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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 34552/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21479/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] N. 8, elettivamente domicilia -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.1644/2024 depositata i l 26/02/2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. In data 9 gennaio 2019 NASCIMBEN Claudio era attinto da cartella di pagamento n. 29620180056118509000 notificata telematicamente a mezzo di posta elettronica certificata con allegato il “file 29620180056118509000[OSCURATO:CODICE_FISCALE].pdf”.

2. Il contribuente impugnava la cartella sostenendo, tra l’altro, che la stessa constava di sole quattro pagine su quattordici, di cui due contenenti bollettini, con conseguente difetto assoluto di motivazione.

3. La CTP di Palermo, nella resistenza dell’agente della riscossione (che aveva effettuato produzioni cartacee di cartella e relata, disconosciute dal contribuente con memoria del 30 settembre 2019), giusta sentenza n. 4694/05/2019, depositata in data 18.10.2019, rigettava il ricorso.

“In particolare” – come da sentenza in epigrafe – “il giudice di prime cure rigettava le eccezioni relative […] all’omessa prova della notificazione della cartella di pagamento, all’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento notificata in copia informatica, all’omessa motivazione del provvedimento impugnato, mentre nel merito rilevava che la pretesa tributaria scaturiva da un controllo automatizzato relativo all’omesso versamento delle imposte dichiarate dal contribuente”.

4. Il contribuente proponeva appello con quattro motivi, così riassunti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza in epigrafe: “1.

Contestazione della presentazione della dichiarazione relativa all’omesso versamento, sulla quale l’Agente della Riscossione nulla aveva dedotto dovendosi applicare il principio di non contestazione.

2. Contestazione della validità della prova dell’avvenuta notificazione, in quanto dimostrata attraverso l’allegazione di file .pdf, anziché della cartella firmata digitalmente e dei files relativi all’invio della PEC.

3. Omessa prova della sottoscrizione del ruolo.

4. Inesistenza della pretesa tributaria”.

5. La [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, dinanzi alla quale non si costituiva l’agente della riscossione, giusta sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, essenzialmente, in motivazione, osservando: -quanto ai motivi 1 e 4, premesso che nel giudizio tributario il principio di non contestazione ha un’efficacia limitata quando oggetto del giudizio è l’impugnazione di un atto con cui l’Amministrazione finanziaria fa valere la propria posizione, dovendosi ritenere implicitamente contestate eventuali osservazioni di segno contrario del contribuente, nel caso di specie l’eccezione è stata formulata in modo del tutto generico e, comunque, senza alcun tipo di supporto probatorio, per cui era la stessa va rigettata; quanto al motivo 2, la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento è valida, in quanto prevista dall’art. 26, co. 2, d.P.R. n. 602/1973.

La prova della notifica è stata validamente offerta a mezzo di copia delle ricevute inviate all’Agente della Riscossione dal proprio gestore di PEC e, comunque, non è in discussione la ricezione della PEC, dal momento che la cartella di pagamento è stata tempestivamente impugnata.

Quanto al formato dell’atto allegato alla pec, dal momento che la cartella di pagamento non deve essere sottoscritta a pena di nullità dal funzionario che l’ha emessa, la circostanza che l’allegato non fosse firmato digitalmente non comporta alcuna ipotesi di nullità o inesistenza.

Il documento informatico in formato .pdf (peraltro contenuto all’interno di una pec che assicura l’immodificabilità del file dal momento della spedizione a quello della ricezione, in quanto contenuto in busta informatica criptata dalla firma digitale del gestore di posta elettronica) è perfettamente idoneo a documentare quanto in esso rappresentato e, pertanto, consentiva alla società contribuente di conoscere la pretesa tributaria così esercitata, ferma restando la possibilità di disconoscere in modo motivato la corrispondenza di quanto rappresentato nel documento trasmesso rispetto alla pretesa effettivamente dovuta; quanto al motivo 3, i ruoli possono essere formati e resi esecutivi mediante la validazione dei dati in essi contenuti, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice.

6. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; resisteva l’Agenzia delle entrate-Riscossione con controricorso con il ministero dell’Avvocatura generale dello Stato.

In data 12 dicembre 2024 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata.

In data 28 gennaio 2025 il difensore del contribuente formulava istanza di decisione, cui seguiva, in data 20 ottobre 2025, il deposito di memoria, mediante la quale il contribuente ulteriormente illustrava le proprie ragioni, anche in chiave di critica alla proposta di definizione anticipata.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92 e degli artt. 115, 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. -irrazionalità, insufficienza ed erroneità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4[, c.p.c.])”.

1.1. “La motivazione della sentenza, quanto al rigetto del primo e quarto motivo (assorbenti) è meramente assertiva, aprioristica, e formulata sulla base di un principio astratto di diritto errato sulla non applicabilità dell’art. 115 c.p.c. alla materia tributaria”.

Sono non contestate le seguenti due circostanze in fatto: “(i) La cartella allegata alla pec era composta da sole 4 pagine su 14 (la n.1 e n. 14) di cui due il bollettino postale; (ii) La inesistenza della dichiarazione fiscale e/o di comunicazioni, avvisi di accertamento e/o contestazioni tributarie, fondanti il (presunto) credito erariale azionato”.

2. Con il secondo motivo si denuncia: “(i) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis DPR 600/1973 e dell’art. 54 bis DPR 633/1972 -inesistenza dei presupposti di fatto e diritto - assenza di prova (art. 360, comma 1, n. 3[, c.p.c.]) - (ii) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - irrazionalità, insufficienza ed erroneità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4[, c.p.c.])”.

2.1. È “dirimente l’eccezione sollevata in primo grado sulla inesistenza della dichiarazione fiscale e/o di comunicazioni, avvisi di accertamento e/o contestazioni tributarie, fondanti il (presunto) credito erariale azionato.

Posto che tale circostanza, per quanto sopra dedotto, non essendo stata contestata va data per ammessa […], sul punto la motivazione della sentenza di rigetto si appalesa come un classico caso di motivazione perplessa e meramente apparente, che inficia la sentenza impugnata”.

“Era […] compito dell’Ader, che non ha formalmente e esplicitamente contestato la circostanza, fornirne quantomeno la prova contraria, che era nella propria sfera di disponibilità, producendo i relativi documenti: la dichiarazione dei redditi oggetto del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR.600/1973 e dell’art. 54 bis DPR.633/1972, e le risultanze del controllo comunicate al contribuente”.

“A fronte delle eccezioni sollevate dal contribuente sia in seno al ricorso introduttivo che con la memoria ill.va in I° del 30.09.2019 […], di contestazione della conformità della fotocopia di una stampa cartacea della cartella prodotta ‘ex adverso’, rispetto all’originale digitale contenuto nella busta elettronica di notifica, era onere dell’Ader di fornire la prova contraria che, tuttavia, può essere ‘data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato eml e msg’”.

“La ‘cartella’ allegata consisteva in sostanza nella sola pag. 1 (riprodotta al punto 3 del fatto), che nessuna informazione contiene relativamente alla pretesa tributaria utile a poterla motivatamente contrastare”.

3. Il ricorso pone –nel complesso, impregiudicata ogni valutazione dei singoli motivi –una serie di delicate questioni che, in specifico riferimento alla notifica di atti del procedimento amministrativo tributario a mezzo di posta elettronica certificata, non hanno ancora interessato la giurisprudenza di legittimità.

Ciò segnatamente è a dirsi – in ipotesi, quale quella in esame, di notifica di una cartella di pagamento in formato “.pdf” – con riguardo alla distribuzione ed all’assolvimento dell’onere della prova, mediante produzione di notifica comprensiva del file “.eml” o “.msg”, a fronte di eccezione di difformità dall’originale e comunque di incompletezza grafica del file “.pdf” ricevuto dal destinatario.

3.1. Ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti per disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21479/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio in [OSCURATO:PERSONA] N. 8, elettivamente domicilia -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del Direttore “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.1644/2024 depositata i l 26/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 9 gennaio 2019 NASCIMBEN Claudio era attinto da cartella di pagamento n. 29620180056118509000 notificata telematicamente a mezzo di posta elettronica certificata con allegato il “file 29620180056118509000[OSCURATO:CODICE_FISCALE].pdf”. 2. Il contribuente impugnava la cartella sostenendo, tra l’altro, che la stessa constava di sole quattro pagine su quattordici, di cui due contenenti bollettini, con conseguente difetto assoluto di motivazione. 3. La CTP di Palermo, nella resistenza dell’agente della riscossione (che aveva effettuato produzioni cartacee di cartella e relata, disconosciute dal contribuente con memoria del 30 settembre 2019), giusta sentenza n. 4694/05/2019, depositata in data 18.10.2019, rigettava il ricorso. “In particolare” – come da sentenza in epigrafe – “il giudice di prime cure rigettava le eccezioni relative […] all’omessa prova della notificazione della cartella di pagamento, all’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento notificata in copia informatica, all’omessa motivazione del provvedimento impugnato, mentre nel merito rilevava che la pretesa tributaria scaturiva da un controllo automatizzato relativo all’omesso versamento delle imposte dichiarate dal contribuente”. 4. Il contribuente proponeva appello con quattro motivi, così riassunti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza in epigrafe: “1. Contestazione della presentazione della dichiarazione relativa all’omesso versamento, sulla quale l’Agente della Riscossione nulla aveva dedotto dovendosi applicare il principio di non contestazione. 2. Contestazione della validità della prova dell’avvenuta notificazione, in quanto dimostrata attraverso l’allegazione di file .pdf, anziché della cartella firmata digitalmente e dei files relativi all’invio della PEC. 3. Omessa prova della sottoscrizione del ruolo. 4. Inesistenza della pretesa tributaria”. 5. La [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, dinanzi alla quale non si costituiva l’agente della riscossione, giusta sentenza in epigrafe, rigettava l’appello, essenzialmente, in motivazione, osservando: -quanto ai motivi 1 e 4, premesso che nel giudizio tributario il principio di non contestazione ha un’efficacia limitata quando oggetto del giudizio è l’impugnazione di un atto con cui l’Amministrazione finanziaria fa valere la propria posizione, dovendosi ritenere implicitamente contestate eventuali osservazioni di segno contrario del contribuente, nel caso di specie l’eccezione è stata formulata in modo del tutto generico e, comunque, senza alcun tipo di supporto probatorio, per cui era la stessa va rigettata; quanto al motivo 2, la notifica a mezzo pec della cartella di pagamento è valida, in quanto prevista dall’art. 26, co. 2, d.P.R. n. 602/1973. La prova della notifica è stata validamente offerta a mezzo di copia delle ricevute inviate all’Agente della Riscossione dal proprio gestore di PEC e, comunque, non è in discussione la ricezione della PEC, dal momento che la cartella di pagamento è stata tempestivamente impugnata. Quanto al formato dell’atto allegato alla pec, dal momento che la cartella di pagamento non deve essere sottoscritta a pena di nullità dal funzionario che l’ha emessa, la circostanza che l’allegato non fosse firmato digitalmente non comporta alcuna ipotesi di nullità o inesistenza. Il documento informatico in formato .pdf (peraltro contenuto all’interno di una pec che assicura l’immodificabilità del file dal momento della spedizione a quello della ricezione, in quanto contenuto in busta informatica criptata dalla firma digitale del gestore di posta elettronica) è perfettamente idoneo a documentare quanto in esso rappresentato e, pertanto, consentiva alla società contribuente di conoscere la pretesa tributaria così esercitata, ferma restando la possibilità di disconoscere in modo motivato la corrispondenza di quanto rappresentato nel documento trasmesso rispetto alla pretesa effettivamente dovuta; quanto al motivo 3, i ruoli possono essere formati e resi esecutivi mediante la validazione dei dati in essi contenuti, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice. 6. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; resisteva l’Agenzia delle entrate-Riscossione con controricorso con il ministero dell’Avvocatura generale dello Stato. In data 12 dicembre 2024 il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata. In data 28 gennaio 2025 il difensore del contribuente formulava istanza di decisione, cui seguiva, in data 20 ottobre 2025, il deposito di memoria, mediante la quale il contribuente ulteriormente illustrava le proprie ragioni, anche in chiave di critica alla proposta di definizione anticipata. Considerato che: 1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92 e degli artt. 115, 116 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. -irrazionalità, insufficienza ed erroneità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4[, c.p.c.])”. 1.1. “La motivazione della sentenza, quanto al rigetto del primo e quarto motivo (assorbenti) è meramente assertiva, aprioristica, e formulata sulla base di un principio astratto di diritto errato sulla non applicabilità dell’art. 115 c.p.c. alla materia tributaria”. Sono non contestate le seguenti due circostanze in fatto: “(i) La cartella allegata alla pec era composta da sole 4 pagine su 14 (la n.1 e n. 14) di cui due il bollettino postale; (ii) La inesistenza della dichiarazione fiscale e/o di comunicazioni, avvisi di accertamento e/o contestazioni tributarie, fondanti il (presunto) credito erariale azionato”. 2. Con il secondo motivo si denuncia: “(i) Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 bis DPR 600/1973 e dell’art. 54 bis DPR 633/1972 -inesistenza dei presupposti di fatto e diritto - assenza di prova (art. 360, comma 1, n. 3[, c.p.c.]) - (ii) Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 546/92 e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - irrazionalità, insufficienza ed erroneità della motivazione (art. 360, comma 1, n. 4[, c.p.c.])”. 2.1. È “dirimente l’eccezione sollevata in primo grado sulla inesistenza della dichiarazione fiscale e/o di comunicazioni, avvisi di accertamento e/o contestazioni tributarie, fondanti il (presunto) credito erariale azionato. Posto che tale circostanza, per quanto sopra dedotto, non essendo stata contestata va data per ammessa […], sul punto la motivazione della sentenza di rigetto si appalesa come un classico caso di motivazione perplessa e meramente apparente, che inficia la sentenza impugnata”. “Era […] compito dell’Ader, che non ha formalmente e esplicitamente contestato la circostanza, fornirne quantomeno la prova contraria, che era nella propria sfera di disponibilità, producendo i relativi documenti: la dichiarazione dei redditi oggetto del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR.600/1973 e dell’art. 54 bis DPR.633/1972, e le risultanze del controllo comunicate al contribuente”. “A fronte delle eccezioni sollevate dal contribuente sia in seno al ricorso introduttivo che con la memoria ill.va in I° del 30.09.2019 […], di contestazione della conformità della fotocopia di una stampa cartacea della cartella prodotta ‘ex adverso’, rispetto all’originale digitale contenuto nella busta elettronica di notifica, era onere dell’Ader di fornire la prova contraria che, tuttavia, può essere ‘data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato eml e msg’”. “La ‘cartella’ allegata consisteva in sostanza nella sola pag. 1 (riprodotta al punto 3 del fatto), che nessuna informazione contiene relativamente alla pretesa tributaria utile a poterla motivatamente contrastare”. 3. Il ricorso pone –nel complesso, impregiudicata ogni valutazione dei singoli motivi –una serie di delicate questioni che, in specifico riferimento alla notifica di atti del procedimento amministrativo tributario a mezzo di posta elettronica certificata, non hanno ancora interessato la giurisprudenza di legittimità. Ciò segnatamente è a dirsi – in ipotesi, quale quella in esame, di notifica di una cartella di pagamento in formato “.pdf” – con riguardo alla distribuzione ed all’assolvimento dell’onere della prova, mediante produzione di notifica comprensiva del file “.eml” o “.msg”, a fronte di eccezione di difformità dall’originale e comunque di incompletezza grafica del file “.pdf” ricevuto dal destinatario. 3.1. Ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti per disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al