CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 36093/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Macerata per aver revocato le statuizioni civili, ha confermato la sua penale responsabilità per i reati di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo A) e 590 cod. pen. (capo B) - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Considerato che i motivi sollevati (violazione di legge, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione rispetto ad entrambi i reati contestati) sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, nonché reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (pp. 4,5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]