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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08151/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al calcolo della pena, e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE DI APPELLO dì BARI, con sentenza in data 2/12/2020-dep. 1°/03/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FOGGIA in composizione monocratica in data 4/03/2019 aveva condannato BALSAMO Giovanni a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di ricettazione, dì falso ai sensi degli art. 485-491 cod. pen., e di truffa, commessi a [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2012, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata (e deve ritenersi implicitamente anche all'aggravante di cui all'imputazione).

La CORTE territoriale assolveva BALSAMO dall'illecito di falso perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e rideterminava la pena, riducendola.La condotta contestata era consistita nell'avere l'imputato ricevuto un assegno circolare rilasciato dalla Banca CARIME, provento di delitto perché trafugato, nell'averlo compilato in ogni sua parte, falsificandolo, e nell'averlo consegnato alla ditta 'La nuova meridionale [OSCURATO:SOCIETA].' in pagamento di merce per l'edilizia avente valore di 23.227,73 euro da essa fornita, conseguendo l'ingiusto profitto dell'acquisizione della merce anzidetta senza l'effettivo versamento del corrispettivo.

2. BALSAMO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, perché la CORTE territoriale era partita dal presupposto dell'avvenuta ammissione da parte dell'imputato di avere effettuato l'ordine di acquisto della merce, mentre invece tale ammissione non vi era mai stata, per la semplice ragione che BALSAMO non si era sottoposto all'esame del TRIBUNALE, né era stato acquisito il verbale dell'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del P.M.

Tale divergenza rispetto al contenuto degli atti del giudizio avrebbe determinato un contrasto interno alla motivazione; - come secondo, la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della ricettazione, poiché l'assegno era stato appositamente formato al fine di realizzare la presunta truffa, e quindi mancherebbe la prova della provenienza illecita del titolo; come terzo, l'errato calcolo dell'aumento di pena a titolo di continuazione, che è stato effettuato con riferimento a due reati, mentre, una volta escluso il falso in quanto depenalizzato, residuava soltanto la truffa rispetto alla quale determinare l'incremento rispetto alla ricettazione, ritenuto delitto in concreto più grave.

Il PROCURATORE GENERALE rassegna conclusioni scritte nel senso dell'annullamento della sentenza limitatamente al calcolo della pena, e della inammissibilità per il resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto esclusivamente quanto al calcolo della pena, mentre va dichiarato inammissibile per il resto.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo, che punta a una rivalutazione in fatto, sulla scorta di parziali ammissioni riguardanti la ricostruzione della vicenda, che il ricorrente sostiene di non aver reso nel corso del giudizio.

Va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo proposto deriva dal suo sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza.

La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità su elementi del tutto differenti da quello, riferito peraltro nel 'ritenuto in fatto', relativo a quanto l'imputato avrebbe dichiarato sull'ordine di acquisto della merce.

Ha quindi ampiamente riportato quanto asserito da SACCHITELLA Roberto, agente de 'La nuova meridionale [OSCURATO:SOCIETA].', circa l'ordine della merce ricevuto direttamente da BALSAMO, aggiungendo che costui gli aveva comunicato tutti i propri dati identificativi e aveva anche, unitamente alla firma, apposto il proprio timbro, precisando che il pagamento sarebbe seguito a mezzo di bonifico bancario.

Un successivo scambio di e-mail, su iniziativa del ricorrente, aveva poi fatto modificare l'accordo per il pagamento attraverso assegno circolare, che in quanto tale presupponeva sicuramente la copertura.

SACCHITELLA aveva poi aggiunto di aver personalmente incontrato l'imputato in un'area di servizio di carburanti, e di avere da lui ricevuto in consegna una copia del titolo, unitamente all'assicurazione che l'originale era stato già inviato alla ditta acquirente.

2. La CORTE territoriale ha spiegato perché non sia decisivo il mancato riconoscimento in aula del ricorrente, chiarendo le ragioni per le quali probabilmente costui non si trovava in TRIBUNALE al momento dell'audizione come teste del medesimo vettore, con un verbale in proposito non del tutto inteleggibile, aggiungendo che comunque al momento dell'esame del testimone erano trascorsi sette anni dai fatti.

Decisivo è stato l'accordo prima riassunto e il dato certo dell'avvenuto scarico della merce a cura dei dipendenti dell'acquirente: con tali elementi il ricorso ha omesso di confrontarsi.

3. Infondato è pure il secondo motivo.

Il condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf.Sez. 2 sentenza n. 4132 del 18/10/2019 dep. 31/01/2020 Rv. 278225 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori".

Nel caso in esame i segni esteriori del titolo ne attestavano invece con evidenza la provenienza dalla Banca CARIME, con la quale l'imputato non ha dimostrato di aver avuto rapporti.

Premesso quindi che il reato presupposto, come constatato dalla CORTE territoriale e come non contestato dall'imputato, è proprio quello di furto, la successiva circolazione del titolo attraverso l'indebita compilazione e il trasferimento ad altri, come è accaduto nella specie, ha integrato esattamente l'ipotesi di ricettazione.

4. È invece fondata la censura attinente al calcolo della pena.

In primo grado essa è stata determinata considerando la ricettazione reato in concreto più grave, partendo dalla pena base di due anni di reclusione e 800 euro di multa.

Per la continuazione, riguardante i due reati del falso e della truffa, è stato calcolato complessivamente un incremento di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa, in tal modo pervenendo al totale di due anni mesi quattro di reclusione e 1000 euro di multa.

La CORTE di APPELLO, pur escludendo il falso in quanto depenalizzato, ha indicato come pena finale quella di anni due e mesi due di reclusione e 900 euro di multa, ma ha precisato che l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. è avvenuto tenendo conto dell'aumento di un mese di reclusione e 50 euro di multa "per ciascuno dei reati posti in continuazione": quando tuttavia i reati in relazione ai quali calcolare l'incremento si sono ridotti alla sola truffa.

In applicazione del disposto di cui all'art. 620 co. 1 lett.

I) cod. proc. pen., questa S.C. valuta di rideterminare la pena alla stregua della statuizione del Giudice di merito, e pertanto di eliminare un mese di reclusione e 50 euro di multa, costituente il segmento di sanzione erroneamente calcolato per due volte dal Collegio di secondo grado.

Non è decorso il termine di prescrizione, incidendo sul suo allungamento la contestata recidiva qualificata, unitamente ai 255 giorni di sospensione del termine medesimo precisati nella sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due e mesi uno di reclusione ed euro 850,00 di multa.

Dichiara inammissibile il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al calcolo della pena, e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO dì BARI, con sentenza in data 2/12/2020-dep. 1°/03/2021, riformava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di FOGGIA in composizione monocratica in data 4/03/2019 aveva condannato BALSAMO Giovanni a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di ricettazione, dì falso ai sensi degli art. 485-491 cod. pen., e di truffa, commessi a [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2012, riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva contestata (e deve ritenersi implicitamente anche all'aggravante di cui all'imputazione). La CORTE territoriale assolveva BALSAMO dall'illecito di falso perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e rideterminava la pena, riducendola.La condotta contestata era consistita nell'avere l'imputato ricevuto un assegno circolare rilasciato dalla Banca CARIME, provento di delitto perché trafugato, nell'averlo compilato in ogni sua parte, falsificandolo, e nell'averlo consegnato alla ditta 'La nuova meridionale [OSCURATO:SOCIETA].' in pagamento di merce per l'edilizia avente valore di 23.227,73 euro da essa fornita, conseguendo l'ingiusto profitto dell'acquisizione della merce anzidetta senza l'effettivo versamento del corrispettivo. 2. BALSAMO propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: come primo, la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, perché la CORTE territoriale era partita dal presupposto dell'avvenuta ammissione da parte dell'imputato di avere effettuato l'ordine di acquisto della merce, mentre invece tale ammissione non vi era mai stata, per la semplice ragione che BALSAMO non si era sottoposto all'esame del TRIBUNALE, né era stato acquisito il verbale dell'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del P.M. Tale divergenza rispetto al contenuto degli atti del giudizio avrebbe determinato un contrasto interno alla motivazione; - come secondo, la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della ricettazione, poiché l'assegno era stato appositamente formato al fine di realizzare la presunta truffa, e quindi mancherebbe la prova della provenienza illecita del titolo; come terzo, l'errato calcolo dell'aumento di pena a titolo di continuazione, che è stato effettuato con riferimento a due reati, mentre, una volta escluso il falso in quanto depenalizzato, residuava soltanto la truffa rispetto alla quale determinare l'incremento rispetto alla ricettazione, ritenuto delitto in concreto più grave. Il PROCURATORE GENERALE rassegna conclusioni scritte nel senso dell'annullamento della sentenza limitatamente al calcolo della pena, e della inammissibilità per il resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto esclusivamente quanto al calcolo della pena, mentre va dichiarato inammissibile per il resto. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo, che punta a una rivalutazione in fatto, sulla scorta di parziali ammissioni riguardanti la ricostruzione della vicenda, che il ricorrente sostiene di non aver reso nel corso del giudizio. Va ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del motivo proposto deriva dal suo sollecitare la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza. La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico fondato l'affermazione della responsabilità su elementi del tutto differenti da quello, riferito peraltro nel 'ritenuto in fatto', relativo a quanto l'imputato avrebbe dichiarato sull'ordine di acquisto della merce. Ha quindi ampiamente riportato quanto asserito da SACCHITELLA Roberto, agente de 'La nuova meridionale [OSCURATO:SOCIETA].', circa l'ordine della merce ricevuto direttamente da BALSAMO, aggiungendo che costui gli aveva comunicato tutti i propri dati identificativi e aveva anche, unitamente alla firma, apposto il proprio timbro, precisando che il pagamento sarebbe seguito a mezzo di bonifico bancario. Un successivo scambio di e-mail, su iniziativa del ricorrente, aveva poi fatto modificare l'accordo per il pagamento attraverso assegno circolare, che in quanto tale presupponeva sicuramente la copertura. SACCHITELLA aveva poi aggiunto di aver personalmente incontrato l'imputato in un'area di servizio di carburanti, e di avere da lui ricevuto in consegna una copia del titolo, unitamente all'assicurazione che l'originale era stato già inviato alla ditta acquirente. 2. La CORTE territoriale ha spiegato perché non sia decisivo il mancato riconoscimento in aula del ricorrente, chiarendo le ragioni per le quali probabilmente costui non si trovava in TRIBUNALE al momento dell'audizione come teste del medesimo vettore, con un verbale in proposito non del tutto inteleggibile, aggiungendo che comunque al momento dell'esame del testimone erano trascorsi sette anni dai fatti. Decisivo è stato l'accordo prima riassunto e il dato certo dell'avvenuto scarico della merce a cura dei dipendenti dell'acquirente: con tali elementi il ricorso ha omesso di confrontarsi. 3. Infondato è pure il secondo motivo. Il condiviso orientamento di questo Giudice di legittimità (cf.Sez. 2 sentenza n. 4132 del 18/10/2019 dep. 31/01/2020 Rv. 278225 imputato [OSCURATO:PERSONA]) è nel senso che "nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori". Nel caso in esame i segni esteriori del titolo ne attestavano invece con evidenza la provenienza dalla Banca CARIME, con la quale l'imputato non ha dimostrato di aver avuto rapporti. Premesso quindi che il reato presupposto, come constatato dalla CORTE territoriale e come non contestato dall'imputato, è proprio quello di furto, la successiva circolazione del titolo attraverso l'indebita compilazione e il trasferimento ad altri, come è accaduto nella specie, ha integrato esattamente l'ipotesi di ricettazione. 4. È invece fondata la censura attinente al calcolo della pena. In primo grado essa è stata determinata considerando la ricettazione reato in concreto più grave, partendo dalla pena base di due anni di reclusione e 800 euro di multa. Per la continuazione, riguardante i due reati del falso e della truffa, è stato calcolato complessivamente un incremento di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa, in tal modo pervenendo al totale di due anni mesi quattro di reclusione e 1000 euro di multa. La CORTE di APPELLO, pur escludendo il falso in quanto depenalizzato, ha indicato come pena finale quella di anni due e mesi due di reclusione e 900 euro di multa, ma ha precisato che l'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. è avvenuto tenendo conto dell'aumento di un mese di reclusione e 50 euro di multa "per ciascuno dei reati posti in continuazione": quando tuttavia i reati in relazione ai quali calcolare l'incremento si sono ridotti alla sola truffa. In applicazione del disposto di cui all'art. 620 co. 1 lett. I) cod. proc. pen., questa S.C. valuta di rideterminare la pena alla stregua della statuizione del Giudice di merito, e pertanto di eliminare un mese di reclusione e 50 euro di multa, costituente il segmento di sanzione erroneamente calcolato per due volte dal Collegio di secondo grado. Non è decorso il termine di prescrizione, incidendo sul suo allungamento la contestata recidiva qualificata, unitamente ai 255 giorni di sospensione del termine medesimo precisati nella sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni due e mesi uno di reclusione ed euro 850,00 di multa. Dichiara inammissibile il ri
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