CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18384/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 2 luglio 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili in questa sede, e inerenti a profili già adeguatamente vagliati e congruamente disattesi dalla corte di appello, che (cfr., in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), con argomentazione logicamente lineare, ha potuto desumere la colpevolezza del prevenuto per il delitto di ricettazione, anche sotto il profilo soggettivo, dal rinvenimento nella sua disponibilità della res di provenienza delittuosa in assenza di alcuna plausibile giustificazione circa tale possesso; considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena inflitta, risulta manifestamente infondata, in quanto, da un lato le attenuanti generiche erano già state ritenute dal primo grado, e dall'altro che la graduazione della pena, in tutte le sue componenti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'ha esercitata, sia per fissare la pena base che per l'aumento operato per la continuazione, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., risultando perciò non consentita le la censura che nel giudizio di cassazione miri, di fatto, ad una nuova valutazione della sua congruità, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere e5.ttnsore