CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07885/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18163/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 83/2022 depositata il14/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026Con sentenza in data 14.1.2022 la Corte d’Appello di Bari rigettaval’appello interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza pronunciatadal Tribunale del medesimo circondario, e con la quale era stata rigettatal’opposizione dalla stessa proposta avverso il provvedimento di rilascio diun immobile sito in Bari, già condotto dalla nonna [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il[OSCURATO:DATA_NASCITA]) in forza di assegnazione ai sensi dell’art. 4 l.137/1952,provvedimento emesso dall’azienda [OSCURATO:PERSONA] unitamente allaingiunzione di pagamento del corrispettivo non versato.L’appellante aveva ivi dedotto, per quanto di interesse in questa sede, cheil giudice di prime cure non aveva riconosciuto il diritto della stessa alsubentro nella locazione ai sensi dell’art.23 L.R. 137/1952 nonostante lapropria risalente convivenza con la nonna, come provata nel giudizio diprimo grado, e senza tenere in debita considerazione la portata dellainterpretazione indicata da Corte Costituzionale n.404/1988 in relazioneall’art.6 l.392/78 in materia locatizia e neppure il diritto allaregolarizzazione del rapporto ai sensi dell’art.60 L.R. Puglia 1/2005.La convenuta appellata, costituitasi, aveva chiesto il rigetto dell’appelloribadendo che non sussistevano i presupposti né per il subentro nelrapporto locatizio né per la relativa regolarizzazione.Il giudice di appello, ritenuti infondati i motivi dedotti dall’appellante,rigettava l’appello proposto.Avverso la sentenza della corte barese [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso articolato in tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026memoria ex art.378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata per«Falsa applicazione dell’art. 60 della Legge Regione Puglia n. 1/2005 incombinato disposto con gli artt. 3 e 13 della Legge Regione Puglia n.10/2014, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per essere la fattispecieoggetto di causa sussumibile nell’alveo della Legge n. 137/1952 (inmateria di profughi di guerra), in combinato disposto con l’art. 6 dellaLegge n. 392/1978, quest’ultimo come interpretato in via estensiva edanalogica dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 404 del 1988».La ricorrente lamenta che la Corte di Appello di Bari ha ‘erroneamenteinquadrato la fattispecie oggetto di causa sotto l’egida dell’art. 60 dellaLegge Regione Puglia n. 1/2005 in combinato disposto con gli artt. 3 e 13della Legge Regione Puglia n. 10/2014, piuttosto che nell’alveo dellaLegge n. 137/1952 e dell’art. 6 della Legge n. 392/1978, comeinterpretato in via estensiva e analogica dalla Corte Costituzionale consentenza n. 404 del 1988.’Il motivo è inammissibile.Parte ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione dellasentenza impugnata.Infatti, il giudice del gravame ha espressamente indicato che l’immobile lacui occupazione è oggetto del presente giudizio rientra tra quelli di cui allal.137/1952 (pag. 4 sentenza impugnata: ‘gli immobili costruiti edassegnati ai profughi ai sensi della L. 4 marzo 1952, n.137 (tra i qualirientra quello oggetto del presente giudizio)’..) così riconoscendol’applicabilità alla fattispecie della citata legislazione speciale.Numero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026Assume ancora la ricorrente che il rapporto in questione sarebbe regolatodalla disciplina di cui alla l.392/78 trattandosi incontestatamente di unrapporto di locazione.Anche la qualificazione del rapporto intercorrente tra l’ente e l’originariadetentrice ([OSCURATO:PERSONA]) non è negata dal giudice dell’impugnazione ilquale in più passaggi della decisione sussume il rapporto in quello dilocazione (pag.4, quarto capoverso, pag.5, ottavo e nono capoverso).D’altro canto, lo stesso art. 23 l.137/52 indica che ‘Gli alloggi sarannoassegnati in locazione semplice ai profughi, di cui all'art. 18..’.In forza, tuttavia, del disposto di cui all’art. 1, comma secondo, dellal.431/98 che ha riformato la disciplina delle locazioni ad uso abitativo dicui alla l.392/78, le disposizioni della predetta legge non si applicano ‘aglialloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativanormativa vigente, statale e regionale’ (lett.b).Ed allora, se è pur vero che il giudice del gravame non ha espressamenteindicato che l’art. 6 citato non poteva trovare applicazione nella specie,emerge chiaramente dalle argomentazioni svolte nel corpo dellamotivazione che la disciplina applicabile alla fattispecie è stata individuata,in conformità a quanto previsto nel citato articolo 1, in quella di cui allaL.R.Puglia n.1/2005, art. 60, e L.R. Puglia 10/2014, art.13.Nella specie, pertanto, a fronte del disposto di cui al citato art.1 l.431/98ed ai relativi richiami normativi, parte ricorrente non risulta averadeguatamente esaminato il contenuto precettivo della disciplina invocatae tanto meno lo ha confrontato con le affermazioni svolte in diritto dalgiudice del gravame, al fine di dimostrare che queste ultime contrastavanocol precetto normativo, violando così l’obbligo di cui all’art.366 n.4 c.p.c.(Cass. n. 23745/2020).Numero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026Né, d’altro canto, appare pertinente il richiamo a quanto deciso da CorteCostituzionale n.404/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledell'art. 6 della legge 392/1978 (in tema di locazioni), garantendo alconvivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione incaso di cessazione della convivenza, a condizione che vi sia prole naturale,fattispecie, da un lato, riguardante l’applicazione della l.392/78 (esclusanella specie per quanto sopra esposto) e, da altro lato, del tutto diversada quella oggetto di scrutinio in questa sede.Sotto altro profilo, la ricorrente lamenta che sia stato ritenutoinammissibile il subentro nell’assegnazione dell’alloggio iure hereditatisperché tale subentro esigerebbe la formulazione, da partedell’assegnatario, nei confronti dell’Ente gestore, di una istanza diampliamento del nucleo famigliare.Seppur non chiaramente enunciata, la censura riguarda l’erroneaapplicazione del disposto di cui all’art. 13 L.R. Puglia 10/2014 secondo ilquale ‘In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario,subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione icomponenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 3, comma 3, esecondo l'ordine ivi indicato, mentre subentrano nel contratto di locazionei conviventi come individuati dall'articolo 3, comma 3’ tra cui anche idiscendenti entro il terzo grado purché conviventi da almeno due anni.Non vi è dubbio che il subentro è necessariamente legato ad un’istanzaquantomeno dell’aspirante subentrante e mai può avvenire in viaautomatica, atteso che in materia di locazione di immobili dell'ediliziaresidenziale pubblica, l'unico titolo che abilita alla locazione èl'assegnazione, sicché la morte dell'assegnatario determina la cessazionedel rapporto locatizio ed il ritorno dell'alloggio nella disponibilità dell'enteassegnante; agli eredi è data invece la facoltà di chiedere, semmai jureproprio e non jure successionis, una nuova assegnazione in loro favore delNumero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026medesimo bene a titolo preferenziale, sempre che sussistano le condizionidi carattere generale richieste dalla legge (Cass.n.34161/2019,Cass.n.11235/2017, Cass.n.18738/2004, Cass. n.6588/2003).Ed infatti l’art.13 c.3 L.R. Puglia 10/14 prevede che ‘L'ampliamento stabiledel nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il dirittoal subentro con relativa applicazione della normativa di gestione’ e che ‘Almomento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che nonsussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiarecondizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.’L’espressa indicazione normativa di una ‘autorizzazione’ e di una ‘verifica’da parte dell’ente delle condizioni soggettive del richiedente e del nucleofamiliare evidenzia che l'intero sistema risulta imperniato sull’esame, tantoal momento della assegnazione, quanto poi nel corso del rapporto dellasussistenza dei requisiti legali che giustificano l'assegnazione dell'alloggioERP (Cass. n.34161/2019).Pertanto l'accertamento dei requisiti soggettivi che qualificano l'eredecome componente del nucleo familiare ampliato, costituiscono condizionenecessaria, ma non sufficiente al riconoscimento del diritto al subentronella assegnazione dell'alloggio poiché è necessario che il procedimento di"ampliamento" del nucleo familiare consenta all'ente pubblico gestore diverificare che il godimento dell'alloggio assolva effettivamente alleesigenze abitative che l'interesse pubblico intende soddisfare e dunque siariservato ai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario e chel'ampliamento del nucleo familiare non abbia inciso sui requisitipatrimoniali e reddituali che giustificano il permanere dell'assegnazionedell'alloggio (anche Cass. n. 24163/2018, Cass. n.34161/2019).Si osserva allora che, anche ritenendo che il solo erede possa presentarel’istanza di subentro, quest’ultimo è comunque subordinatoall’autorizzazione dell’ente gestore, autorizzazione che non puòNumero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026prescindere dalla verifica della sussistenza del presupposto soggettivo dicui all’art.3 comma 3 (tra cui anche la convivenza per due anni conl’assegnatario). E nella specie nessuna autorizzazione in tal senso erastata rilasciata in favore dell’odierna ricorrente.Le precedenti considerazioni sarebbero peraltro idonee a superare anchela dedotta violazione del citato art.6 l.392/78 (comunque non applicabileper quanto esposto) poiché il relativo disposto è diretto a garantireun'abitazione, nel caso di decesso del conduttore, ai residui componentidella comunità familiare o parafamiliare, e, conseguentemente, il dirittodel coniuge, degli eredi, dei parenti e degli affini alla successione nelcontratto di locazione, è comunque sempre subordinato alla condizionedell'abituale convivenza effettiva, da dimostrarsi, con quegli (Cass.n.8652/1996, Cass. n.3251/2008).Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per«violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in combinato disposto traloro e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 60 della Legge RegionePuglia n. 1/2005 in combinato disposto con gli artt. 3 e 13 della LeggeRegione Puglia n. 10/2014, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.,» peravere escluso la Corte di Appello la possibilità che la residenza effettiva diun soggetto in un determinato luogo possa essere provata anchemediante prova testimoniale e documentazione diversa dal certificato diresidenza anagrafica che, offrendo presunzioni gravi, precise econcordanti, dia evidenza della fallacia del dato formale enucleabile dalcertificato di residenza anagrafica rilasciato dal Comune.In particolare, la ricorrente lamenta che i giudici di merito hanno negato ilsuo diritto al subentro, ai sensi dell’art. 60 della L.R. Puglia n. 1/2005, pernon aver provato, attraverso il certificato di residenza, di convivere conl’assegnataria originaria già prima del 30 novembre 2004.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026Si osserva preliminarmente che la violazione del disposto di cui agliartt.115 e 116 c.p.c. non è adeguatamente allegata.Ed infatti, per dedurre la violazione della citata norma occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizionedella norma, abbia posto a fondamento della decisione prove nonintrodotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosiriconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e lapossibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (si veda giàCass. n. 11892 del 2016, il cui principio di diritto, già ribadito – sebbene inmotivazione espressa, ma non massimata - da Sez. U, Sentenza n. 16598del 05/08/2016, è costantemente ribadito: ex multis, Cass., Sez. Un., n.20867 del 2020).Analogamente la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversaindicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento»,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale) - ma ciò non ha inteso attribuire il giudicedel gravame per quanto infra-, nonché, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca cheil giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamentodella prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza deiNumero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez.U. nn. 8053 e 8054 del 2014. Cass su 20867/2020).Con riferimento alle norme che si assumono specificatamente violate devealtresì rilevarsi che è ravvisabile la violazione del precetto di cuiall’art.2697 c.c. allorché il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice ha svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile,quest’ultima, in sede di legittimità , entro i ristretti limiti del riformulatoart. 360, primo comma, n.5. c.p.c. (Cass. n. 17313/2020, Cass. n.13395/2018).Quanto invece all’assunta violazione del disposto di cui agli artt. 2727 e2729 c.c. il sindacato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., è ammissibile se risulti che, violando i criteri giuridici intema di formazione della prova critica, il giudice si sia limitato a negarevalore indiziario a singoli elementi acquisiti in giudizio, senza accertarnel'effettiva rilevanza in una valutazione di sintesi (Cass. n.10973/2017).Diversamente, la mancata applicazione di un ragionamento presuntivo chesi sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbiamotivato alcunché al riguardo non è deducibile come vizio di violazione dinorma di diritto, bensì solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto comegiustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo(Cass.n.17720/2018).La violazione delle norme sulle presunzioni, peraltro, può prospettarsi soloquando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo puòbasarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi lapresunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanzaNumero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anchequando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanzefattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversada quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motividella violazione dei paradigmi della norma (Cass.n. 9054/2022; si veda, inparticolare, per approfondimenti, Cass. Sez. Un., n. 1718/2015, inmotivazione espressa, sebbene non massimata sul punto: paragrafi 4 ess.).Ciò premesso, nella specie, parte ricorrente si limita ad affermare,contestando, che il giudice di merito ha ritenuto che il dato formalmenterisultante dalla certificazione anagrafica di residenza era prevalenterispetto al dato sostanziale enucleabile attraverso presunzioni graviprecise e concordanti evincibili dagli altri elementi istruttori, cosìsostanzialmente attribuendo al medesimo certificato rango di prova‘privilegiata’.La Corte d’appello, motivando in merito alla convivenza della Piazzola conla Toti, ha in realtà preso in considerazione una pluralità di dati istruttoriquali il certificato storico di residenza della ricorrente, il certificato di statodi famiglia attestante l’appartenenza della stessa a nucleo familiareallocato in altro immobile alla data del 2004, la richiesta di trasferimentodi residenza presso l’alloggio già assegnato alla nonna solo a far data dal2013 ai fini del pagamento della TARES ovvero 16 anni dopo la mortedella stessa nonché la mancanza di intestazioni dirette di utenze postepresso l’alloggio (considerando irrilevante la produzione delle sole ricevutedi pagamento dei consumi intestati alla Toti) e di ulterioredocumentazione di segno contrario. Richiamando i principi espressi dallagiurisprudenza di merito in ordine alla particolare valenza probatoria dellericevute di pagamento di quote condominiali, bollette di utenze intestateall’occupante senza titolo, ha ritenuto irrilevanti le testimonianze rese inNumero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026giudizio dagli inquilini dello stabile senza attribuire alcun valore di provalegale al certificato di residenza prodotto.In tal modo, dunque, la corte di merito ha evidentemente espresso soloun giudizio di irrilevanza delle prove orali e della documentazione indicatadiversa dal certificato di residenza, perché comunque ritenute subvalenti,sul piano probatorio, rispetto alla prova già acquisita con il certificatostesso.Ciò inevitabilmente attribuisce alla tesi contraria, posta a base del motivo,rilievo ai soli fini di cui all’art.360 c.p.c. n. 5 e la sottopone ai relativi limitidi deducibilità. In tale prospettiva, invero, la censura si risolve nellaprospettazione di una mera rivalutazione dei fatti.Essa, però, risulta altresì inammissibile per la preclusione che allaprospettazione di un siffatto vizio deriva, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c.dall’essere la decisione impugnata confermativa sul punto della decisionedi primo grado (c.d. doppia conforme), non avendo il ricorrentedimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primogrado e di quella di rigetto dell'appello sono tra loro diverse (v. Cass. n.8515/2020, Cass. n. 9852/2022).Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’ «omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.» per avere sia il Tribunale che la Corte diAppello, nell’ambito delle rispettive pronunce, obliterato il percorso logicomotivazionale concretamente osservato nell’accordare prevalenza allerisultanze formali, enucleabili del certificato anagrafico, rispetto a quellesostanziali, evincibili dall’espletata prova testimoniale e dalle altre provedocumentali versate in atti dall’attrice.Il motivo è inammissibile in quanto non deduce l’omesso esame secondole regole indicate dalle Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 8053 e 8054,Numero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026espresse dal seguente principio di diritto: L'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, seesaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Neconsegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato",testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie. .Ove, poi, si fosse evocato – ma non lo si è fatto - l’art. 13, secondocomma n. 4 c.p.c., sarebbe stato rilevante l’ulteriore principio di diritto,sempre enunciato dalle dette Sezioni Unite, secondo cui: «lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. TaleNumero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione».E nella specie deve escludersi che dalle argomentazioni svolte dalla Cortedi merito possa ritenersi obliterato il percorso logico motivazionale asostegno della decisione, dovendosi invece ritenere che il giudice di meritoha liberamente apprezzato le risultanze istruttorie acquisite in atti.Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.In considerazione della soccombenza, parte ricorrente deve rifondere aparte controricorrente le spese processuali liquidate in euro 4.500 percompensi oltre ad euro 200 per esborsi ed oltre rimborso forfettario per lespese generali ed accessori di legge. P.Q.MLa CorteDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere a parte controricorrente le speseprocessuali liquidate in euro 4.500 per compensi oltre ad euro 200 peresborsi ed oltre rimborso forfettario per le spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Numero registro generale 18163/2022Numero sezionale 519/2026Numero di raccolta generale 7885/2026Data pubblicazione 31/03/2026Così deciso in Roma il 10.2.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]