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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 20270/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che emerge, a fronte di articolata motivazione sul punto, una censura del tutto generica e astratta e tendente alla mera quanto sintetica rivalutazione del merito (nonostante l'ampiezza delle motivazioni conformi), oltre a tradursi in una mera contestazione della pena, al contrario ben motivata sia nella illustrazione della concessione delle attenuanti generiche (erroneamente trascurata dalla difesa) che nella spiegazione del giudizio di dosimetria della pena ( cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17.1.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, atteso che emerge, a fronte di articolata motivazione sul punto, una censura del tutto generica e astratta e tendente alla mera quanto sintetica rivalutazione del merito (nonostante l'ampiezza delle motivazioni conformi), oltre a tradursi in una mera contestazione della pena, al contrario ben motivata sia nella illustrazione della concessione delle attenuanti generiche (erroneamente trascurata dalla difesa) che nella spiegazione del giudizio di dosimetria della pena ( cfr. pag. 12 della sentenza impugnata). Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025
Sentenza Cassazione n. 20270/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris