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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2021

Cassazione n. 31086/2021

Testo disponibile della fonte

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 12183-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso l'ordinanza n. 9296/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 9296 del 2021 nella parte in cui per un verso non è stata indicata, come seconda intimata, l'Agenzia delle entrate riscossione e per un altro verso laddove, al termine della motivazione e nel dispositivo, è indicato come giudice del rinvio la CTR Campania anziché la CTR Lazio.

L'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle entrate direzione centrale, alle quali era stata notificata l'istanza di correzione di errori materiali, non si costituivano.

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], nella lite oggetto della ordinanza n. 9296 del 2021, rivestiva il ruolo di ricorrente e la Corte di Cassazione, con l'ordinanza sopra citata aveva cassato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pur avendo dato atto, nel considerato in fatto, che la sentenza impugnata proveniva dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio; afferma inoltre il ricorrente che l'ordinanza n. 9296 del 2021 ha omesso di indicare, fra le parti intimate, accanto all'Agenzia delle entrate, anche l'Agenzia delle entrate riscossione; ritenuto che per i suddetti errori materiali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo le suddette domande di correzione e integrazione qualificarsi come domanda autonoma; Ric. 2021 n. 12183 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- il ricorso va, quindi, accolto, stabilendo che l'ordinanza di questa Corte n. 9296 del 2021, depositata il 7 aprile 2021, sia corretta inserendo, quale ulteriore parte del giudizio intimata, l'Agenzia delle entrate riscossione e sostituendo sia nella penultima riga della motivazione che nella seconda riga del dispositivo alle parole "della Campania" le parole "del Lazio"; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M. dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 9296 del 2021, depositata il 7 aprile 2021, sia corretta inserendo, quale ulteriore parte del giudizio intimata, l'Agenzia delle entrate riscossione e sostituendo sia nella penultima riga della motivazione che nella seconda riga del dispositivo alle parole "della Campania" le parole "del Lazio"; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] i i )„ [OSCURATO:PERSONA] oggi, ___02,_ v [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 12183-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso l'ordinanza n. 9296/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 9296 del 2021 nella parte in cui per un verso non è stata indicata, come seconda intimata, l'Agenzia delle entrate riscossione e per un altro verso laddove, al termine della motivazione e nel dispositivo, è indicato come giudice del rinvio la CTR Campania anziché la CTR Lazio. L'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle entrate riscossione e l'Agenzia delle entrate direzione centrale, alle quali era stata notificata l'istanza di correzione di errori materiali, non si costituivano. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA], nella lite oggetto della ordinanza n. 9296 del 2021, rivestiva il ruolo di ricorrente e la Corte di Cassazione, con l'ordinanza sopra citata aveva cassato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, pur avendo dato atto, nel considerato in fatto, che la sentenza impugnata proveniva dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio; afferma inoltre il ricorrente che l'ordinanza n. 9296 del 2021 ha omesso di indicare, fra le parti intimate, accanto all'Agenzia delle entrate, anche l'Agenzia delle entrate riscossione; ritenuto che per i suddetti errori materiali, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo le suddette domande di correzione e integrazione qualificarsi come domanda autonoma; Ric. 2021 n. 12183 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- il ricorso va, quindi, accolto, stabilendo che l'ordinanza di questa Corte n. 9296 del 2021, depositata il 7 aprile 2021, sia corretta inserendo, quale ulteriore parte del giudizio intimata, l'Agenzia delle entrate riscossione e sostituendo sia nella penultima riga della motivazione che nella seconda riga del dispositivo alle parole "della Campania" le parole "del Lazio"; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. dispone che l'ordinanza di questa Corte n. 9296 del 2021, depositata il 7 aprile 2021, sia corretta inserendo, quale ulteriore parte del giudizio intimata, l'Agenzia delle entrate riscossione e sostituendo sia nella penultima riga della motivazione che nella seconda riga del dispositivo alle parole "della Campania" le parole "del Lazio"; dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta sentenza. Così deciso nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] i i )„ [OSCURATO:PERSONA] oggi, ___02,_ v [OSCURATO:PERSONA]
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