CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34615/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nariti, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaCeli- montana, n.38; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di avente causa della Finanza e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappre- sentatae difesadagli Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ostuni e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, viaNazionale, n. 204 ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Milano n. 2010/18, depositata il 24 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la BNP Paribas e la Finanza e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per sentirle condannare al risarcimento dei danni cagionati dalla violazione degli obblighi informativi previsti dagli artt. 21 e 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dagli artt. 26, 28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1° luglio 1998, in relazione ad operazioni d'investimento dell'im- porto rispettivamente di Euro 3.000.000,00 ed Euro 950.000,00, da lei com- piute nell'anno 2006 tramite i promotori finanziari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- dola, e inadeguate al suo profilo di rischio. Premesso di aver stipulato, nell'anno 2003, un contratto d'investimento con il Gadola, e di avere contestualmente sottoscritto la scheda DAC, senza compilare gli spazi dedicati alle informazioni riguardanti la propria esperienza in materia d'investimenti finanziari, la propria situazione finanziaria, i propri obiettivi d'investimento e la propria propensione al rischio, l'attrice riferì di essersi incontrata, nell'anno 2006, con i due promotorifinanziari e con un consulente di un'altra banca, al fine di decidere l'allocazione di una cospicua somma della quale era venuta in possesso, diversificandone l'investimento. Precisato di aver espresso, in quella sede, la volontà d'impiegare il capitale in modo prudente, espose che dopo alcuni mesi gl'investimenti effettuati ave- vano manifestato una tendenza al ribasso, aggiungendo che, a seguito dello immediato disinvestimento, aveva subìto una perdita di Euro 30.194,45 per i prodotti acquistati dalla Finanza e Futuro e di Euro 35.330,56 per quelli ac- quistati dalla BNP Paribas. Si costituirono le convenute, e resistettero alla domanda, sostenendo di aver diligentemente adempiuto i loro obblighi informativi, ed opponendo il concorso di colpa dell'attrice, che aveva liquidato gl'investimenti a pochi mesi di distanza dall'effettuazione delle operazioni. 1.1. Con sentenza del 4 settembre 2015, il Tribunale di Milano accolse la domanda, condannando la Finanza e Futuro e la BNP Paribas al risarcimento dei danni nella misura indicata dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. 2. L'impugnazione proposta dalla Finanza e Futuro è stata accolta dalla Corte d'appello di Milano, checon sentenza del 24 aprile 2018, ha rigettato la domanda, condannando l'attrice alla restituzione degl'importi percepiti in esecuzione della sentenza di primo grado. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che le prove testimo- niali assunte non consentissero d'individuare con precisione il profilo di rischio dell'attrice, dal momento che due dei promotori finanziari presenti agl'incontri avevano dichiarato che la stessa aveva un profilo di rischio basso, mentre il terzo, ingiustificatamente ritenuto inattendibile dal Tribunale, nonostante l'i- dentità della sua posizione rispetto a quella degli altri, aveva dichiarato che era stata concordata la creazione di un portafoglio idoneo a fornire un rendi- mento superiore al tasso dei titoli di Stato.Ciò posto, e ritenuta applicabile ratione temporisla disciplina prevista dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dal Regola- mento Consob n. 11522 del 1998, ha osservato che, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, in mancanza dell'acquisizione formale delle informazioni pre- scritte dall'art. 28, gli intermediari eranotenuti a valutare l'adeguatezza delle operazioni ricostruendo il profilo di rischio della cliente sulla base d'informa- zioni reperite anche altrove. In proposito, ha evidenziato innanzitutto le mo- dalità di costituzione e sviluppo del rapporto di gestione del patrimonio, rile- vando che l'attrice aveva convocato presso il suo studio i tre promotori finan- ziari, con due dei quali aveva precedentemente intrattenuto rapporti profes- sionali, e aveva indicato uno di essi come punto di riferimento per gli investi- menti da effettuare, in quanto suo consulente di fiducia. Ha ritenuto che tali modalità di pianificazione evidenziassero la volontà di diversificare l'investi- mento, mediante prodotti finanziari distribuiti tra i diversi istituti di credito, rendendo pertanto plausibile che l'attrice avesse inteso investire in maniera prudenziale soltanto una parte del suo patrimonio, destinando l'altra parte ad investimenti a medio rischio. Ha rilevato che tale volontà trovava conferma nell'acquisto presso la BNP Paribas di quote di un hedge fund ( operazione estremamente rischiosa, della quale il consulente di fiducia aveva segnalato l'inadeguatezza, ricevendo, ciò nonostante , l'ordine di acquisto ), mentre i prodotti acquistati presso la Finanza e Futuro non rientravano in una classe di rischio così elevata da giustificare l'applicazione dell'art. 29 cit. Ha ritenuto inoltre che la Ceruti, all'epoca ultraquarantenne, avente un profilo sociocul- turale molto elevato ed esercente la professione di avvocato civilista, non potesse considerarsi del tutto estranea alla materia degl'investimenti finan- ziari, e fosse quindi consapevole delle operazioni sottoscritte, anche alla luce delle ingenti somme di denaro precedentemente investite. Ha aggiunto che le operazioni in questione erano apparseal promotore della Finanza e Futuro coerenti con quelle poste in essere nei tre anni precedenti, osservando co- munque che egli aveva fornito alla cliente tutte le informazioni prescritte dallo art. 28 del [OSCURATO:PERSONA], e concludendo pertanto che le operazioni sottoscritte dall'attrice dovevano ritenersi adeguate, in quanto conformi al suo profilo di rischio, qualificabile come un profilo medio, sulla base degli elementi considerati. 3. Avverso la predetta sentenza la Ceruti ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in undici motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., succeduta alla Finanza e [OSCURATO:PERSONA] a seguito di fusione per incorporazione con atto per notaio [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2018, rep. n. 169792. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., osservando che, nell'accogliere il motivo di gravame,concernente l'adeguatezza delle operazioni compiute ri- spetto all'intero patrimonio investito dell'attrice, la sentenza impugnata avrebbeomesso di esaminare l'eccezione di novità della relativa allegazione, sollevata da essa ricorrente in riferimento alle difese svolte in primo grado, in cui la Banca si era limitata a far valere l'adeguatezza intrinseca degli inve- stimenti, in relazione alle precedenti operazioni ed alle informazioni fornite in occasione delle stesse. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per travisamento della prova, sostenendo che, nell'affermare l'a- deguatezza delle operazioni compiute, la Corte territoriale non ha tenuto conto della circostanza, ammessa dalla stessa Banca, che le stesse apparte- nevano ad una classe di rischio compresa tra quello medio-alto e quello molto alto. Aggiunge che, anche a voler ritenere corretta la propensione al rischio attribuitale dalla sentenza impugnata, la condotta della Banca avrebbe dovuto essere ritenuta contraria agli obblighi posti a carico della stessa, non risul- tando le operazioni adeguate ad un profilo di rischio medio. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente insiste sulla nullità della sentenza impugnata per travisamento della prova, rilevando che, nell'affermare l'ade- guatezza delle operazioni, la Corte territoriale non ha tenuto conto della piena prova formatasi in ordine al basso profilo dirischio di essa ricorrente, e della sua propensione ad una gestione conservativa del capitale. Sostiene che le deposizioni,rese al riguardo dai testi Gadola e Salmaso, non risultavano con- traddette da quella resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], il quale nulla aveva precisato in or- dine alle dichiarazioni da lei rese, ma si era limitato a riferire di aver concor- dato con lei un determinato investimento. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per grave contraddittorietà, perplessità ed incomprensibilità della motivazione, osservando che la ritenuta attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], in rife- rimento all'investimento concordato con essa ricorrente. non ne escludeva l'inattendibilità con riguardo alla mancata dichiarazione di una bassa propen- sione al rischio, comunque non desumibile dalla mera decisione di dar corso ad un investimento incompatibile con un basso profilo di rischio. 5. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., sostenendo che, ai fini dell'accertamento dell'adeguatezza delle operazioni, la sentenza impugnata si è limitata a prospettare le possibili intenzioni di essa ricorrente, senza verificare se la Banca avesse assunto in- formazioni in ordine al suo profilo di rischio. Premesso che, in epoca anteriore all'entrata in vigore della direttiva2004/39/CE, non era prevista l'acquisizione per iscritto d'informazioni in ordine al profilo di rischio dell'investitore, rileva che la Corte territoriale è risalita dall'investimento concordato con il [OSCURATO:PERSONA] al profilo di rischio di essa ricorrente, trovandone conferma negli altri elementi valutati, in accoglimento di una prospettazione completamente nuova rispetto alle difese svolte dalla Banca in primo grado. 6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza im- pugnata per difetto di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], osservando che, nella relativa valutazione, la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'interesse dello stesso all'esito dellacausa, ricollegabile alla sua qualità di promotore finanziario, ed alla conseguente possibilità, in caso di accoglimento della domanda proposta dall'attrice, di una rivalsa della Banca nei suoi confronti, in relazione all'inadempimento delle obbligazioni po- ste a suo carico. 7. Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1998 e la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., rilevando che, ai fini dell'affermazione dell'adeguatezza delle operazioni, la Corte territoriale ha omesso di verificare l'avvenuta acquisizione di dati aggiornati in ordine al profilo di rischio di essa ricorrente, essendosi limitata a porre in risalto il suo rifiuto di fornire informazioni al riguardo, senza considerare che prima dell'en- trata in vigore deld.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con cui è stata recepita la direttiva 2004/39/CE, non era previsto l'obbligo dell'intermediario di docu- mentare per iscritto le predette informazioni. 8. Con l'ottavo motivo, la ricorrente ribadisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., sostenendo che, nell'e- scludere la possibilità di desumere dalle prove testimoniale la dichiarazione di un basso profilo di rischio da parte di essa ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe attribuito il corretto significato alla deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], ed avrebbecomunque confuso la fase dell'acquisizione delle informa- zioni relative al profilo di rischio del cliente con quella della conclusione dell'o- perazione d'investimento. 9. Con il nono motivo, la ricorrente insiste sulla violazione e la falsa ap- plicazione dell'art. 29 del [OSCURATO:PERSONA], affermando che il rifiuto dell'investitore di fornire informazioni in ordine al proprio profilo di rischio non esonera l'intermediario dall'obbligo di acquisire elementi conoscitivi aggior- nati. 10. Con il decimo motivo, la ricorrente ribadisce la violazione dell'art. 29 del [OSCURATO:PERSONA], censurando la sentenza impugnata per aver rite- nuto che la Banca avesse adempiuto l'obbligo di acquisire informazioni in or- dine al profilo di rischio di essa ricorrente, sulla base di dati risalenti all'epoca della sottoscrizione del contratto d'investimento, senza tenere conto della mancata dimostrazione dell'intervenuta acquisizione di elementi conoscitivi aggiornati alla data del compimento delle operazioni d'investimento. Pre- messo infatti che l'obbligo informativo dev'essere adempiuto in occasione della stipulazione di ogni nuovo contratto d'investimento e del compimento di ogni nuova operazione, sostiene che esso dev'essere inteso in senso non già statico, ma continuativo. 11. Con l'undicesimo motivo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art.2729 cod. civ., osservando che, nell'accertare in via presuntiva il suo profilo di rischio, la sentenza impugnata ha fatto ricorso ad elementi privi dei requi- siti di gravità, precisione e concordanza, non avendo considerato che a) il rifiuto dell'investitore di fornire informazioni impone all'intermediario di attri- buire allo stesso un basso profilo di rischio, b) il precedente compimento di operazioni caratterizzate da un rischio medio non è di per sé sufficiente ad attribuire tale profilo all'investitore, c) il contestuale interpello di tre d iversi promotori finanziari denotava la volontà di diversificare gl'investimenti, tipica di un investitore estremamente prudente, d)il precedente compimento di una operazione caratterizzata da un rischio elevato non consentiva di estendere tale profilo adun successivo investimento, avente ad oggetto un ingente im- porto, e)il profilo di rischio dell'investitore non dipende dal suo livello cultu- rale e sociale, ma da un insieme di caratteristiche personali non suscettibili di generalizzazione. 12. Il primo motivo, con cui la ricorrente insiste sulla novità dell'allega- zione dell'adeguatezza delle operazioni, lamentando l'omesso esame della re- lativa eccezione, è inammissibile, non attingendo la ratio decidendidella sen- tenza impugnata, la quale, nelritenere i prodotti finanziari acquistati dall'at- tricecompatibili con i suoi obiettivi d'investimento e con la sua propensione al rischio, non ha affatto proceduto alla comparazione degli stessi con l'intero patrimonio investito dalla Ceruti, ma, rilevato che quest'ultima aveva rifiutato di fornire le informazioni prescritte dall'art. 28 del [OSCURATO:PERSONA], ha affermato che le operazionidovevano essere valutat e dall'intermediario sulla base delle informazioni disponibili. Tale conclusione si pone perfettamente in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rifiuto dell'investitore di fornire, in sede di stipulazione del contratto quadro, le informazioni sui propri obiettivi d'investimento e sulla propria propensione al rischio nonesonera l'interme- diario finanziario dall'obbligo di valutare l'adeguatezza delle singole opera- zioni d'investimento, la cui corrispondenza agli obiettivi ed al profilo di rischio del cliente dev'essere verificata, conformemente ai principi generali di corret- tezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come ad esempio l'età, la professione, le precedenti operazioni e quelle abi- tuali, la situazione di mercato, etc.) (cfr. Cass., Sez. I, 12/07/2018, n. 18482; 16/03/2016, n. 5250; 19/10/2012, n. 18039). La diretta valutazione di tali elementi da parte della Corte territoriale trova poi giustificazione nella natura dell'accertamento richiesto ai fini del riconoscimento della responsabilità dello intermediario, il quale, presupponendo la valutazione dell'adempimento degli obblighi d'informazione attiva e passiva previsti dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 28 e 29 del [OSCURATO:PERSONA], implica, in caso di rifiuto da parte dell'investitore di fornire le informazioni richieste, la verifica dell'eventuale disponibilità di notizie, non acquisite dall'intermediarioma re- peribili con l'impiego della diligenza imposta dalla natura dell'attività eserci- tata, idonee ad evidenziare la non conformità dell'operazione compiuta ri- spetto agli obbiettivi d'investimento del cliente ed alla sua propensione al rischio. 13. L'effettuazione di tale verifica comporta nella specie l'infondatezza del quinto, del settimo, del nono e del decimo motivo, con cui la ricorrente insiste sull'inadempimento dell'obbligo d'informazione passiva gravante sulla Banca, sostenendo che il rifiuto da lei opposto al momento della sottoscrizione del contratto quadronon escludeva la necessità di acquisire informazioni in or- dine ai suoi obiettivi d'investimento ed alla sua propensione al rischio, da aggiornarsi all'epoca del compimento delle operazioni contestate. In riferimento alla disciplina vigente alla data di effettuazione delle ope- razioni che costituiscono oggetto del presente giudizio, questa Corte ha infatti affermato che l'obbligo di acquisire le predette informazioni dev'essere adem- piuto in occasione della stipulazione del contratto quadro, precisando che tale adempimento non dev'essere reiterato al momento della formulazione degli ordini che ne costituiscono esecuzione: in proposito, si è rilevato che l'art. 28, comma primo, del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1998, nel prevedere che le informazioni relative all'esperienza dell'investitore in materia di stru- menti finanziari, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi d'investimento edalla sua propensione al rischio debbano essere raccolte «prima della pre- stazione dei servizi d'investimento», fa riferimento alla stipulazione del con- tratto di cui all'art. 30, e non impone reiterazioni dell'incombente, neppure nel caso in cui il cliente si sia rifiutato di fornire le notizie richieste; in riferi- mento a tale ipotesi, l'art. 28, comma primo, lett. a)del regolamento prevede d'altronde soltanto che il rifiuto debba risultare dal contratto quadro o da una apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore (cfr. Cass., Sez. I, 9/08/ 2017, n. 19760; v. anche Cass., Sez. I, 4/11/2022, n. 32361), mentre,ai fini della valutazione di adeguatezza delle operazioni,l'art. 29, comma secondo, prevede che gl'intermediari debbano tenere conto, oltre che delle informa- zioni previste dall'art. 28 (ovverosia di quelle da acquisire dall'investitore prima della stipulazione del contratto quadro), «di ogni altra informazione disponibile in relazione aiservizi prestati», in tal modo legittimando, come si è detto in precedenza, il compimento di un autonomo apprezzamento da parte dell'intermediario. Soltanto con l'art. 39, comma quinto, del Regola- mento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 è stato posto a carico degl'in- termediari l'obbligo di aggiornare periodicamente le informazioni, disponen- dosi che essi possono fare affidamento su quelle originariamente ricevutesol- tanto se le stesse non risultino manifestamente superate, inesatte o incom- plete; nel contempo, il comma sesto del medesimo articolo ha introdotto una disciplina più rigorosa di quella precedentemente dettata dall'art. 28 del Re- golamento n. 11522 del 1998, stabilendo che,nel caso in cui non ottengano le informazioni richieste,gl'intermediari non possono effettuare la valutazione di adeguatezza sulla base degli elementi di cui dispongono, ma devono aste- nersi dal prestare i servizi di consulenza in materia d'investimenti o di ge- stione di portafogli. Tale nuova disciplina, emanataa seguito del d.lgs. n. 164 del 2007, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2004/39/CE (c.d. di- rettiva MIFID), non è tuttavia applicabile alla fattispecie in esame, essendo entrata in vigore successivamente al compimento delle operazioni contestate: non merita pertanto censura, neppure sotto tale profilo, la sentenza impu- gnata, nella parte in cui, dato atto dell'applicabilità delle disposizioni del Re- golamento n. 11522 del 1998, ha ritenuto di poter procedere alla valutazione dell'adeguatezza delle operazioni contestate sulla base degli elementi acqui- siti in ordine agli obiettivi d'investimento ed alla propensione al rischio dell'at- trice. 14. Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la comune problematica dell'adeguatezza delle ope- razioni, sono poi inammissibili. Il giudizio positivo espresso in proposito dalla sentenza impugnata trova infatti fondamento,da un lato nell'accertamento degli obiettivi d'investimento e della propensione al rischio della Ceruti, desunti dal suo profilo socio-cultu- rale e professionale,dalla condotta da lei tenuta nei rapporti con gl'interme- diari e dalle intenzioni manifestate nel corso degl'incontri con i promotori fi- nanziari, e dall'altro lato nell'individuazione delle caratteristiche oggettive dei prodotti finanziari acquistati, ritenute coerenti con quelle di altri prodotti pre- cedentemente acquistati dalla medesima investitrice.Nel censurare tale ap- prezzamento, la ricorrente ne contesta entrambi i profili, lamentando l'o- messa valutazione della condotta tenuta dalla Banca e dell'ammissione dalla stessa compiuta in ordine al carattere rischioso degl'investimenti effettuati, nonché l'errata lettura delle risultanze della prova testimoniale: in tal modo, peraltro, essa dimostra di voler sollecitare, attraverso la denuncia del travi- samento della prova,una nuova valutazione degli elementi acquisiti, non con- sentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui sono demandati, in via esclusiva, l'individuazione delle fonti del proprio con- vincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547; Cass., Sez. lav., 14/11/2013, n. 25608). Non può condividersi, in contrario, il richiamo aquell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che distingue il travisamento dall'errore di valu- tazione della prova, affermando che, mentre quest'ultimo investe l'apprezza- mento della fonte di prova sotto il profilo della sua idoneità a dimostrare un determinato fatto, il primo si configura come un errore percettivo incidente sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, sindacabile da questa Corte ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 111 cod. proc. civ., ove incida su un punto decisivo della controversia (cfr. Cass., Sez. III, 3/05/2022, n. 13918; 4/03/2022, n. 7187; 21/01/2020, n. 1163). Com'è noto, infatti, l'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel riformulare il testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., ha introdotto nel nostro ordinamento un vizio specifico riguardante la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, e consistente nell'o- messo esame di un fatto la cui esistenza risulti dal testo della sentenza im- pugnata o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione(cfr. Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. III, 11/04/2017, n. 9253; Cass., Sez. VI, 27/11/2014, n. 25216). Dovendotrattarsi di un fatto storico, principale o secondario, ovverosia di un preciso accadimento o una circo- stanza in senso storico-naturalistico, il predetto vizio non può risolversi nel mero fraintendimento di elementi istruttori(cfr. Cass., Sez. II, 31/03/2022, n. 10525; 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. I,16/03/2022, n. 8584), la cui omessa o inadeguata valutazione, a meno che non si sia tradotta nella pre- termissione di un fatto (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2018, n. 16812; Cass., Sez. VI, 28/09/2016, n. 19150; Cass., Sez. VI, 15/05/2018, n. 11863), resta censurabile soltanto nei ristretti limiti risultanti dall'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., ovverosia per carenza di motivazione, configurabile esclusivamente in caso d'inesistenza assoluta dei motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, mera apparenza, per- plessità, incomprensibilità o grave contraddittorietà della motivazione, tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione, con la conseguente irrilevanza dellasemplice insufficienza della motivazione(cfr. Cass., Sez. I, 3/03/2022, n. 7090; Cass., Sez. VI, 25/09/ 2018, n. 22598; Cass., Sez. III, 12/10/2017, n. 23940). Nessuno spazio sem- bra dunque residuare, in base alle predette disposizioni, per la denuncia dell'errore percettivo riguardante il contenuto della prova, il quale, per poter essere fatto valere in sede di legittimità, deve necessariamente tradursi nella pretermissione di un fatto storico controverso e decisivo, deducibile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., restando altrimenti irrile- vante, a meno che non dipenda da una svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo che risulti invece incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, nel qual caso può essere fatto valere con il ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ.(cfr. Cass., Sez. lav., 15/01/2009, n. 844; Cass., Sez. I, 19/06/ 2007, n. 14267). 15. Sono altresì inammissibiliil quarto, il sesto e l'ottavo motivo, concer- nentila valutazione delle risultanze della prova testimoniale, ed in particolare dell'attendibilità della deposizione resa da uno dei testi. Com'è noto, infatti, la valutazione delle risultanze probatorie, così come quella dell'attendibilità dei testi, costituisce un apprezzamento di fatto tipica- mente riservato al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello d'indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni di- fensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circo- stanze che, sebbenenon menzionati specificamente, risultino logicamente in- compatibili con la decisione adottata (cfr. Cass., Sez. VI, 4/07/2017, n. 16467; Cass., Sez. I, 2/08/2016, n. 16056; Cass., Sez. lav., 21/07/2010, n. 17097). Nella specie, l'onere motivazionale emergente dal predetto principio deve ritenersi puntualmente adempiuto, avendo la Corte d'appello indicato speci- ficamente le ragioni che l'hanno indotta a rivedere il giudizio d'inattendibilità espresso dal Tribunale in ordine alla deposizione resa dal teste [OSCURATO:PERSONA], del quale la sentenza impugnata ha posto in risalto,non solo l'identità di posi- zione rispetto agli altri promotori finanziari coinvolti nella vicenda, ma anche la qualità di promotore di fiducia della Ceruti, dalla stessa presentato agli altri come punto di riferimento per gl'investimenti da effettuare, e quindi verosi- milmente a conoscenza degli obiettivi perseguiti dall'investitrice e delle sue preferenze d'acquisto. La sentenza impugnata ha illustrato ampiamente an- che le ragioni per cui ha ritenuto di dover attribuire all'attrice una propensione al rischio definita «media», non limitandosi a richiamare le risultanze della prova testimoniale, ma attribuendo rilievo anche ad altri elementi, quali le modalità di sviluppo delle trattative volte all'effettuazione degl'investimenti, il carattere estremamente rischioso di unodegli strumenti finanziari prescelti (il cui acquisto era stato espressamente confermat o dall'investitrice nono- stante la segnalazione d'inadeguatezza del promotore finanziario), la minore rischiosità di altri prodotti acquistati, il profilo personale, professionale ed economico dell'attrice e le operazioni da lei precedentemente compiute. A fronte di tale complessa valutazione, la ricorrente circoscrive l'oggetto delle proprie censure alle risultanze della prova testimoniale, insistendo sulla propria personale interpretazione delle stesse e sull'inattendibilità di uno dei testi, senza però essere in grado di svolgere argomentazioni idone e ad infi- ciare l'apprezzamento compiuto dalla Corte territoriale, o d'indicare circo- stanze, già dedotte nel giudizio di merito e trascurate dalla sentenza impu- gnata, tali da far dubitare della veridicità della deposizione del predetto teste. Nel denunciare, in particolare, la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto «non del tutto inattendibili» le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine agli obiettivi d'investimento della Ceruti e «implicita- mente inattendibili» altre dichiarazioni, essa non considera che queste ultime non risultano neppure menzionate nella sentenza impugnata, ma si limita a ribadire il proprio assunto, in tal modo dimostrando, ancora una volta, di voler sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio. Nel lamentare, inoltre, l'omessa valutazione dell'interesse personale del teste ad un deter- minato esito del giudizio, essa omette di precisare la fase e l'atto del giudizio di merito in cui tale interesse è stato fatto valere, con la conseguenza che la censura risulta, sotto tale profilo, priva di specificità. Nel lamentare la viola- zione dell'art. 116 cod. proc. civ., essa non considera infine che tale vizio è deducibile in sede di legittimità soltanto ove si alleghi che il giudice, nel va- lutare una risultanza probatoria, non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, ma abbia preteso di attribuirle il valore attribuito dalla legge ad un'altra prova (ad esempio, il valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia valutato la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha soltanto male esercitato il proprio prudente apprezzamento, la censura è ammissibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui tale disposizione ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18092). 16. E' infine inammissibile, in quanto proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.,l'undicesimo motivo, concernente l'effica- cia indiziaria degli elementi di fatto addotti a sostegno dell'adeguatezza delle operazioni d'investimento. In tema di prova per presunzioni, questa Corte ha infatti affermato ripe- tutamente che spettano al giudice di merito la valutazione dell'opportunità di farvi ricorso, l'individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo pro- cesso logico e la valutazione della loro rispondenza ai requisiti prescritti dallo art. 2729 cod. civ., precisando che tale apprezzamento è censurabile in sede di legittimitàesclusivamente per vizio di motivazione, per la cui deduzione non è peraltro sufficiente la mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nella sentenza impugnata, ma occorre che la censura fac- cia emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento deciso- rio; è stato inoltre escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dar luogo al vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.,o che tra il fatto noto e quello ignoto debba sussistere un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendosi ritenuto sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragione- volmente possibile, secondo un criterio di normalità (cfr. Cass., Sez. lav., 5/08/2021, n. 22366; Cass., Sez. VI, 26/02/2020, n. 5279; Cass., Sez. VI, 17/01/2019, n. 1234). 17. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,