CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 56 e 610, cod. pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che lamentano il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica e alla valorizzazione di alcuni elementi fattuali e soggettivi e sull'inoffensività della condotta, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 2 e 3 ) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così decis