CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ( e4.0ren-s- 2k 1 inR10) considerato che il primo e il secondo motivo dei ricorsi, con cui genericamente si deducono la violazione di legge, il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di truffa contestato,nonché per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di avere commesso il fatto approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 sulle circostanze della trattativa e della vendita, comprovanti l'intento truffaldino degli imputati, e sugli evidenti vantaggi tratti dallo svolgimento delle operazioni a distanza, con l'utilizzo di un falso nominativo e vantando false competenze per trarre in inganno la vittima); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila c