Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 28946/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di minaccia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale in ordine all'insussistenza degli elementi che integrano la fattispecie penale del delitto di minaccia, lamentando che la frase proferita nei confronti della persona offesa non avesse contezza minacciosa, è manifestamente infondato, atteso che «l'integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente» (Sez. 5, Sentenza n. 21601 del 12/05/2010 Ud. (dep. 07/06/2010) Rv. 247762 - 01).

D'altronde, nel caso di specie, le frasi pronunciate dal ricorrente erano idonee a comprimere la libertà personale e morale della persona offesa - come correttamente chiarito dal giudice di merito, che ha contestualizzato la condotta, ricavandone la comprova della natura e dell'idoneità offensiva della frase; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di minaccia; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale in ordine all'insussistenza degli elementi che integrano la fattispecie penale del delitto di minaccia, lamentando che la frase proferita nei confronti della persona offesa non avesse contezza minacciosa, è manifestamente infondato, atteso che «l'integrazione del reato di minaccia richiede che si abbia una limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, mentre non è necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto, essendo sufficiente la mera attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente» (Sez. 5, Sentenza n. 21601 del 12/05/2010 Ud. (dep. 07/06/2010) Rv. 247762 - 01). D'altronde, nel caso di specie, le frasi pronunciate dal ricorrente erano idonee a comprimere la libertà personale e morale della persona offesa - come correttamente chiarito dal giudice di merito, che ha contestualizzato la condotta, ricavandone la comprova della natura e dell'idoneità offensiva della frase; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] '
Sentenza Cassazione n. 28946/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris