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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 09877/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10624/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], sede di ROMA n.4772/2021 depositata i l 25/10/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso in appello il contribuente, odierno ricorrente, ha impugnato, innanzi alla CTR competente, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sez. 28, avente n. 27100/2018, depositata in data 28 marzo 2018 emessa in riferimento alla cartella di pagamento avente n. 09720140203796255, per Tassa automobilistica dell’anno 2008 e 2011 per la complessiva somma di € 358,60, rilevandone la nullità.

2. A sostegno delle proprie tesi la parte appellante ha dedotto l'omessa condanna da parte della CTP, nei confronti dell'amministrazione, al pagamento delle spese di giudizio.

In sede di costituzione in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA] non è costituita in giudizio.

3. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello e, in ragione della natura della controversia, ha quantificato le spese del doppio grado di giudizio in euro 600,00, oltre IVA e CAP ed accessori di legge se dovuti nei limiti delle normative vigenti.

4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

5. L’intimato non ha depositato controricorso.

6. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 e segg. del DM 55/2014 in materia di compensi professionali, nonché degli artt. 92 c.p.c. e 2233 c.c.

1.1. Il ricorrente sostiene che, in considerazione dell'accoglimento totale del ricorso di parte, la sentenza n. 4772/2021 non avrebbe dovuto liquidare la somma di € 600,00 per entrambi i gradi di giudizio, ma una somma superiore, applicando i valori medi per lo scaglione fino a € 1.100,00.

1.2. Sostiene, in particolare, che, considerando che l’appello del ricorrente è stato accolto in toto, la sentenza n. 4772/2021, sez. 08 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma non avrebbe dovuto liquidare per entrambi i gradi di giudizio l’importo di € 600,00, poiché per quanto riguarda il giudizio di primo grado davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con riferimento allo "scaglione fino a € 1.100,00" e applicando i valori medi, si otterrebbe la seguente liquidazione: studio: € 170,00; fase introduttiva: € 100,00; Istruttoria/Trattazione: € 85,00; decisionale 170 euro, per un totale di euro € 525,00, oltre oneri accessori e € 30,00 per rimborso spese contributo unificato.

1.3. Per quanto riguarda il giudizio di appello davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sempre con riferimento allo "scaglione fino a € 1.100,00" e applicando i valori medi, sostiene invece che si otterrebbe la seguente liquidazione: studio: € 170,00; fase introduttiva: € 100,00; istruttoria/Trattazione: € 100,00; decisionale: € 170,00, per un totale di € 540,00, oltre oneri accessori e € 30,00 per rimborso contributo unificato.

5.4. Applicando tali parametri a entrambi i gradi di giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma avrebbe dovuto liquidare un importo pari a € 1.065,00, oltre oneri accessori e € 60,00 per rimborso spese, e non € 600,00.

6. Il ricorso è fondato solo in parte.

6.1. La CTR ha giustificato la liquidazione poco sopra ai minimi della tariffa forense con motivazione sintetica, ma certamente comprensibile e idonea ad integrare il minimo costituzionale, facendo rinvio alla natura della controversia ed alla sua semplicità.

6.2. Applicando i parametri minimi, l ’importo delle somme liquidate rientra nei parametri.

7. Tuttavia, se si calcolano anche le spese vive, effettivamente richieste dal ricorrente, la somma finale riconosciuta dal giudice del gravame appare leggermente inferiore al minimo inderogabile dovuto.

La CTR non fornisce alcuna motivazione sul punto.

7.1. Il ricorso va quindi accolto limitatamente a tale aspetto.

8. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, nei sensi indicati in motivazione, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10624/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA], sede di ROMA n.4772/2021 depositata i l 25/10/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in appello il contribuente, odierno ricorrente, ha impugnato, innanzi alla CTR competente, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sez. 28, avente n. 27100/2018, depositata in data 28 marzo 2018 emessa in riferimento alla cartella di pagamento avente n. 09720140203796255, per Tassa automobilistica dell’anno 2008 e 2011 per la complessiva somma di € 358,60, rilevandone la nullità. 2. A sostegno delle proprie tesi la parte appellante ha dedotto l'omessa condanna da parte della CTP, nei confronti dell'amministrazione, al pagamento delle spese di giudizio. In sede di costituzione in giudizio la Regione [OSCURATO:PERSONA] non è costituita in giudizio. 3. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello e, in ragione della natura della controversia, ha quantificato le spese del doppio grado di giudizio in euro 600,00, oltre IVA e CAP ed accessori di legge se dovuti nei limiti delle normative vigenti. 4. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. 5. L’intimato non ha depositato controricorso. 6. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 2, c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 5 e segg. del DM 55/2014 in materia di compensi professionali, nonché degli artt. 92 c.p.c. e 2233 c.c. 1.1. Il ricorrente sostiene che, in considerazione dell'accoglimento totale del ricorso di parte, la sentenza n. 4772/2021 non avrebbe dovuto liquidare la somma di € 600,00 per entrambi i gradi di giudizio, ma una somma superiore, applicando i valori medi per lo scaglione fino a € 1.100,00. 1.2. Sostiene, in particolare, che, considerando che l’appello del ricorrente è stato accolto in toto, la sentenza n. 4772/2021, sez. 08 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma non avrebbe dovuto liquidare per entrambi i gradi di giudizio l’importo di € 600,00, poiché per quanto riguarda il giudizio di primo grado davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con riferimento allo "scaglione fino a € 1.100,00" e applicando i valori medi, si otterrebbe la seguente liquidazione: studio: € 170,00; fase introduttiva: € 100,00; Istruttoria/Trattazione: € 85,00; decisionale 170 euro, per un totale di euro € 525,00, oltre oneri accessori e € 30,00 per rimborso spese contributo unificato. 1.3. Per quanto riguarda il giudizio di appello davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sempre con riferimento allo "scaglione fino a € 1.100,00" e applicando i valori medi, sostiene invece che si otterrebbe la seguente liquidazione: studio: € 170,00; fase introduttiva: € 100,00; istruttoria/Trattazione: € 100,00; decisionale: € 170,00, per un totale di € 540,00, oltre oneri accessori e € 30,00 per rimborso contributo unificato. 5.4. Applicando tali parametri a entrambi i gradi di giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] di Roma avrebbe dovuto liquidare un importo pari a € 1.065,00, oltre oneri accessori e € 60,00 per rimborso spese, e non € 600,00. 6. Il ricorso è fondato solo in parte. 6.1. La CTR ha giustificato la liquidazione poco sopra ai minimi della tariffa forense con motivazione sintetica, ma certamente comprensibile e idonea ad integrare il minimo costituzionale, facendo rinvio alla natura della controversia ed alla sua semplicità. 6.2. Applicando i parametri minimi, l ’importo delle somme liquidate rientra nei parametri. 7. Tuttavia, se si calcolano anche le spese vive, effettivamente richieste dal ricorrente, la somma finale riconosciuta dal giudice del gravame appare leggermente inferiore al minimo inderogabile dovuto. La CTR non fornisce alcuna motivazione sul punto. 7.1. Il ricorso va quindi accolto limitatamente a tale aspetto. 8. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, nei sensi indicati in motivazione, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA] in diversa c
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