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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13039/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 28 marzo 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 16 luglio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 1 giorni 10 di reclusione e euro 60,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 comma 1 n. 7 e 61 n. 11 quater cod. pen commesso in [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2018.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 23 del D.L 149 /2022.

Il ricorrente lamenta che prima dell'udienza in Corte di Appello svoltasi con rito cartolare il 28 marzo 2022, egli aveva depositato in data 21 marzo 2022, tramite pec, in cancelleria una memoria ex art. 23 D.L. 149/2022 e che nella sentenza la Corte aveva invece dato atto che la parte non aveva presentato conclusioni scritte.

La mancata considerazione di tale memoria aveva determinato una lesione del diritto di difesa e quindi la nullità della sentenza ex art. 179 cod. proc. pen. 2.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore dell'imputato in data 13 febbraio 2023 ha presentato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve premettersi che il reato in esame, ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen. così come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) è procedibile a querela e che in atti è presente una valida condizione di procedibilità (verbale di querela presentato dalla persona offesa in data 27.11.2018). 3.Ciò premesso, per quanto di interesse in questa sede in relazione alle censure mosse dal ricorrente, si ricorda che ex art.23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 a decorrere dal 9 novembre 2020 per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire; entro il decimo giorno precedente l'udienza il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte che invia l'atto immediatamente ai difensori delle altre parti, i quali entro il quinto giorno antecedente l'udienza possono presentare le conclusioni con atto scritto.

La sequenza procedinnentale supra indicata prevede che, ove nessuna delle parti abbia formulato istanza di trattazione orale entro i quindici giorni liberi precedenti, il procuratore generale formula le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, alle quali le conclusioni debbono essere telematicannente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza.

Il legislatore ha voluto garantire che sia la parte civile che l'imputato concludano dopo aver conosciuto la requisitoria del Procuratore generale.

4. La mancata valutazione da parte della Corte di Appello delle conclusioni della difesa dell'imputato determina una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. relativa all'intervento ed alla partecipazione attiva e consapevole al giudizio riconosciuta all'imputato (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep 2022, Sciuto, Rv. 282881; Sez. 6 n. 46086 del 19/10/2021, Stanek, Rv. 282297 che, sancendo il diverso principio per cui "in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, il mancato inserimento nel fascicolo processuale cartaceo delle conclusioni difensive, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, non determina alcuna ipotesi di nullità della sentenza", ha ribadito verificarsi la nullità nella ipotesi in cui le conclusioni siano state trasmesse e vi sia la prova che la Corte di appello non ne abbia preso visione).

Invero l'intervento dell'imputato, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare.

4.1. Nel caso in esame la Corte di Appello ha dato atto che non erano pervenute le conclusioni della parte, che, invece, come si è accertato attraverso la disamina del fascicolo, erano state formulate e trasmesse.

La Corte, dunque, ha pronunciato la sentenza senza aver vagliato le conclusioni della difesa dell'imputato, che aveva chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e l'esclusione della recidiva, ed in tal modo ha determinato una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. a regime intermedio.

6. Il vizio è stato tempestivamente dedotto dal ricorrente con il ricorso per cassazione e comporta pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.

Deciso il 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P esideate [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 28 marzo 2022 ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 16 luglio 2020 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 1 giorni 10 di reclusione e euro 60,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 comma 1 n. 7 e 61 n. 11 quater cod. pen commesso in [OSCURATO:PERSONA] ottobre 2018. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 23 del D.L 149 /2022. Il ricorrente lamenta che prima dell'udienza in Corte di Appello svoltasi con rito cartolare il 28 marzo 2022, egli aveva depositato in data 21 marzo 2022, tramite pec, in cancelleria una memoria ex art. 23 D.L. 149/2022 e che nella sentenza la Corte aveva invece dato atto che la parte non aveva presentato conclusioni scritte. La mancata considerazione di tale memoria aveva determinato una lesione del diritto di difesa e quindi la nullità della sentenza ex art. 179 cod. proc. pen. 2. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore dell'imputato in data 13 febbraio 2023 ha presentato una memoria con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve premettersi che il reato in esame, ai sensi dell'art. 624, comma 3, cod. pen. così come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) è procedibile a querela e che in atti è presente una valida condizione di procedibilità (verbale di querela presentato dalla persona offesa in data 27.11.2018). 3.Ciò premesso, per quanto di interesse in questa sede in relazione alle censure mosse dal ricorrente, si ricorda che ex art.23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 a decorrere dal 9 novembre 2020 per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire; entro il decimo giorno precedente l'udienza il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte che invia l'atto immediatamente ai difensori delle altre parti, i quali entro il quinto giorno antecedente l'udienza possono presentare le conclusioni con atto scritto. La sequenza procedinnentale supra indicata prevede che, ove nessuna delle parti abbia formulato istanza di trattazione orale entro i quindici giorni liberi precedenti, il procuratore generale formula le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, alle quali le conclusioni debbono essere telematicannente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. Il legislatore ha voluto garantire che sia la parte civile che l'imputato concludano dopo aver conosciuto la requisitoria del Procuratore generale. 4. La mancata valutazione da parte della Corte di Appello delle conclusioni della difesa dell'imputato determina una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. relativa all'intervento ed alla partecipazione attiva e consapevole al giudizio riconosciuta all'imputato (Sez. 6, n. 3913 del 14/12/2021, dep 2022, Sciuto, Rv. 282881; Sez. 6 n. 46086 del 19/10/2021, Stanek, Rv. 282297 che, sancendo il diverso principio per cui "in tema di disciplina emergenziale da Covid-19, il mancato inserimento nel fascicolo processuale cartaceo delle conclusioni difensive, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, non determina alcuna ipotesi di nullità della sentenza", ha ribadito verificarsi la nullità nella ipotesi in cui le conclusioni siano state trasmesse e vi sia la prova che la Corte di appello non ne abbia preso visione). Invero l'intervento dell'imputato, come reiteratamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere restrittivamente inteso nel senso di mera presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare. 4.1. Nel caso in esame la Corte di Appello ha dato atto che non erano pervenute le conclusioni della parte, che, invece, come si è accertato attraverso la disamina del fascicolo, erano state formulate e trasmesse. La Corte, dunque, ha pronunciato la sentenza senza aver vagliato le conclusioni della difesa dell'imputato, che aveva chiesto il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e l'esclusione della recidiva, ed in tal modo ha determinato una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. a regime intermedio. 6. Il vizio è stato tempestivamente dedotto dal ricorrente con il ricorso per cassazione e comporta pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. Deciso il 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] P esideate [OSCURATO:PERSONA]
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