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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 23808/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35246/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 49/2019depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano chiese alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dell'importo di euro 57.069,63 che le era stato versatotra il 1992 e il 1996 a titolo di borsa di studio per la specializzazione medica in fisiatria.

L’assegno di specializzazione, come previsto dalla normativa provinciale all’epoca vigente, veniva concesso ai richiedenti aventi diritto a condizione che essi espletassero il periodo di specializzazione presso strutture ospedaliere convenzionate e sottoscrivessero un impegno a lavorare, entro i 10 anni successivi al conseguimento della specializzazione, nel servizio sanitario pubblico della provincia di Bolzano per un periodo di almeno 5 anni.

In caso di inosservanza dell’impegno, la normativa prevedeva l’obbligo dell’interessato di restituire alla Provincia gli importi in precedenza ricevuti, in misura fino al 70% in caso di inosservanza totale, ed in misura fino al 14% per ogni anno di servizio non prestato, in caso di inosservanza parziale, con accertamento dell’eventuale inosservanza dell’obbligo e determinazione dell’ammontare dell’importo da restituirsi (nel rispetto dei suddetti limiti massimi previsti dalla normativa) da parte della Giunta provinciale su proposta dell’Assessore competente.

Nel caso della ricorrente, la dichiarazione di impegno era stata dalla medesima sottoscritta in data 21.5.1993; l’assegno erogato corrispondeva a circa Lire 1.500.000 mensili.

Con decreto n. 292/23.5 dd. 25.8.2011 dell’Assessore provinciale alla Sanità, ilquale premetteva di essere a ciò stato delegato dalla Giunta provinciale, alla ricorrente veniva comunicato l’accertamento di inosservanza parziale dell’impegno assunto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e veniva richiesta la restituzione di un importo di Euro 25.991,84, pari al 14% del capitale percepito per ogni anno di servizio non prestato, con precisazione che “il calcolo degli interessi legali sarà effettuato in un momento successivo e cioè a partire dalla data delle effettive liquidazioni degli assegni di studio fino al giorno in cui verrà spedita alla Signora dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la lettera di richiesta alla restituzione”di assegno di specializzazione medica, ai sensi della legge provinciale 3-1-1986, n. 1.

Il Tribunale di Bolzano, adito dalla [OSCURATO:PERSONA] perazione di accertamento negativo, dichiarò fondata l’azione di restituzione e decorrenti dal 25/8/2011 gli interessi legali sulla somma richiesta cioè dalla data di determinazione del credito da parte della Provincia e non dalla data di corresponsione dell’assegno.La Corte d'appello di Trento, sez. dist. di Bolzano riformò la sentenza e dichiarò dovuti gli interessi dalle singole erogazioni del contributo provinciale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento ha proposto ricorso per cassazionePellicini Sabrina affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge provinciale nr.1 del 3 gennaio 1986 e del regolamento di attuazione di cui al decreto 29 marzo 1988 nr. 6 perché la Corte di Appello ha ritenuto che, prima della sua determinazione, il debito della ricorrente fosse liquido ed esigibile, con conseguente violazione del principio di cui ad art. 1282 c.c. laddove la impugnata sentenza –contrariamente alla sentenza di primo grado –ha ritenuto che gli interessi legali non dovessero decorrere dal momento della determinazione dell’importo da restituire, ma dal momento dell’originaria erogazione degli importi da parte dell’Amministrazione provinciale.

L'errore imputato alla Corte territoriale è quello di aver ritenuto che il contenuto dell'obbligazione restitutoria fosse liquido perché determinabile conun semplice calcolo, in assenza di discrezionalità da parte dell'ente pubblico, discrezionalità, invece, sussistente, giacché, anche nel caso di inosservanza totale dell'impegno, la PA avrebbe potuto esigere una restituzione inferiore al tetto massimo del 70%.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc. in particolare in ordine alla dichiarazione sottoscritta in data 21/5/1993 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che non prevede la corresponsione di interessi ma solo la restituzione dell’assegno.

Infatti,poiché sia la normativa provinciale sia la dichiarazione di impegno sottoscritta a suo tempo dalla ricorrente demandavano espressamente alla Giunta provinciale la determinazione dell’ammontare dell’assegno da restituirsi (prevedendo solamente un limite massimo, ma non predeterminando alcun criterio di quantificazione) ne consegue che prima di tale determinazione il debito della ricorrente non fosse né liquido né esigibile, con conseguente violazione del principio di cui ad art.1282 c.c. laddove la impugnata sentenza –contrariamente alla sentenza di primo grado – ha ritenuto che gli interessi legali non dovessero decorrere dal momento della determinazione dell’importo da restituire, ma dal momento dell’originaria erogazione degli importi da parte dell’Amministrazione provinciale.

Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc. in particolare in ordine alla lettera di giustificazione in data 11/6/2010 al cui esito solamente la Provincia ha determinato il credito divenuto liquido ed esigibile.

Secondo la ricorrente risulta di tutta evidenza, da una piana lettura delle norme e della dichiarazione di impegno sottoscritta dalla ricorrente che –contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata – non è assolutamente escluso un potere discrezional e dell’Amministrazione nella determinazione dell’importo capitale da restituire, in quanto esso non era stabilito in misura fissa e vincolata, ma solo nella sua misura massima (fino al 70% in caso di inadempimento totale e fino al 14% per ogni anno in casodi inadempimento parziale).

Gli interessi non potevano quindi maturare, come pretenderebbe la Provincia autonoma di Bolzano, dal momento del ricevimento dell’assegno di specializzazione da parte dell’interessato, ma solamente dal momento in cui a questi viene comunicata l’entità dell’importo da restituire.

Le argomentazioni di controparte, volte a giustificare un calcolo degli interessi decorrente dal momento dell’erogazione dell’assegno di specializzazione, non appaiono convincenti.

Infattila ricorrente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito a suo dire validissime giustificazioni nella propria lettera del 11.6.2010: l’unica possibilità lavorativa che l’[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano le offriva era con contratto d’opera quale libera professionista, non essendo mai stato bandito alcun concorso per la sua specializzazione al quale potesse accedere un medico appartenente al gruppo linguistico italiano.

La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] si è adeguata fino a che le è stato possibile, lavorando con contratto d’opera presso il Servizio di [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale di Bolzano dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18/04/1998.

Ma, giunta al sesto mese di gravidanza, ella ha dovuto accettare un posto in Veneto, l’unico che poteva garantirle le tutele della maternità previste dall’accordo collettivo per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA].

Tutele alle quali ella avrebbe dovuto rinunciare continuando a fare la libera professionista precaria all’Ospedale di Bolzano che –anche in seguito - non ha mai bandito un concorso al quale l’odierna ricorrente (appartenente al gruppo linguistico italiano) sia stata messa in condizione di partecipare.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi proposti da trattarsi unitariamente.

Non è qui in contestazione "l'obbligo di pagamento degli interessi (legali) semplicemente dovuto al pagamento tardivo che, come tale, costituisce una logica conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione (contrattuale) di prestare servizio nella Provincia o, in alternativa, di restituire l'assegno senza ritardo".

Il thema decidendum riguarda invece la verifica che il credito vantato fosse liquido, perché la certezza e la esigibilità non sono oggetto di contestazione.

La caratteristica della liquidità non può infatti ravvisarsi nella fattispecie in quanto, nonostante la predeterminazione normativa dei criteri di liquidazione, restava un margine di valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione circa la determinazione della misura della somma da restituire.

Al contrario la conclusione della sentenza impugnata che gli interessi fossero dovuti a decorrere dalla data dei singoli versamenti risulta errata in quanto il debito non era ancora stato determinato nel suo ammontare.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35246/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 49/2019depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano chiese alla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dell'importo di euro 57.069,63 che le era stato versatotra il 1992 e il 1996 a titolo di borsa di studio per la specializzazione medica in fisiatria. L’assegno di specializzazione, come previsto dalla normativa provinciale all’epoca vigente, veniva concesso ai richiedenti aventi diritto a condizione che essi espletassero il periodo di specializzazione presso strutture ospedaliere convenzionate e sottoscrivessero un impegno a lavorare, entro i 10 anni successivi al conseguimento della specializzazione, nel servizio sanitario pubblico della provincia di Bolzano per un periodo di almeno 5 anni. In caso di inosservanza dell’impegno, la normativa prevedeva l’obbligo dell’interessato di restituire alla Provincia gli importi in precedenza ricevuti, in misura fino al 70% in caso di inosservanza totale, ed in misura fino al 14% per ogni anno di servizio non prestato, in caso di inosservanza parziale, con accertamento dell’eventuale inosservanza dell’obbligo e determinazione dell’ammontare dell’importo da restituirsi (nel rispetto dei suddetti limiti massimi previsti dalla normativa) da parte della Giunta provinciale su proposta dell’Assessore competente. Nel caso della ricorrente, la dichiarazione di impegno era stata dalla medesima sottoscritta in data 21.5.1993; l’assegno erogato corrispondeva a circa Lire 1.500.000 mensili. Con decreto n. 292/23.5 dd. 25.8.2011 dell’Assessore provinciale alla Sanità, ilquale premetteva di essere a ciò stato delegato dalla Giunta provinciale, alla ricorrente veniva comunicato l’accertamento di inosservanza parziale dell’impegno assunto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e veniva richiesta la restituzione di un importo di Euro 25.991,84, pari al 14% del capitale percepito per ogni anno di servizio non prestato, con precisazione che “il calcolo degli interessi legali sarà effettuato in un momento successivo e cioè a partire dalla data delle effettive liquidazioni degli assegni di studio fino al giorno in cui verrà spedita alla Signora dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] la lettera di richiesta alla restituzione”di assegno di specializzazione medica, ai sensi della legge provinciale 3-1-1986, n. 1. Il Tribunale di Bolzano, adito dalla [OSCURATO:PERSONA] perazione di accertamento negativo, dichiarò fondata l’azione di restituzione e decorrenti dal 25/8/2011 gli interessi legali sulla somma richiesta cioè dalla data di determinazione del credito da parte della Provincia e non dalla data di corresponsione dell’assegno.La Corte d'appello di Trento, sez. dist. di Bolzano riformò la sentenza e dichiarò dovuti gli interessi dalle singole erogazioni del contributo provinciale. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento ha proposto ricorso per cassazionePellicini Sabrina affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] autonoma di Bolzano resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge provinciale nr.1 del 3 gennaio 1986 e del regolamento di attuazione di cui al decreto 29 marzo 1988 nr. 6 perché la Corte di Appello ha ritenuto che, prima della sua determinazione, il debito della ricorrente fosse liquido ed esigibile, con conseguente violazione del principio di cui ad art. 1282 c.c. laddove la impugnata sentenza –contrariamente alla sentenza di primo grado –ha ritenuto che gli interessi legali non dovessero decorrere dal momento della determinazione dell’importo da restituire, ma dal momento dell’originaria erogazione degli importi da parte dell’Amministrazione provinciale. L'errore imputato alla Corte territoriale è quello di aver ritenuto che il contenuto dell'obbligazione restitutoria fosse liquido perché determinabile conun semplice calcolo, in assenza di discrezionalità da parte dell'ente pubblico, discrezionalità, invece, sussistente, giacché, anche nel caso di inosservanza totale dell'impegno, la PA avrebbe potuto esigere una restituzione inferiore al tetto massimo del 70%. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc. in particolare in ordine alla dichiarazione sottoscritta in data 21/5/1993 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che non prevede la corresponsione di interessi ma solo la restituzione dell’assegno. Infatti,poiché sia la normativa provinciale sia la dichiarazione di impegno sottoscritta a suo tempo dalla ricorrente demandavano espressamente alla Giunta provinciale la determinazione dell’ammontare dell’assegno da restituirsi (prevedendo solamente un limite massimo, ma non predeterminando alcun criterio di quantificazione) ne consegue che prima di tale determinazione il debito della ricorrente non fosse né liquido né esigibile, con conseguente violazione del principio di cui ad art.1282 c.c. laddove la impugnata sentenza –contrariamente alla sentenza di primo grado – ha ritenuto che gli interessi legali non dovessero decorrere dal momento della determinazione dell’importo da restituire, ma dal momento dell’originaria erogazione degli importi da parte dell’Amministrazione provinciale. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc. in particolare in ordine alla lettera di giustificazione in data 11/6/2010 al cui esito solamente la Provincia ha determinato il credito divenuto liquido ed esigibile. Secondo la ricorrente risulta di tutta evidenza, da una piana lettura delle norme e della dichiarazione di impegno sottoscritta dalla ricorrente che –contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata – non è assolutamente escluso un potere discrezional e dell’Amministrazione nella determinazione dell’importo capitale da restituire, in quanto esso non era stabilito in misura fissa e vincolata, ma solo nella sua misura massima (fino al 70% in caso di inadempimento totale e fino al 14% per ogni anno in casodi inadempimento parziale). Gli interessi non potevano quindi maturare, come pretenderebbe la Provincia autonoma di Bolzano, dal momento del ricevimento dell’assegno di specializzazione da parte dell’interessato, ma solamente dal momento in cui a questi viene comunicata l’entità dell’importo da restituire. Le argomentazioni di controparte, volte a giustificare un calcolo degli interessi decorrente dal momento dell’erogazione dell’assegno di specializzazione, non appaiono convincenti. Infattila ricorrente dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito a suo dire validissime giustificazioni nella propria lettera del 11.6.2010: l’unica possibilità lavorativa che l’[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano le offriva era con contratto d’opera quale libera professionista, non essendo mai stato bandito alcun concorso per la sua specializzazione al quale potesse accedere un medico appartenente al gruppo linguistico italiano. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] si è adeguata fino a che le è stato possibile, lavorando con contratto d’opera presso il Servizio di [OSCURATO:PERSONA] dell’Ospedale di Bolzano dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 18/04/1998. Ma, giunta al sesto mese di gravidanza, ella ha dovuto accettare un posto in Veneto, l’unico che poteva garantirle le tutele della maternità previste dall’accordo collettivo per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. Tutele alle quali ella avrebbe dovuto rinunciare continuando a fare la libera professionista precaria all’Ospedale di Bolzano che –anche in seguito - non ha mai bandito un concorso al quale l’odierna ricorrente (appartenente al gruppo linguistico italiano) sia stata messa in condizione di partecipare. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi proposti da trattarsi unitariamente. Non è qui in contestazione "l'obbligo di pagamento degli interessi (legali) semplicemente dovuto al pagamento tardivo che, come tale, costituisce una logica conseguenza dell'inadempimento dell'obbligazione (contrattuale) di prestare servizio nella Provincia o, in alternativa, di restituire l'assegno senza ritardo". Il thema decidendum riguarda invece la verifica che il credito vantato fosse liquido, perché la certezza e la esigibilità non sono oggetto di contestazione. La caratteristica della liquidità non può infatti ravvisarsi nella fattispecie in quanto, nonostante la predeterminazione normativa dei criteri di liquidazione, restava un margine di valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione circa la determinazione della misura della somma da restituire. Al contrario la conclusione della sentenza impugnata che gli interessi fossero dovuti a decorrere dalla data dei singoli versamenti risulta errata in quanto il debito non era ancora stato determinato nel suo ammontare. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Trento anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la s
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