorrente, che ha nno dichiarato – in memoria - di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari. Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti della Regione Campania, rimasta intimata. 27.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. Con riferimentoal Commissario ad acta, organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; condanna la ricorrente principale , “A.S.L. Napoli 2 Nord” , a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa avvocati come per legge, per la quota di ½ all’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per la quota di ½ , all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensor i anticipatari della “Associazione” controricorrente; condanna il ricorrente incidentale, Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Campania, a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa avvocati come per legge, per la quota di ½ all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per la quota di ½ all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori anticipatari della “Associazione” controricorrente; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteprincipale, “A.S.L. Napoli 2 Nord” , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 11226/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris