CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 17598/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha riformato — su appello del pubblico ministero — la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste del Tribunale di Firenze e lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 588 comma 1 e 2, 582,585 e 576 e 337 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione; Rilevato che tutti i motivi del ricorso -con cui il ricorrente rispettivamente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla responsabilità del reato di rissa e alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della legittima difesa dì cui all'art. 52 cod. pen., denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale - sono manifestamente infondati perché il Collegio accede all'esegesi, fatta propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2