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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 gennaio 2024

Cassazione n. 08668/2024

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la seguente Oggi, 28 FEB, 2024 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da ABBRUZZESE Luigi, ha parzialmente riformato (annullando il titolo cautelare per il capo 70, e confermando nel resto) l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in data 20/06/2023, in relazione ai delitti di associazione per delinquere (capo 1, contestato nella qualità di capo), estorsione (capo 3) e falso (capo 70, per il quale è emerso che l'ABBRUZZESE era stato già irrevocabilmente condannato).

2. Propone ricorso per cassazione l'ABBRUZZESE, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 3).

Si censura il carattere meramente ripetitivo della motivazione contenuta nell'ordinanza, e l'assenza di elementi di riscontro rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa, che si era limitata ad indicare il ricorrente nell'ultima delle denunce sporte.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1).

Si censura la mancata risposta alle deduzioni svolte in sede di riesame, e la contraddittorietà delle altre deduzioni.

Si lamenta ancora il carattere apparente della motivazione basata sui voli dei familiari verso il luogo dove si presumeva che l'ABBRUZZESE trascorresse la latitanza, mentre le conversazioni intercettate erano generiche (né il Tribunale aveva colto l'ironia in quella tra il ricorrente e la moglie Erminia).

Si censura altresì la valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori, che erano già state vagliate nella sentenza Gentleman senza che fosse emerso alcun altro elemento aggiuntivo, e la mancanza di autonoma valutazione quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo il Tribunale puntualmente vagliato, in sede di riesame, le varie questioni qui riproposte.

4. Con motivi nuovi del 15/01/2024, il nuovo difensore dell'ABBRUZZESE censura l'ordinanza sotto il profilo della gravità indiziaria sia in ordine al reato di estorsione e alla riferibilità della vicenda al ricorrente, sia in ordine all'imputazione associativa e all'attribuzione al ricorrente di una posizione apicale, tenuto conto anche del precedente giudicato assolutorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente evidenziarsi l'impossibilità di prendere in considerazione i motivi nuovi, presentati nell'interesse del ricorrente senza il rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza, e quindi tardivamente.

Si tratta di motivi che sarebbero comunque stati oggetto - alla luce di quanto verrà esposto in relazione ai motivi principali - di una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen. 2.

Le censure dedotte in ricorso appaiono inammissibili, perché prive della necessaria specificità e comunque volte a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite, rispetto alla concorde valutazione operata dai giudici del merito cautelare: deve invero ribadirsi, in questa sede, il consolidato principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01).

3. Prendendo le mosse dall'imputazione di cui al capo 3), deve osservarsi che il Tribunale ha adeguatamente illustrato gli elementi posti a sostegno della gravità indiziaria, richiamando in particolare il contenuto della querela della persona offesa, ritenuto attendibile anche per il dettaglio delle indicazioni fornite circa il ruolo di intermediario svolto da SCORZA Maurizio con riferimento alle richieste di pagamenti estorsivi svolti per conto del ricorrente e dell'altro coindagato FORASTEFANO.

Sotto altro profilo, il Tribunale ha valorizzato le risultanze captative comprovanti non solo la presenza dell'ABBRUZZESE all'epoca delle condotte estorsive (a differenza di quanto sostenuto dalla difesa), ma anche l'esistenza di accordi tra il ricorrente e il FORASTEFANO aventi ad oggetto proprio la spartizione dei proventi delle estorsioni (cfr. pagg. 3-4 dell'ordinanza impugnata).

Si tratta di una ricostruzione immune da criticità deducibili in questa sede, oltre che del tutto in linea con quanto più diffusamente illustrato in sede applicativa della misura (cfr. pagg. 15 segg. dell'ordinanza genetica, in cui tra l'altro si valorizza il fatto che un collaboratore di giustizia aveva riferito che l'ABBRUZZESE, durante la propria latitanza, si era appoggiato proprio alla famiglia FORASTEFANO), e che è rimasta sostanzialmente priva di confutazione da parte della difesa ricorrente, che ha sostenuto - del tutto apoditticamente - il carattere apparente della motivazione.

4. Anche per ciò che riguarda il reato associativo e l'attribuzione al ricorrente di un ruolo apicale, il Tribunale ha adeguatamente illustrato gli elementi a sostegno della gravità indiziaria per il periodo compreso tra il 2018 e il 2021 (periodo quindi successivo a quello coperto da un precedente giudicato assolutorio).

Si è fatto riferimento, anzitutto, alle dichiarazioni dei collaboratori ABBRUZZESE Celestino e PALMIERI Anna, ritenuti pienamente attendibili anche perché in grado, per la posizione in precedenza rivestita nell'organizzazione ‘ndranghetistica e per i legami di parentela con gli indagati, di riferire circostanze di centrale rilievo, per lo più apprese in via diretta.

V. in particolare pag. 5 seg. dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa la fonte e l'oggetto delle informazioni propalate: la PALMIERI si era tra l'altro soffermata sia sulla costante operatività dell'ABBRUZZESE nella gestione del narcotraffico facente capo alla cosca, sia sulla predisposizione di nascondigli, da parte del sodalizio, funzionali ad assicurare il rifugio e la mobilità dell'ABBRUZZESE nel territorio di competenza, durante la propria latitanza.

Il Tribunale ha altresì ritenuto che tale compendio dichiarativo fosse stato adeguatamene riscontrato dalle risultanze captative acquisite sia durante la latitanza dell'ABBRUZZESE, sia dopo il suo arresto (cfr. le conversazioni riportate a pag. 6 seg., nonché i colloqui in carcere comprovanti che l'ABBRUZZESE aveva continuato a fornire indicazioni agli associati circa la conduzione del clan, investendo poi della reggenza lo zio ABBRUZZESE Nicola, con cui pure aveva in un primo tempo avuto contrasti anch'essi monitorati dall'attività intercettativa: cfr., a tale ultimo riguardo, le conversazioni riportate a pag. 9 seg. dell'ordinanza impugnata).

A fronte di tale percorso argomentativo, immune da evidenti illogicità e del tutto in linea con quanto già evidenziato dal G.i.p. (pagg. 147 segg. dell'ordinanza applicativa della misura), la difesa ha svolto osservazioni generiche, in parte svolte attraverso l'estrapolazione di singole frasi dai colloqui intercettati, tendenti comunque a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

4. Del tutto privo di sostegno argomentativo è infine il rilievo concernente la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione (argomento adeguatamente trattato, peraltro, con il richiamo sia alla tipologia dell'addebito - cui è correlata, com'è noto, la "doppia presunzione" di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della sola misura carceraria - sia all'assenza di elementi idonei a comprovare una recisione del vincolo associativo: essendo anzi emersi elementi di segno contrario, dopo l'arresto: cfr. pag. 12 dell'ordinanza impugnata).

5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggi, 28 FEB, 2024 SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catanzaro, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da ABBRUZZESE Luigi, ha parzialmente riformato (annullando il titolo cautelare per il capo 70, e confermando nel resto) l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, in data 20/06/2023, in relazione ai delitti di associazione per delinquere (capo 1, contestato nella qualità di capo), estorsione (capo 3) e falso (capo 70, per il quale è emerso che l'ABBRUZZESE era stato già irrevocabilmente condannato). 2. Propone ricorso per cassazione l'ABBRUZZESE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il capo 3). Si censura il carattere meramente ripetitivo della motivazione contenuta nell'ordinanza, e l'assenza di elementi di riscontro rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa, che si era limitata ad indicare il ricorrente nell'ultima delle denunce sporte. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo 1). Si censura la mancata risposta alle deduzioni svolte in sede di riesame, e la contraddittorietà delle altre deduzioni. Si lamenta ancora il carattere apparente della motivazione basata sui voli dei familiari verso il luogo dove si presumeva che l'ABBRUZZESE trascorresse la latitanza, mentre le conversazioni intercettate erano generiche (né il Tribunale aveva colto l'ironia in quella tra il ricorrente e la moglie Erminia). Si censura altresì la valorizzazione delle dichiarazioni dei collaboratori, che erano già state vagliate nella sentenza Gentleman senza che fosse emerso alcun altro elemento aggiuntivo, e la mancanza di autonoma valutazione quanto all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, avendo il Tribunale puntualmente vagliato, in sede di riesame, le varie questioni qui riproposte. 4. Con motivi nuovi del 15/01/2024, il nuovo difensore dell'ABBRUZZESE censura l'ordinanza sotto il profilo della gravità indiziaria sia in ordine al reato di estorsione e alla riferibilità della vicenda al ricorrente, sia in ordine all'imputazione associativa e all'attribuzione al ricorrente di una posizione apicale, tenuto conto anche del precedente giudicato assolutorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente evidenziarsi l'impossibilità di prendere in considerazione i motivi nuovi, presentati nell'interesse del ricorrente senza il rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza, e quindi tardivamente. Si tratta di motivi che sarebbero comunque stati oggetto - alla luce di quanto verrà esposto in relazione ai motivi principali - di una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 585, comma 4 ultima parte, cod. proc. pen. 2. Le censure dedotte in ricorso appaiono inammissibili, perché prive della necessaria specificità e comunque volte a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite, rispetto alla concorde valutazione operata dai giudici del merito cautelare: deve invero ribadirsi, in questa sede, il consolidato principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438 - 01). 3. Prendendo le mosse dall'imputazione di cui al capo 3), deve osservarsi che il Tribunale ha adeguatamente illustrato gli elementi posti a sostegno della gravità indiziaria, richiamando in particolare il contenuto della querela della persona offesa, ritenuto attendibile anche per il dettaglio delle indicazioni fornite circa il ruolo di intermediario svolto da SCORZA Maurizio con riferimento alle richieste di pagamenti estorsivi svolti per conto del ricorrente e dell'altro coindagato FORASTEFANO. Sotto altro profilo, il Tribunale ha valorizzato le risultanze captative comprovanti non solo la presenza dell'ABBRUZZESE all'epoca delle condotte estorsive (a differenza di quanto sostenuto dalla difesa), ma anche l'esistenza di accordi tra il ricorrente e il FORASTEFANO aventi ad oggetto proprio la spartizione dei proventi delle estorsioni (cfr. pagg. 3-4 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di una ricostruzione immune da criticità deducibili in questa sede, oltre che del tutto in linea con quanto più diffusamente illustrato in sede applicativa della misura (cfr. pagg. 15 segg. dell'ordinanza genetica, in cui tra l'altro si valorizza il fatto che un collaboratore di giustizia aveva riferito che l'ABBRUZZESE, durante la propria latitanza, si era appoggiato proprio alla famiglia FORASTEFANO), e che è rimasta sostanzialmente priva di confutazione da parte della difesa ricorrente, che ha sostenuto - del tutto apoditticamente - il carattere apparente della motivazione. 4. Anche per ciò che riguarda il reato associativo e l'attribuzione al ricorrente di un ruolo apicale, il Tribunale ha adeguatamente illustrato gli elementi a sostegno della gravità indiziaria per il periodo compreso tra il 2018 e il 2021 (periodo quindi successivo a quello coperto da un precedente giudicato assolutorio). Si è fatto riferimento, anzitutto, alle dichiarazioni dei collaboratori ABBRUZZESE Celestino e PALMIERI Anna, ritenuti pienamente attendibili anche perché in grado, per la posizione in precedenza rivestita nell'organizzazione ‘ndranghetistica e per i legami di parentela con gli indagati, di riferire circostanze di centrale rilievo, per lo più apprese in via diretta. V. in particolare pag. 5 seg. dell'ordinanza impugnata, in cui si precisa la fonte e l'oggetto delle informazioni propalate: la PALMIERI si era tra l'altro soffermata sia sulla costante operatività dell'ABBRUZZESE nella gestione del narcotraffico facente capo alla cosca, sia sulla predisposizione di nascondigli, da parte del sodalizio, funzionali ad assicurare il rifugio e la mobilità dell'ABBRUZZESE nel territorio di competenza, durante la propria latitanza. Il Tribunale ha altresì ritenuto che tale compendio dichiarativo fosse stato adeguatamene riscontrato dalle risultanze captative acquisite sia durante la latitanza dell'ABBRUZZESE, sia dopo il suo arresto (cfr. le conversazioni riportate a pag. 6 seg., nonché i colloqui in carcere comprovanti che l'ABBRUZZESE aveva continuato a fornire indicazioni agli associati circa la conduzione del clan, investendo poi della reggenza lo zio ABBRUZZESE Nicola, con cui pure aveva in un primo tempo avuto contrasti anch'essi monitorati dall'attività intercettativa: cfr., a tale ultimo riguardo, le conversazioni riportate a pag. 9 seg. dell'ordinanza impugnata). A fronte di tale percorso argomentativo, immune da evidenti illogicità e del tutto in linea con quanto già evidenziato dal G.i.p. (pagg. 147 segg. dell'ordinanza applicativa della misura), la difesa ha svolto osservazioni generiche, in parte svolte attraverso l'estrapolazione di singole frasi dai colloqui intercettati, tendenti comunque a prospettare una diversa e più favorevole lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. 4. Del tutto privo di sostegno argomentativo è infine il rilievo concernente la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione (argomento adeguatamente trattato, peraltro, con il richiamo sia alla tipologia dell'addebito - cui è correlata, com'è noto, la "doppia presunzione" di sussistenza delle esigenze e di adeguatezza della sola misura carceraria - sia all'assenza di elementi idonei a comprovare una recisione del vincolo associativo: essendo anzi emersi elementi di segno contrario, dopo l'arresto: cfr. pag. 12 dell'ordinanza impugnata). 5. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Non derivando dall'odierno provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempim
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