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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40439/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Napoli in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 cp.

Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico articolato motivo ha dedotto, anche esplicitamente, il vizio di illogicità di motivazione in relazione all'accertamento del fatto e della responsabilità nonchè per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp.

Ha depositato memoria la difesa dell'imputato, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp.

Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 28.11.2019 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione..

L'atto di impugnazione deduce, anche in modo esplicito, doglianze relative al vizio di motivazione ex art 606 lett e cpp ,del resto versate in fatto e generiche.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Deciso il 13 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio S t ery P DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale monocratico di Napoli in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 cp. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con unico articolato motivo ha dedotto, anche esplicitamente, il vizio di illogicità di motivazione in relazione all'accertamento del fatto e della responsabilità nonchè per la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cp. Ha depositato memoria la difesa dell'imputato, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp. Il provvedimento impugnato è stato adottato in data 28.11.2019 e contiene motivazione tutt'altro che apparente in merito all'affermazione della responsabilità dell'imputato e, dunque, sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art.606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.. L'atto di impugnazione deduce, anche in modo esplicito, doglianze relative al vizio di motivazione ex art 606 lett e cpp ,del resto versate in fatto e generiche. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della soma di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 13 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio S t ery P DE
Sentenza Cassazione n. 40439/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris