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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27141/2023

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sk" eilaaTa — SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMArkel-frfeeda€144~~-a-eartarttr.

AZ. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: Accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

DEP03,;TATA íN 21,, 6W 2023 [OSCURATO:PERSONA],' L ua i [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1'8 giugno 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Frosinone del 1 luglio 2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. (commesso 1'8 gennaio 2015).

2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Roma e l'imputato hanno proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (identico motivo per entrambi), nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 157, 160 e 161, cod. pen.).

Alla data della sentenza di appello il reato era prescritto per decorso del termine di 6 anni dalla pronuncia della decisione di primo grado; la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione, in applicazione della normativa sulla prescrizione precedente alle riforme con le

I. n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021.

Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono fondati, in quanto dalla pronuncia della decisione di primo grado a quella di appello sono decorsi oltre sei anni, conseguentemente ex art. 157, primo comma, cod. pen. il reato risultava estinto per prescrizione: "Il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo (art. 161, comma secondo, cod. pen.) soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario (art. 157 cod. pen.)" (Sez. 2, a Sentenza n. 35278 del 19/06/2007 Ud. (dep. 21/09/2007 ) Rv. 237860 - 01; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 51475 del 04/10/2019 Ud. (dep. 20/12/2019 ) Rv. 277853 - 0).

Ciò anche valutando l'atto interruttivo della citazione in appello: "In tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Fattispecie nella quale, prima del decorso del termine ordinario di prescrizione del reato dalla sentenza di primo grado, era intervenuto l'atto di citazione in appello considerato ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. ed avente, quindi, effetto interruttivo)" (Sez. 4, Sentenza n. 50297 del 11/07/2018 Ud. (dep. 07/11/2018 ) Rv. 274048 - 01).

La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sk" eilaaTa — SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMArkel-frfeeda€144~~-a-eartarttr. AZ. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: Accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. DEP03,;TATA íN 21,, 6W 2023 [OSCURATO:PERSONA],' L ua i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1'8 giugno 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Frosinone del 1 luglio 2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup. (commesso 1'8 gennaio 2015). 2. La Procura Generale presso la Corte di appello di Roma e l'imputato hanno proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati (identico motivo per entrambi), nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 157, 160 e 161, cod. pen.). Alla data della sentenza di appello il reato era prescritto per decorso del termine di 6 anni dalla pronuncia della decisione di primo grado; la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per prescrizione, in applicazione della normativa sulla prescrizione precedente alle riforme con le I. n. 3 del 2019 e n. 134 del 2021. Hanno chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono fondati, in quanto dalla pronuncia della decisione di primo grado a quella di appello sono decorsi oltre sei anni, conseguentemente ex art. 157, primo comma, cod. pen. il reato risultava estinto per prescrizione: "Il termine di prescrizione non matura prima della decorrenza del termine massimo (art. 161, comma secondo, cod. pen.) soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario (art. 157 cod. pen.)" (Sez. 2, a Sentenza n. 35278 del 19/06/2007 Ud. (dep. 21/09/2007 ) Rv. 237860 - 01; vedi anche Sez. 5 - , Sentenza n. 51475 del 04/10/2019 Ud. (dep. 20/12/2019 ) Rv. 277853 - 0). Ciò anche valutando l'atto interruttivo della citazione in appello: "In tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, è necessario non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Fattispecie nella quale, prima del decorso del termine ordinario di prescrizione del reato dalla sentenza di primo grado, era intervenuto l'atto di citazione in appello considerato ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. ed avente, quindi, effetto interruttivo)" (Sez. 4, Sentenza n. 50297 del 11/07/2018 Ud. (dep. 07/11/2018 ) Rv. 274048 - 01). La sentenza deve quindi annullarsi senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è est
Sentenza Cassazione n. 27141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris