CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 46930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Alessandria avverso la sentenza in data 13/01/2021 della Corte di appello di Trieste. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste ha confermato quella del Tribunale di Udine in data 18/12/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole del delitto di calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA], accusato da Quartero dei reati di tentata estorsione, usura e sequestro di persona. 2. Ha proposto ricorso Quartero tramite il suo difensore. Deduce vizio di motivazione. La Corte, nel confermare la sentenza di primo grado, l'aveva richiamata senza confrontarsi con gli specifici argomenti difensivi esposti nei motivi aggiunti di appello. Era in primo luogo emerso che anche il teste Pavela aveva fatto riferimento alla circostanza che Damianovic aveva detto di legare il debitore ad un albero e abbandonarlo nel bosco finché la moglie non avesse portato il denaro. Inoltre, era stato confermato che il prestito era stato di quindicimila euro e non di trentamila. Relativamente al sequestro di persona la Corte aveva travisato gli elementi di prova in ordine all'incompatibilità del racconto di Quartero rispetto ai dati emergenti dai tabulati telefonici, in relazione ai tempi occorrenti per spostarsi in Slovenia e tornare, fermo restando che lo stesso Damjanovic nella conversazione registrata aveva spiegato la ragione per cui aveva posto fine al sequestro e che il teste Pavela aveva sostenuto di aver appreso da Damjanovic del sequestro. Non esisteva inoltre agli atti il fatto che di ritorno dalla [OSCURATO:PERSONA] e Damjanovic si fossero recati al bar a prendere un caffè. In ogni caso era ormai decorso il termine massimo di prescrizione. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può considerarsi inammissibile, con riguardo alla deduzione della mancata valutazione da parte della Corte di elementi specifici, indicati nei motivi di appello. 2. In particolare, va al riguardo osservato che l'ipotesi accusatoria si fondava sull'assunto della natura calunniosa della denuncia presentata dal ricorrente, con cui il ricorrente aveva incolpato [OSCURATO:PERSONA] dei delitti di sequestro di persona, tentata estorsione e usura. Ma in concreto l'analisi contenuta nella sentenza impugnata, che richiama quella contenuta nella sentenza di primo grado, fa leva soprattutto su profili che ineriscono alla parte della denuncia che aveva riguardato il preteso sequestro di persona cui il ricorrente sarebbe stato sottoposto.Per contro risultano sfumati i riferimenti ai delitti di tentata estorsione e usura, che secondo la denuncia sarebbero stati correlati alla pretesa del Damjanovic di ottenere dal ricorrente la restituzione di una somma di euro 30.000, a fronte di un prestito di euro 15.000,00. 3. Sta di fatto che nei motivi aggiunti di appello erano state sottoposte all'esame della Corte una serie di risultanze alla stregua delle quali il giudizio non avrebbe potuto prescindere dalla loro valutazione. Si tratta in particolare della testimonianza resa da tale Pavela, secondo cui Damjanovic aveva effettivamente proferito la minaccia di legare Quartero ad un albero, finché la moglie non avesse portato il denaro, e delle dichiarazioni rese da Trequadrini, curatore del fallimento della ditta di Damjanovic, secondo cui quest'ultimo gli aveva detto di aver prestato a Quartero euro 15.000,00 e non 30.000,00, come invece sostenuto da Damjanovic. Tali elementi erano idonei a corroborare gli assunti del Quartero, in quanto convergenti nel senso di suffragare una condotta di tipo estorsivo e usurario di Damjanovic, nel contempo incidendo sulla concreta attendibilità di quest'ultimo, ai fini della complessiva ricostruzione della vicenda. Deve dunque concludersi che il giudizio della Corte ha finito per trascurare profili potenzialmente decisivi, omettendo al riguardo qualsivoglia valutazione a fronte di specifiche deduzioni. 4. Deve, a questo punto, segnalarsi che dalla data della denuncia di Quartero, risalente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], è decorso il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, pur computando la sospensione legata all'emergenza pandemica, nella misura di giorni 64. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il