CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19179/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] eS.[OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Napoli, al [OSCURATO:PERSONA], Isola E/2, inpersona della legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilianoin Napoli, alla via Cuma n. 28.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] 1 S.R.L., con sede in Conegliano (TV), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, inpersona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, alla via Valtellina n. 15/17,qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede inMilano, alla via Valtellina n. 15/17, in persona del procuratore speciale dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alNumero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via c. Calenda n. 10.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore.- intimata -avverso la SENTENZA, n. cron. 4646/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi NAPOLI il giorno 16/12/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con decreto ingiuntivo n. 585/2013, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice principale), nonché a [OSCURATO:PERSONA] ed allaS.[OSCURATO:SOCIETA]. (suoi fideiussori), il pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti anche, breviter, BNL), della complessiva sommadi € 1.151.582,90, di cui: i) € 117.279,19, per saldo debitore del contocorrente n. 4, intrattenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso l’Agenzia di Frattamaggiore(Na); ii) € 319.999,99, quale saldo debitore del conto corrente n. 280135,acceso dalla stessa debitrice presso la medesima Agenzia; iii) 714.285,72,oltre interessi, quali rate residue non corrisposte di un contratto difinanziamento, per complessivi € 1.000.000,00, stipulato il 7 maggio 2010 epoi risolto. Importi posti a carico anche di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. invirtù di fideiussione solidale, sui conti correnti, fino ad € 650.000,00 e, sulcontratto di finanziamento, fino ad € 1.000.000,00.Gli opponenti eccepirono la nullità per vizi formali e sostanziali deicontratti di conto corrente, del finanziamento e delle fideiussioni, nonchél’intervenuta liberazione dei fideiussori ex art 1956 cod. civ., e chiesero: i)dichiararsi la nullità dei conti correnti nn. 4 e 280135 suddetti, in virtùdell’avvenuta applicazione degli interessi usurari, anatocistici, dellecommissioni di massimo scoperto e di spese non previste; ii) rideterminarsiNumero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026il saldo dei medesimi; iii) condannarsi l’opposta al pagamento delle sommeaccertate come dovute ex art. 2033 cod. civ., ovvero ex art. 2041 cod. civ.,oltre interessi, in relazione ai due conti correnti ed alla restituzione di tutti gliimporti pagati a titolo di interessi, spese ed oneri del contratto difinanziamento, previa eventuale compensazione con i crediti dellacontroparte per restituzione della sorta capitale, nonché al risarcimento deidanni, patrimoniali e non, subiti da liquidarsi in via equitativa.Costituitasi la BNL, che contestò le avverse pretese, concludendo per ilrelativo rigetto, l’adito tribunale, disposta ed espletata una c.t.u. contabile,con sentenza del 6 aprile 2017, n. 945, accolse parzialmente l’opposizione e,per l’effetto, previa revoca del decreto opposto e rideterminati i saldi dei conticorrenti, condannò gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favoredella banca opposta, di € 188.258,22, oltre interessi legali dall’1 ottobre2013, nonché di € 714.285,72, oltre interessi convenzionali moratori dall’8maggio 2013, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.2. Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi controquella decisione, rispettivamente, dagli originari opponenti e da BNL, la Cortedi appello di Napoli li rigettò entrambi, compensando le spese del grado, consentenza del 16 dicembre 2021, n. 4646.Per quanto di residuo interesse in questa sede ed in estrema sintesi,quella corte, riassunte le ragioni poste a fondamento della sentenzaimpugnata: i) disattese l’eccezione, formulata dagli appellanti principali, dicarenza di legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta in quella sede,tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità dicessionaria di un portafoglio di crediti, vantati originariamente dalla BNL, tracui quelli da quest’ultima azionati in via monitoria; ii) ritenne valido ilcontratto di conto corrente n. 4, benché sottoscritto solo dalla cliente,escludendone la nullità per mancata indicazione del numero di conto edassumendo che la banca aveva consegnato alla cliente un esemplare delrelativo documento comprensivo delle condizioni contrattuali. Ribadì, invece,la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto di conto corrente n.280135, stante la impossibilità di ricondurlo al contratto del conto correnteNumero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026n. 4; iii) confermò il saldo del conto corrente n. 4 in € 128.659,27, a favoredella correntista, e quello del conto corrente n. 280135 in € 316.917,49, infavore della banca, con il conseguente credito finale di quest’ultima pari ad €188.258,22; iv) considerò valida la clausola anatocistica, perché rispettosa diquanto sancito dalla delibera CICR del 9 febbraio 2020, che aveva richiestosolo la reciprocità di periodicità, non anche la parità dei tassi. Sostenne, inproposito, che la sproporzione tra tassi attivi/passivi non comportavaautomaticamente nullità; v) disattese l’eccezione di liberazione dei fideiussoriex art. 1956 cod. civ., evidenziando che gli stessi erano amministratori/socidella debitrice, dunque a conoscenza delle sue condizioni economiche; vi)rigettò le doglianze riguardanti la configurabilità, nel contratto difinanziamento predetto, di fattispecie di usura, anche “soggettiva”; vii)escluse la nullità delle fideiussioni per asserita contrarietà alla normativaantitrust, non essendo stata provata la presenza delle clausole vietate neirelativi contratti, peraltro nemmeno prodotti.3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e S.L.O.Ts.r.l. hanno proposto ricorso affidato a sei motivi, cui ha resistito, concontroricorso, corredato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.,[OSCURATO:SOCIETA]., tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quirappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto difese in questasede la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]3.1. Successivamente, con “istanza congiunta di rinuncia al giudizio”datata 25 marzo 2006, le parti hanno dato atto dell’essere intervenuto unaccordo transattivo esclusivamente tra [OSCURATO:SOCIETA]. e la menzionatacontroricorrente che, pertanto, hanno dichiarato di rinunciare al giudizio, “concompensazione totale delle spese di lite ferme le posizioni processuali tra laJuno 1 s.r.l. ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].”RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, va dichiarata la estinzione di questo giudizio dilegittimità limitatamente al rapporto processuale intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. e la costituitasi parte controricorrente, stante il contenuto della giàdescritta istanza congiunta di rinuncia al giudizio datata 25 marzo 2006.Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026Non occorre statuire sulle corrispondenti spese processuali, avendone leparti rinuncianti concordato la loro integrale compensazione.Inoltre, la legittimità della medesima rinuncia rende inapplicabile l'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr., ex aliis, Cass., SU, n. 6797del 2026; Cass. nn. 29794, 27477 e 18671 del 2025; Cass. nn. 33460 e14838 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023).2. Il primo motivo di ricorso è così rubricato (testualmente): «Violazionee falsa applicazione della prova della titolarità del credito e dellalegittimazione della cessionaria con riferimento agli artt. 111, 113 e 115c.p.c.)». Si contesta alla corte distrettuale di avere ritenuto provata lalegittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]., affermatasi cessionaria in blocco di crediti giàdella [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., malgrado la cessionaria, secondo iricorrenti, non avesse dimostrato l’inclusione specifica dei crediti azionatinella cessione in blocco, insufficiente rivelandosi, a tal fine, la solapubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA], assolutamente generica perché privadi indicazioni idonee a individuare i rapporti ceduti. Si assume, inoltre, che lamedesima [OSCURATO:SOCIETA]. nemmeno aveva dimostrato di avere correttamenteadempiuto le prescrizioni dettate dall’art. 58, commi 2, 3 e 4, del T.U.B.(d.lgs. n. 385 del 1993),2.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.Invero, si legge nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4) che la [OSCURATO:PERSONA] 1s.r.l.: i) «è intervenuta in giudizio nella qualità di cessionaria di un portafogliodi crediti – vantati originariamente dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. –per effetto di un contratto di cessione di crediti in blocco, concluso in data18/07/2018 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n.130/1999 del 30 aprile 1999 (avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] dellaRepubblica Italiana n. 85 del 24/07/2018 del foglio Inserzioni ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n. 385/93)»; ii) «ha precisato di essere intervenuta nel presentegiudizio di appello “limitatamente a difesa del credito vantato dalla Bancacedente e non anche per le domande restitutorie/risarcitorie formulate daidebitori anche in appello allo scopo di rendere nota la titolarità del solo dirittoNumero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026di credito in capo alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., riportandosi a tutte le azionigià esperite dalla Banca cedente richiamando integralmente tutta ladocumentazione già allegata alla produzione di parte della cedente” […]».La corte territoriale, poi, ha ritenuto che «Le eccezioni di carenza dilegittimazione passiva e di carenza di procura sollevate dagli appellanti neiconfronti della interventrice cessionaria “[OSCURATO:SOCIETA].” e della Prelios non sonofondate. In particolare: a) il credito per cui è causa è compresonell’operazione di cessione in blocco del 18.07.2018 dei crediti in sofferenza,in origine della B.N.L., di cui è stata data rituale notizia con avviso pubblicatosulla GU n.85/2018, come verificabile in via telematica sul sito internetriportato ai sensi della l. 130/1999 dalla GU del 24.07.2018 (in atti) e b) èinfondata l’eccezione d’invalidità della procura ad litem rilasciata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. (in forza di procuraspeciale autenticata notaio Matarrese, in atti), in quanto a nulla rileva il fattoche non sia dimostrato un eventuale rapporto di inserimento di Preliosnell’organizzazione imprenditoriale della [OSCURATO:SOCIETA]., elemento che non sicomprende come possa precludere il rapporto contrattuale intercorso tra laPrelios e la [OSCURATO:SOCIETA], cui, peraltro, gli appellanti sono del tutto estranei. Inoltre,la procura si riferisce espressamente ai crediti in sofferenza originariamentefacenti capo alla Banca, e non appare giustificata la sollevata eccezioned’indeterminatezza della stessa» (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).Orbene, è innegabile che la ritenuta sussistenza della legittimazione diJuno 1 s.r.l. è fondata su accertamenti di carattere fattuale che quella corteha dichiarato di avere svolto. Proprio perché di carattere fattuale, peraltro,quegli stessi accertamenti sarebbero stati sindacabili, in questa sede, solo pervizio motivazionale (ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testoriformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis risultando impugnata unasentenza pubblicata il 16 dicembre 2021), però non prospettato.In proposito, infatti, è sufficiente ricordare che, giusta Cass. n. 33966 del2025 (alla cui ampia e condivisa motivazione può farsi rinvio ex art. 118,comma 1, disp. att. cod. proc. civ.), «In tema di cessione di crediti in bloccoNumero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e sericomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete algiudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzaregli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessaposizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazionealla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dallasedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale»(in senso sostanzialmente conforme si vedano anche le ancora più recentiCass. nn. 9527 e 15185 del 2026).3. Il secondo motivo di ricorso è rubricato «Nullità della sentenza ovveroerrore di diritto per omessa statuizione sulla legittimazione della [OSCURATO:SOCIETA]e sulle conseguenze dell'intervento proposto limitatamente ai crediti accertatiin giudizio». Si deduce la «nullità della sentenza per mancata pronuncia neldispositivo in ordine alla complessiva posizione della [OSCURATO:SOCIETA]. ovverol'errore compiuto dalla Corte di Appello nel rigettare puramente esemplicemente l'appello principale ed incidentale proposto dalle parti senzastatuire nel concreto sulla legittimazione “limitata” come richiesta dalla Junos.r.l. anche con riferimento alle singole posizioni di credito e debito dedottein giudizio. Invero, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha limitato l’intervento ex art 111 c.p.c.proposto in appello alla sola difesa del credito presuntivamente acquistatodalla Banca ma non anche alle posizioni debitorie per le quali gli appellantihanno avanzato domanda di pagamento». Secondo i ricorrenti, la limitazionedell’intervento come dichiarata dalla odierna controricorrente avrebbedeterminato una scissione soggettiva dei rapporti (crediti da riconoscersi aJuno 1 s.r.l.; debiti rimasti a carico di BNL), con incidenza sullacompensazione e sulle statuizioni economiche disposte dai giudici di merito.3.1. Questa doglianza non merita accoglimento, atteso che la cortepartenopea, come si è spiegato scrutinando il motivo precedente, si èchiaramente pronunciata sulla legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]., ritenendolasussistente, così implicitamente riconoscendo alla medesima società la pienafacoltà di difendere il credito a sé ceduto: nessuna omessa pronuncia,dunque, è configurabile.Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026A tanto va aggiunto soltanto che la dichiarata finalità dell’intervento diJuno 1 s.r.l., lungi dall’essere diretta a restringere i crediti di quest’ultima,mirava a separare la titolarità del diritto di credito (ad essa ceduto) dallaresponsabilità risarcitoria rimasta in capo alla banca cedente (BNL). È noto,infatti, che la cessione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione comportail trasferimento dei soli rapporti attivi, permanendo in capo al cedente leposizioni passive, in ragione del regime di separazione patrimoniale. Inparticolare, i crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite aisensi della legge n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato daquello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva alsoddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquistodei crediti ed al pagamento dei costi dell'operazione (cfr. Cass. n. 13735 del2022; Cass. n. 21843 del 2019). In tali ipotesi, dunque, consentire al debitoreceduto di opporre in compensazione al cessionario controcrediti del primocontro il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con lo stessointercorso ed il cui importo, pertanto, non può essere noto alla “societàveicolo” al momento della cessione, ma deve essere accertato giudizialmente)e/o addirittura la proposizione di domande riconvenzionali significherebbeandare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel patrimonio separato adestinazione vincolata, appena descritto.In ogni caso, ove pure volesse darsi seguito, in via meramente ipotetica,alla prospettazione dei ricorrenti, l'azione sarebbe proseguita comunque infavore della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. nella sua qualità di cedente,con conseguente carenza di interesse dei primi, ex art. 100 cod. proc. civ.,ad ottenere l'invocata cassazione (cfr. Cass. n. 38054 del 2022; Cass. n.13395 del 2018).4. Il terzo motivo di ricorso denuncia la «Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto (art. 117 TUB, art. 1325 c.c.) per mancata statuizione dinullità del contratto riferito al rapporto di conto corrente n. 4, sottoscrittosoltanto dal cliente, in assenza di prova della consegna di copia del medesimoal cliente al momento della sottoscrizione». I ricorrenti, muovendo dalpresupposto che quello relativo al contratto di conto corrente n. 4,Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026intrattenuto dalla debitrice principale ([OSCURATO:SOCIETA].) presso l’Agenzia di(sottoscritto, cioè, soltanto dalla cliente), lamentano che, nella specie, eramancata la dimostrazione della consegna di una sua copia alla cliente stessae che la corte d’appello, al contrario, aveva desunto l’avvenuta consegna daelementi non probatori o valorizzato il “tenore degli atti”, invece inconferente.Assumono, inoltre, che la prospettata mancata consegna determinerebbe unanullità radicale del contratto, perché incidente su di un requisito formale“funzionale”, da ciò derivando la necessità del ricalcolo integrale del saldosenza interessi convenzionali.4.1. Questa censura si rivela inammissibile per plurime ragioni.Anzitutto essa è diretta ad ottenere una non consentita revisione delgiudizio di fatto della corte territoriale, laddove, come è noto, il vizio diviolazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte delprovvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma dilegge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa;viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta,mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito (cfr., ex aliis, Cass. n. 32279 del 2025; Cass. n. 3340 del 2019; Cass.n. 24155 del 2017).In secondo luogo, la doglianza è priva di concludenza, dal momento che,ferma la piena validità dei contratti cd. monofirma (cfr. Cass., SU, n. 898 del2018), la mancata consegna del documento che riproduce il contratto stessonon è produttiva di alcuna nullità. Questa Corte si è già espressa in tal sensoanche con riguardo ai contratti bancari, con riferimento ai quali Cass. n.18230 del 2024 ha puntualizzato che «il requisito della forma scritta adsubstantiam, previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1983 e dall'art. 23 deld.lgs. n. 58 del 1998, attiene alla veste esteriore del contratto e alla modalitàespressiva dell'accordo, non estendendosi alla consegna del documentocontrattuale concluso in tale forma, che ove omessa non produce alcunanullità negoziale» (in senso sostanzialmente conforme, si vedano ancheCass., nn. 30760, 7603, 7390, 2730 e 2711 del 2025; Cass. n. 15160/2024).Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/20265. Il quarto motivo di ricorso prospetta la «Violazione o falsa applicazionedi norme di diritto in relazione alla mancata statuizione della nullità delcontratto di conto corrente n. 4 e/o delle sue singole clausole». I ricorrentiinsistono nel sostenere: i) la indeterminatezza del contratto di conto correnteindicato come n. 4, in ragione della mancata indicazione di detto numero delcorrispondente documento e della presenza, sullo stesso, di un nominativodel correntista diverso da quello della cliente ([OSCURATO:SOCIETA].); ii) l’erronearipartizione dell’onere della prova, atteso che, a loro dire, sarebbe spettatoalla banca dimostrare la riconducibilità del contratto predetto al rapporto cuilo aveva ricollegato la corte distrettuale; iii) l’invalidità della clausolaanatocistica, atteso che il tasso creditore sarebbe stato “simbolico” (0,25%),così determinando la sostanziale impossibilità di una reale capitalizzazionesostanziale come sancito dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000.5.1. Questa doglianza di rivela in parte inammissibile ed in parteinfondata.È inammissibile nella misura in cui è volta ad ottenere una non consentitarevisione del corrispondente giudizio fattuale comunque svolto dalla corteterritoriale, che ha esplicitamente condiviso, sul punto, la decisione di primogrado, «la quale ha ritenuto che il contratto sia valido e inequivoco, in quantole condizioni sottoscritte sono state applicate [v. ctu] e l’esistenza di un altrorapporto bancario cui potrebbero fare riferimento le pattuizioni non è statanemmeno allegata da parte degli opponenti, su cui, contrariamente a quantoasserito in appello, gravava il relativo onere al fine di dimostrare la pretesainesistenza/nullità del contratto sottoscritto dalla correntista e regolarmenteapplicato» (cfr. pag. 6 della sentenza oggi impugnata) e, del tuttoragionevolmente, l’ha posta a base del proprio assunto secondo cui«l’annotazione del numero di conto corrente di riferimento non puòconsiderarsi un requisito di forma condizionante la validità di un contrattobancario di c/c, quando lo stesso è redatto in forma scritta, è sottoscritto dalcliente e non possono sorgere equivoci in ordine alle parti contraenti e al suocontenuto» (cfr. ancora la stessa pagina 6). I ricorrenti dimenticano, quindi,Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026che: i) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere dellaprova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regoledettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventualeincongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenutoassolto, o meno, tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità soloper il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr., anche nellerispettive motivazioni, Cass. nn. 34126 e 7597 del 2025; Cass. nn. 25376,19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del2022; Cass. nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018;Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), nella specienemmeno prospettato (e comunque da rapportarsi – se del caso - al giàrichiamato testo novellato di cui alla citata norma); ii) il giudizio di legittimitànon può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito,ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nelladecisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine diottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435,35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595,17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257,9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671,20895 e 34216 del 2025; Cass. nn. 8351 e 15405 del 2026). Infatti, comepuntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, e Cass. nn. 8671,20895, 25907 e 34216 del 2025, nonché da Cass. nn. 8351 e 15405 del 2026,«Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividerela ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello diprocedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quellacompiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrenteprospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo)Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007),dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni infatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia soloapparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente:Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamentoprobatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimentoimpugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, neilimiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».5.2. La censura è infondata, invece, laddove insiste nel sostenerel’invalidità della clausola anatocistica sul presupposto che il tasso creditoresarebbe stato “simbolico” (0,25%), così determinando la sostanzialeimpossibilità di una reale capitalizzazione attiva e, conseguentemente, laviolazione del principio di reciprocità sostanziale come sancito dalla deliberaCICR del 9 febbraio 2000.Giova premettere che la corte distrettuale, nel respingere l’analogacensura svolta in quella sede dagli odierni ricorrenti («[…], gli appellantisostengono che il contratto reca l’indicazione del tasso creditore nella misura,puramente simbolica, dello 0,25% sia quale TAN sia quale TAE, tasso“meramente fittizio, in quanto numericamente ininfluente sul rapporto diguisa che non subisce alcuna variazione migliorativa nemmeno a seguito dellacapitalizzazione anatocistica” e di un tasso creditore a favore della banca dimolto superiore, con conseguente nullità della clausola che, nella sostanza,non realizzerebbe la pari periodicità di capitalizzazione. Chiedono, quindi, cheil saldo sia ricalcolato senza applicare alcuna capitalizzazione degli interessicreditori». Cfr. pag. 8-9 della sentenza impugnata), ha ritenuto che «Lalettera contratto del 5.12.2002, stipulata in epoca posteriore all’entrata invigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, rispetta la condizione direciprocità secondo la quale gli interessi sia attivi che passivi, determinati periscritto e approvati dal cliente, devono essere calcolati con la medesimaperiodicità (art. 2, co. 2 della delib. cit.)», atteso che «La lettera della normaimpone solo la medesima periodicità degli interessi attivi e passivi e, quindi,Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026deve ritenersi che la previsione di una sproporzione tra i tassi non possaessere di per sé motivo di nullità della clausola anatocistica, a meno che nonsi realizzi per il correntista alcuna capitalizzazione dal lato attivo degliinteressi, in sostanziale violazione della disposizione. In assenza di unriferimento normativo, non è possibile stabilire se e in quale misura l’allegatasproporzione tra i tassi a credito può integrare una causa d’invalidità dellaclausola anatocistica, validamente pattuita» (cfr. pag. 9 della medesimasentenza).Questa conclusione si rivela assolutamente coerente con il principiosancito da Cass. n. 11014 del 2024, – che il Collegio, condividendone leargomentazioni giustificative, intende qui ribadire – a tenore della quale, «Intema di conto corrente bancario, stipulato successivamente alla delibera CICRdel 9 febbraio 2000, il requisito della reciprocità, quale presupposto per laliceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove iltasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto perquelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore delcliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale el'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento». In quell’occasione,infatti, si è spiegato che la previsione di un tasso attivo minimo (lì addiritturadello di 0,01%, inferiore, quindi, a quello – 0,25% – qui esistente) nominaleannuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenzamatematica, che 0,01 (ed altrettanto è a dirsi per 0,25) non è zero. «Inoltre,sebbene nella misura minima del tasso, l’effetto accrescitivo dell’anatocismonon è escluso in casi simili, perché l’anatocismo in favore del cliente non siannulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità)del tasso percentuale. L’accrescimento è conseguenza diretta dellacapitalizzazione dell’interesse, qualunque sia il tasso; e la circostanza che iltasso a credito non ottenga nel tempo alcun incremento non ha incidenza sulfenomeno anatocistico in sé considerato. È quindi errato il profilo sottintesoalla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento restacomunque correlato alla capitalizzazione; mentre, dal lato passivo,Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026l’asimmetria non discende dall’anatocismo ma dalla variazione del tassodebitore, che però dipende dall’incremento dell’indebitamento».6. Il quinto motivo di ricorso è rubricato «Violazione o falsa applicazionedelle norme di diritto in relazione alla dichiarata inammissibilità del gravameriferito all'usura degli interessi di mora ed alla attribuzione di interessi usurarinella parte dispositiva della pronuncia gravata». Viene contestato alla cortepartenopea di avere considerato inammissibile il motivo di appelloconcernente il rilievo per cui la decisione del tribunale, nella determinazionedella soglia per tempo vigente del tasso di mora, aveva utilizzato comeparametro di riferimento quello relativo ad “altri finanziamenti alle famiglie ealle imprese”, all'epoca pari al 20,095% annuo, in luogo del tasso “soglia”relativo alla categoria “mutui ipotecari a tasso variabile”, pari al 3,95%, e,quindi, inferiore a quello (20,25%) previsto, per gli interessi convenzionali dimora, dall’art. 4 del contratto di finanziamento del 7 maggio 2010.6.1. Questa doglianza si rivela inammissibile.Invero, si legge nella sentenza oggi impugnata (cfr. pag. 10) che «Gliappellanti […] sostengono che, erroneamente, nella determinazione del tassodi mora, la sentenza ha utilizzato come parametro di riferimento il tasso“soglia” relativo ad “altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" all’epocapari al 20,095% annuo, in luogo del tasso “soglia” relativo alla categoria“mutui ipotecari a tasso variabile”, pari al 3,95%, e, quindi, di molto inferiorea quello pattuito, che avrebbe carattere usurario. La sentenza ha motivato ladecisione sulla base del fatto a) che l’art. 1 del contratto di finanziamentoindica l’art. 10 del TUB (attività bancaria) per il consolidamento di passività abreve termine e non l’art. 38 del medesimo decreto (credito fondiario),richiamato nel caso dei mutui ipotecari, e b) che non vi era alcuna ipoteca agaranzia dell’importo erogato, ma solo una garanzia fino ad € 800.000,00prestata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e una fideiussione rilasciatadai garanti. Gli appellanti non contestano in modo specifico il percorsoargomentativo della sentenza e, pertanto, il motivo è inammissibile ai sensidell’art. 342 c.p.c.».Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026A fronte di una tale dichiarata inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ.,la sua odierna contestazione si risolve nella prospettazione di un error inprocedendo legittimante l’esercizio dal giudice di legittimità del potere didiretto esame degli atti del giudizio di merito. Ciò, tuttavia, presuppone pursempre l’ammissibilità del motivo: sicché, il ricorrente che censuri lastatuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo diappello, ha l’onere di puntualizzare, nel ricorso, le ragioni per cui ritieneerronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, madeve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne lapretesa specificità (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5626 del2026; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n. 22880 del2017).La prescrizione di specificità posta, a pena di inammissibilità, dall’art.366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. (in riferimento al profilo cd. di“autosufficienza” o, altrimenti detto, del “principio di autonomia” del ricorsoper cassazione), deve essere declinata, peraltro, secondo le indicazioni dellasentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia, la quale, ancherichiamando (al p.to 23, in motivazione) il protocollo concluso il 17 dicembre2015 tra la Corte di cassazione ed il [OSCURATO:PERSONA] (il quale, neldichiarato obiettivo di “arrivare ad una disciplina concreta del principio diautosufficienza del ricorso per cassazione”, ha chiarito che il suo rispetto “noncomporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso disufficiente all’osservanza del principio di specificità imposto dal codice di rito,modulato nei criteri di sinteticità e chiarezza, la trascrizione essenziale di attie documenti per la parte d’interesse) ed il [OSCURATO:PERSONA] di Recupero e diResilienza (il “PNRR”) adottato dal Governo nel 2021, mirante a rendereeffettivo il principio della natura sintetica degli atti e quello della lealecollaborazione tra il giudice e le parti (al punto 24, in motivazione), haaffermato, in sintesi: a) il fine legittimo, in linea generale ed astratta, delprincipio di autosufficienza del ricorso, in quanto destinato a semplificarel'attività del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, a garantire la certezzaNumero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte (ai punti 74 e 75, in motivazione); b) lanecessità, tuttavia, nell’applicazione concreta, della rispondenza di taleprincipio ad un criterio di proporzionalità della restrizione rispetto allo scopo,non potendosi giustificare una interpretazione troppo formale delle limitazioniimposte ai ricorsi, al punto da trasformarsi in uno strumento per limitare ildiritto di accesso ad un organo giudiziario in modo o in misura tale da incideresulla sostanza stessa di tale diritto (al punto 81, in motivazione); c) unatendenza da parte della Corte di cassazione, nell’applicazione del principiodell’autosufficienza del ricorso (almeno fino alle sentenze nn. 5698 e 8077del 2012), a concentrarsi su aspetti formali esorbitanti rispetto alla legittimitàdello scopo, in particolare “per quanto riguarda l’obbligo di trascrivereintegralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso e il requisito dellaprevedibilità della restrizione dell’accesso alla Corte” (al punto 82, inmotivazione).Alla luce degli appena enunciati rilievi e principi di diritto, dunque, deveessere ritenuta l’inammissibilità del motivo in esame, in quanto non rispettosodel principio di specificità posto dall'art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc.civ., non avendo i ricorrenti trascritto nel proprio ricorso (pag. 22-23 e ss.)in modo adeguato il motivo di appello della cui avvenuta declaratoria digenericità, da parte della corte distrettuale, oggi si duole, così da illustrare ilcontenuto della critica mossa al provvedimento impugnato (cfr. Cass. n.22880 del 2017; Cass. n. 29495 del 2020; Cass. n. 24048 del 2021; Cass. n.2320 del 2023; Cass. n. 4024 del 2024).È opportuno rimarcare, altresì, che: i) il ricorrente per cassazione cheintenda impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nellaparte relativa alla dichiarata inammissibilità di uno dei motivi di gravame, hal'onere (a) di denunciare l'errore in cui è incorsa la sentenza predetta e (b) didimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva, invece, irequisiti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 5626 del2026; Cass.n. 4024 del 2024; Cass. nn. 35844 e 18776 del 2023; Cass. n. 21514 del2019; Cass. n. 9243 del 2004; Cass. n. 2749 del 1995); ii) ai fini dellaNumero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ.,l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno delgravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioniaddotte nel giudizio di primo grado; non è necessaria, pertanto, l'allegazionedi profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una criticaadeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice delgravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimentoalle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. nn. 4024 e 1798 del2024; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 23781 del 2020. Si vedano pureCass., SU, n. 36481 del 2022 e Cass., SU, n. 27199 del 2017, a tenore dellequali “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretatinel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, unachiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenzaimpugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitivauna parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primogiudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o laredazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella diprimo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio priorisinstantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispettoalle impugnazioni a critica vincolata”). Invero, essendo l'appello un mezzo digravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizispecifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principiodella necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, cod.proc. civ. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendosufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni difatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione alcontenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capiformulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta lariforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a basedell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati ilcontenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cass. n. 4024 del 2024;Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 21745 del 2006). In definitiva, comesignificativamente chiarito da Cass. n. 30858 del 2023, Cass. n. 4024 del2024 e Cass. n. 5626 del 2026 (cfr. le rispettive motivazioni), «I motividell'impugnazione ― prima e dopo il 2012 ― devono quindi non solo indicareil quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve alloraindividuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicandoo in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può allora dire,schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminato exante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico giuridica.Insomma, è, come si diceva, motivo specifico quello che, valutato ex ante,ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l’attitudine ascardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata: laspecificità si riassume, dunque, in ciò, vale a dire che tra il motivo e lasentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, direciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allorala sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungereche il concetto di specificità del motivo di appello, come emergente dallagiurisprudenza di questa Corte, e che il legislatore del 2022 ha non soloespressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifestaalcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi essocostituisce valorizzazione dei poteri delle parti, il che è perfettamente inarmonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principiodispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza trail chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio».6.2. Resta solo da aggiungere che, come si desume da Cass. n. 24550del 2023, da Cass. nn. 26525 e 31773 del 2025, nonché da Cass. n. 5626 del2026, nel giudizio di cassazione, il motivo che, a fronte della dichiarazione disua inammissibilità da parte del giudice del gravame, attinga direttamente ilmerito, senza censurare l'error in procedendo in cui questi sarebbe incorso,così da rimuovere la ragione in rito che aveva impedito la valutazione nelmerito della censura mosse con l'atto di appello, determina l'inammissibilitàdel motivo di ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicatoNumero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026della statuizione di inammissibilità e il conseguente venir meno dell'interessedella parte a far valere in sede di legittimità l'eventuale erroneità delleulteriori statuizioni, sul punto, della decisione impugnata.7. Il sesto motivo di ricorso, infine, è rubricato «Violazione e falsaapplicazione della prova in ordine alla produzione delle fideiussioni». Siassume che «Nella comparsa conclusionale in sede di appello, i ricorrentihanno dedotto che le fideiussioni prodotte dalla Banca sono nulleintegralmente o in relazione alle singole clausole per violazione dellaNormativa antitrust - Art. 2 Iegge 287 del 1990 - inerente il divieto di inteserestrittive della concorrenza laddove lo schema del contratto di fideiussione"a garanzia delle operazioni bancarie" proposto ricalca quello predispostodall’ABI e recante clausole di "reviviscenza", "sopravvivenza" e rinuncia aitermini di cui all'art. 1957 c.c. La Corte di Appello di Napoli ha rilevato unapretesa carenza di prova da parte degli appellanti per non aver prodotto copiadi tali documenti. Eppure tali documenti risultano acquisiti al fascicolo diufficio fin dal primo grado allorquando la Banca ha depositato l'originale delcontratto di fideiussione solidale del 22.12.2009, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] edalla [OSCURATO:SOCIETA]. per le obbligazioni assunte dalla MEP sino ad C 650.000,00(Cfr. sentenza di primo grado che dà atto della circostanza). Il documentoquindi fa parte del fascicolo d'ufficio». Acclarato, dunque, l’errore della cortedistrettuale, si deduce che «Il contratto di fideiussione solidale del22.12.2009, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per le obbligazioniassunte dalla MEP sino ad C 650.000,00 contiene le clausole in questione che,pertanto, vanno dichiarate nulle» e che «La nullità delle clausole in questioneincide poi positivamente sull'accoglimento dei motivi di gravame proposti inappello anche in relazione alla decadenza in cui è incorsa la Banca permancato rispetto del termine ex art. 1957 c.c. che non può intendersiderogato».7.1. Questa censura deve ritenersi inammissibile.Invero, per come concretamente prospettata nella sua prima parte, ladoglianza ascrive alla corte territoriale un evidente errore percettivoconsistito nel non essersi accorta dell’esistenza di un documento (l’originaleNumero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026del contratto solidale di fideiussione del 22 dicembre 2009 sottoscritto dalPorri e dalla [OSCURATO:SOCIETA].) ritenuto, invece, non prodotto dalle parti:doglianza che, tuttavia, si sarebbe dovuta far valere, se del caso, con ildiverso strumento della impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, cod.proc civ.7.2. In ogni caso, ciò che si rivela affatto dirimente è il rilievo che, comeancora ricordato dalla recente Cass. n. 15396 del 2026 (cfr. in motivazione),è innegabile che la giurisprudenza di legittimità affermi che, nel giudizio diappello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazioneofficiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà diprocedere ad un siffatto rilievo (cfr. Cass., SU, n. 26242 del 2012, i cui assuntisono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. nn. 20170 e 28377 del 2022).Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regolegenerali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare chel’esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista – percosì dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminareex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, ondeconsentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatticostitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già tempestivamenteallegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non èconsentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedered’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendocircoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già (giova ripeterlo)tempestivamente allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.6508 del 2026; Cass. n. 20713 del 2023; Cass. n. 5478 del 2024; Cass. nn.8668 e 12461 del 2025).Nell’odierna vicenda, dunque, sarebbe stato necessario, da parte degliodierni ricorrenti, allegare tempestivamente (al più tardi con la primamemoria di cui all’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., – nel testo, applicabileratione temporis, anteriore alla modifica apportatagli dal d.lgs. n. 149 del2022 – già innanzi al tribunale), i fatti costitutivi funzionali a fondare laNumero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026legittimità di una successiva rilevazione officiosa di quella stessa nullità daloro oggi invocata pur non essendo stata documentata una tempestivadomanda formulata in tal senso in primo grado. In altri termini, la quaestionullitatis come da loro sollevata con la comparsa conclusionale di appello (cfr.pag. 23 del ricorso), pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioniormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventualefondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101,comma 2, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatticostitutivi del relativo vizio fossero stati già tempestivamente allegati ondelegittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli,non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattualese non in violazione del principio del contraddittorio. Una tale tempestivaallegazione, tuttavia, non risulta dall’odierno motivo ricorso che, invece,espressamente riferisce (cfr. la già citata pag. 17) che detta allegazioneavvenne soltanto nella “comparsa conclusionale in sede di appello”.Resta solo da aggiungere che, come sancito da Cass. n. 20232 del 2022,«Nel giudizio di appello, come in quello di primo grado, la comparsaconclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare ledomande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto siaprospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravamenon può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nellaviolazione dell'art. 112 c.p.c.».8. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questogiudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi parte controricorrente.8.1. Va respinta, invece, la domanda ex art. 96, comma 3, cod. proc.civ., formulata da quest’ultima nelle conclusioni del proprio controricorso, nonravvisandosene la sussistenza dei necessari presupposti.8.2. Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo(cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n.15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13,Numero registro generale 5305/2022Numero sezionale 2569/2026Numero di raccolta generale 19179/2026Data pubblicazione 11/06/2026comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per ilversamento, da parte dei soli ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], in solido traloro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie osopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.MLa Corte dichiara estinto questo giudizio di legittimità limitatamente alrapporto processuale intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la costituitasi partecontroricorrente.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido traloro, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi parte controricorrente, che liquida in € 7.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00, ed agli accessori di legge.Rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., formulata dallaJuno 1 s.r.l., tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quirappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e diMario Porri, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 10 giugno 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]