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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36376/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha prospettato l'annullamento con rinvio, ritenendo la fondatezza del secondo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 21 settembre 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione alla semilibertà e ha respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale, formulate da [OSCURATO:PERSONA].

A ragione della decisione il Tribunale ha evidenziato, quanto alla semilibertà, che l'interessato non aveva espiato il quantum (due terzi) di pena, richiesto dall'art. 50

I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).

Quanto all'affidamento in prova, il Tribunale, alla luce della gravità del reato commesso, del comportamento processuale negativo (riveniente dalle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio del luglio 2015), infine della recente infrazione (del maggio 2021) disciplinare in esito alla quale gli era stata inflitta nei suoi riguardi la sanzione della sospensione dalle attività ricreative e sportive per tre giorni, ha concluso per la necessità di un approfondimento della personalità del condannato e di una gradualità trattamentale, sperimentabile ad esempio mediante permessi premio.

2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, e denuncia due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale.

Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto dirimente e preponderante, rispetto agli elementi positivi evidenziati dalla relazione di sintesi degli educatori del carcere di Biella, il mancato avvio di un'intima revisione critica del passato, traendola dalla mancata ammissione dei fatti per i quali sta scontando la pena.

Affermazione - spiega la difesa - in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale la mancata ammissione degli addebiti non configura ragione ostativa ai fini dell'accoglimento dell'istanza dell'affidamento in prova.

Un tale atteggiamento di negazione dell'addebito potrebbe rilevare solo ove si traducesse nel rifiuto dell'istante di prendere coscienza della gravità dell'accusa e di partecipare all'opera rieducativa; ciò che nel caso di specie non è avvenuto.

Il Tribunale ha, invece, sottostimato plurimi elementi positivi, quali il lungo tempo trascorso dal fatto (reato contestato come commesso tra il 2003 ed il 2007) e l'assenza di ulteriori condanne in altri procedimenti penali.

Nessuna reale incidenza in merito al giudizio di pericolosità può avere l'infrazione disciplinare in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorso, con riferimento alla quale il Tribunale non esplicita il rilievo rispetto agli ìndicati dati positivi.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 50 Ord. pen.

Il Tribunale ha valutato inammissibile l'istanza di semilibertà ritenendo, erroneamente, che l'interessato dovesse espiare due terzi di pena, laddove il termine corretto è quello della metà, attesa l'irretroattività della legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha modificato sul punto l'art. 50, comma 2, Ord. pen.

In ogni caso, si è omesso di considerare che il comma 2 dell'art. 50 Ord. pen. prevede che, nei casi previsti dall'art. 47, ove manchino i presupposti per l'affidamento in prova, il condannato per un reato diverso da quelli indicati al comma 1 dell'art. 4-bis Ord. pen. può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione della metà della pena.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato l'annullamento con rinvio, reputando fondato il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

L'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati».

2. Nel caso di specie il delitto per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato è stato commesso tra marzo 2003 e agosto 2007, dunque quattordici anni prima della valutazione del Tribunale di Sorveglianza.

Benché, nell'articolata parte espositiva, si dia atto che, in questo lasso di tempo non risultano commessi altri reati, non emergendo né precedenti penali né carichi pendenti e, ancora, che il condannato svolge regolare attività di volontariato presso l'Ufficio colloqui all'interno del carcere, frequenta con profitto il liceo artistico, infine che può contare all'esterno dell'istituto su solidi riferimenti familiari, logistici e lavorativi (vi è disponibilità da parte della società [OSCURATO:PERSONA] a proseguire il rapporto di lavoro interrotto dalla carcerazione), il Tribunale di Sorveglianza ha concentrato la sua attenzione sulla dichiarazione di innocenza che il condannato continua a ribadire, tanto da avere richiesto tramite il proprio difensore la revisione del processo.

Il dato cui è stato ancorato il provvedimento reiettivo ha avuto di fatto incidenza esclusiva, in difetto da parte del Tribunale d'idonea motivazione in ordine alla rilevanza in termini di pericolosità sociale - a fronte dei plurimi dati positivi indicati nella relazione della equipe trattamentale - del pur richiamato recente rapporto disciplinare nell'ambito del percorso carcerario. [OSCURATO:PERSONA] specializzato, in definitiva, non ha indicato le ragioni per le quali, a fronte di una relazione di sintesi che pone in luce elementi positivi valutabili ai fini della concessione del beneficio, essi siano stati considerati subvalenti rispetto a quelli negativi sui quali il diniego è fondato.

Il Tribunale non ha fatto, dunque, buon governo del principio di diritto secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale» (Cass. Sez.

I, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv.255653; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993).

Cosicché il profilo che deve essere valorizzato non è se abbia o meno l'interessato ammesso le sue colpe, ma se abbia accettato la sentenza e quindi la sanzione a lui inflitta prestando la dovuta collaborazione nel percorso rieducativo.

Da tale angolo visuale non si è posto il Tribunale a quo, che ha altresì del tutto pretermesso di valutare che l'interessato ha versato un acconto di 10.000,00 euro sul maggior danno dovuto e che pendono trattative con la parte lesa per una rateizzazione integrale del risarcimento, primo segno tangibile di una volontà riconciliativa.

L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

3. Va, in ogni caso, evidenziata la fondatezza anche del secondo motivo.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'istanza di semilibertà ritenendo che, ai sensi dell'art. 50 comma 2, Ord. pen., l'interessato dovesse espiare due terzi di pena in quanto condannato per il delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen.

E, tuttavia, l'inserimento del delitto de quo nel catalogo dei cd. reati ostativi di terza fascia ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, alla luce della lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, ha determinato, non una mera modifica delle modalità esecutive della pena, bensì una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, rispetto al quadro normativo vigente al momento della commissione del reato; con conseguente inapplicabilità della disposizione stessa, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa, che ne ha indirettamente modificato l'ambito applicativo (Cass. Sez. 1 n. 12845 del 20/03/2020, Giuca, RV. 279363; Sez. 1, n. 37053 del 01/12/2020, Tomordidio, Rv. 280098).

4. L'ordinanza dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo giudizio nel rispetto dei richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha prospettato l'annullamento con rinvio, ritenendo la fondatezza del secondo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 21 settembre 2021, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione alla semilibertà e ha respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale, formulate da [OSCURATO:PERSONA]. A ragione della decisione il Tribunale ha evidenziato, quanto alla semilibertà, che l'interessato non aveva espiato il quantum (due terzi) di pena, richiesto dall'art. 50 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.). Quanto all'affidamento in prova, il Tribunale, alla luce della gravità del reato commesso, del comportamento processuale negativo (riveniente dalle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio del luglio 2015), infine della recente infrazione (del maggio 2021) disciplinare in esito alla quale gli era stata inflitta nei suoi riguardi la sanzione della sospensione dalle attività ricreative e sportive per tre giorni, ha concluso per la necessità di un approfondimento della personalità del condannato e di una gradualità trattamentale, sperimentabile ad esempio mediante permessi premio. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, e denuncia due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto dirimente e preponderante, rispetto agli elementi positivi evidenziati dalla relazione di sintesi degli educatori del carcere di Biella, il mancato avvio di un'intima revisione critica del passato, traendola dalla mancata ammissione dei fatti per i quali sta scontando la pena. Affermazione - spiega la difesa - in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale la mancata ammissione degli addebiti non configura ragione ostativa ai fini dell'accoglimento dell'istanza dell'affidamento in prova. Un tale atteggiamento di negazione dell'addebito potrebbe rilevare solo ove si traducesse nel rifiuto dell'istante di prendere coscienza della gravità dell'accusa e di partecipare all'opera rieducativa; ciò che nel caso di specie non è avvenuto. Il Tribunale ha, invece, sottostimato plurimi elementi positivi, quali il lungo tempo trascorso dal fatto (reato contestato come commesso tra il 2003 ed il 2007) e l'assenza di ulteriori condanne in altri procedimenti penali. Nessuna reale incidenza in merito al giudizio di pericolosità può avere l'infrazione disciplinare in cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorso, con riferimento alla quale il Tribunale non esplicita il rilievo rispetto agli ìndicati dati positivi. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 50 Ord. pen. Il Tribunale ha valutato inammissibile l'istanza di semilibertà ritenendo, erroneamente, che l'interessato dovesse espiare due terzi di pena, laddove il termine corretto è quello della metà, attesa l'irretroattività della legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha modificato sul punto l'art. 50, comma 2, Ord. pen. In ogni caso, si è omesso di considerare che il comma 2 dell'art. 50 Ord. pen. prevede che, nei casi previsti dall'art. 47, ove manchino i presupposti per l'affidamento in prova, il condannato per un reato diverso da quelli indicati al comma 1 dell'art. 4-bis Ord. pen. può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione della metà della pena.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha prospettato l'annullamento con rinvio, reputando fondato il secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». 2. Nel caso di specie il delitto per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato è stato commesso tra marzo 2003 e agosto 2007, dunque quattordici anni prima della valutazione del Tribunale di Sorveglianza. Benché, nell'articolata parte espositiva, si dia atto che, in questo lasso di tempo non risultano commessi altri reati, non emergendo né precedenti penali né carichi pendenti e, ancora, che il condannato svolge regolare attività di volontariato presso l'Ufficio colloqui all'interno del carcere, frequenta con profitto il liceo artistico, infine che può contare all'esterno dell'istituto su solidi riferimenti familiari, logistici e lavorativi (vi è disponibilità da parte della società [OSCURATO:PERSONA] a proseguire il rapporto di lavoro interrotto dalla carcerazione), il Tribunale di Sorveglianza ha concentrato la sua attenzione sulla dichiarazione di innocenza che il condannato continua a ribadire, tanto da avere richiesto tramite il proprio difensore la revisione del processo. Il dato cui è stato ancorato il provvedimento reiettivo ha avuto di fatto incidenza esclusiva, in difetto da parte del Tribunale d'idonea motivazione in ordine alla rilevanza in termini di pericolosità sociale - a fronte dei plurimi dati positivi indicati nella relazione della equipe trattamentale - del pur richiamato recente rapporto disciplinare nell'ambito del percorso carcerario. [OSCURATO:PERSONA] specializzato, in definitiva, non ha indicato le ragioni per le quali, a fronte di una relazione di sintesi che pone in luce elementi positivi valutabili ai fini della concessione del beneficio, essi siano stati considerati subvalenti rispetto a quelli negativi sui quali il diniego è fondato. Il Tribunale non ha fatto, dunque, buon governo del principio di diritto secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale» (Cass. Sez. I, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv.255653; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993). Cosicché il profilo che deve essere valorizzato non è se abbia o meno l'interessato ammesso le sue colpe, ma se abbia accettato la sentenza e quindi la sanzione a lui inflitta prestando la dovuta collaborazione nel percorso rieducativo. Da tale angolo visuale non si è posto il Tribunale a quo, che ha altresì del tutto pretermesso di valutare che l'interessato ha versato un acconto di 10.000,00 euro sul maggior danno dovuto e che pendono trattative con la parte lesa per una rateizzazione integrale del risarcimento, primo segno tangibile di una volontà riconciliativa. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino. 3. Va, in ogni caso, evidenziata la fondatezza anche del secondo motivo. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'istanza di semilibertà ritenendo che, ai sensi dell'art. 50 comma 2, Ord. pen., l'interessato dovesse espiare due terzi di pena in quanto condannato per il delitto previsto dall'art. 609-bis cod. pen. E, tuttavia, l'inserimento del delitto de quo nel catalogo dei cd. reati ostativi di terza fascia ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, alla luce della lettura dell'art. 25, comma 2, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, in difetto di una disciplina transitoria, ha determinato, non una mera modifica delle modalità esecutive della pena, bensì una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale, rispetto al quadro normativo vigente al momento della commissione del reato; con conseguente inapplicabilità della disposizione stessa, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa, che ne ha indirettamente modificato l'ambito applicativo (Cass. Sez. 1 n. 12845 del 20/03/2020, Giuca, RV. 279363; Sez. 1, n. 37053 del 01/12/2020, Tomordidio, Rv. 280098). 4. L'ordinanza dev'essere annullata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo giudizio nel rispetto dei richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorv
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