CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36675/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVA-Eleto-avvisTraHti3a4i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 15819/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il G.I.P. del Tribunale di Genova ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 c.p.p., sull' accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di truffa aggravata. 2. L' imputato, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione rilevando che la sentenza era da ritenere viziata in quanto priva dei motivi posti a fondamento della decisione. 3. Il ricorso in esame deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. Tale norma dispone che: "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15 Luglio 2021 Il • • 00-1–re estensore Il presiden