CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 17487/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette/sentite le conclusioni del PG cAri La_ Lai.,1 &Lo 11•Q > n f re L ' [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 27 maggio 2021 la Corte di Appello di Napoli ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il diniego di revoca della misura di prevenzione (ai sensi dell'art. 7 legge n.1423 del 1956) già opposto dal Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto decreto [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo del difensore - ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Si deduce erronea applicazione di legge. Secondo il ricorrente, in sintesi, i giudici del merito avrebbero erroneamentre inquadrato la fattispecie in diritto, posto che alla confisca di prevenzione andrebbe assegnata natura sanzionatoria. Si richiamano i contenuti della nota decisione [OSCURATO:PERSONA] contro Italia del 2017 e di Corte Cost. n.24 del 2019. Nel caso del Mazzara sarebbe stato violato il presupposto della prevedibilità delle conseguenze negative del proprio comportamento. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità. 3.1 Al di là della erronea prospettazione in diritto, posto che né la decisione emessa dalla Corte di Strasburgo nel 2017 né la sentenza n.24 del 2019 Corte cost. hanno attribuito 'natura penale' alla confisca di prevenzione (richiamando esclusivamente la necessità di chiarezza espressiva della legge regolatrice), va rilevato che nessun riferimento compare nel ricorso al contenuto della decisione definitiva di cui si è chiesta la revoca. Dalla consultazione degli atti si apprezza che [OSCURATO:PERSONA] è stato destinatario - a suo tempo - di un provvedimento applicativo di misura di prevenzione per pericolosità 'qualificata' (legge n.575 del 1965, come modificata dalla legge n.646 del 1982). Non vi è, pertanto, alcuna potenziale incidenza delle decisioni giurisprudenziali invocate dalla difesa, entrambe riferite al diverso settore della pericolosità 'semplice' (attuale art. 1 d.lgs. n.159 del 2011). Il ricorso non si rapporta, dunque, alla situazione di fatto e di diritto emergente dalla decisione definitiva. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 gennaio 2022 Il Consigliere e