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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19714/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Piero D carlo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti corretti su piano giuridico, puntuali e logici dal giudice di merito sia in relazione al giudizio di responsabilità ( considerato il riconoscimento effettuato dall'operante e la ritenuta inconsistenza della tesi difensiva), sia in relazione alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp, nel caso?» esclusa essenzitimente facendo leva sulle modalità della condotta e sulla intensità del dolo con motivazione che pone al decisione al riparo da vizi prospettabili in questa sedeullevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/3/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Piero D carlo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica censure già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti corretti su piano giuridico, puntuali e logici dal giudice di merito sia in relazione al giudizio di responsabilità ( considerato il riconoscimento effettuato dall'operante e la ritenuta inconsistenza della tesi difensiva), sia in relazione alla mancata applicazione dell'ad 131 bis cp, nel caso?» esclusa essenzitimente facendo leva sulle modalità della condotta e sulla intensità del dolo con motivazione che pone al decisione al riparo da vizi prospettabili in questa sedeullevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/20
Sentenza Cassazione n. 19714/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris