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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 aprile 2021

Cassazione n. 01614/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 33% del capitale della società "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. intestato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso nel tentativo del reato previsto dall'art. 1 della legge 19 aprile 1925 n. 475.

La tesi accusatoria è che numerose autoscuole, fra cui quella indicata, avrebbero posto in essere una seria di "stratagemmi" finalizzati alla induzione in errore dei funzionari della Motorizzazione civile al fine di garantire a candidati stranieri, non in possesso di idonea preparazione teorica, il conseguimento della idoneità all'esame di teoria della patente di guida.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale.

La misura cautelare, quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, si baserebbe sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, secondo il ricorrente, sarebbero state assunte in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

Il dichiarante, destinatario alle ore 12,50 di un provvedimento di sequestro di alcuni oggetti ritenuti corpo del reato per cui si procede, dopo qualche ora avrebbe reso dichiarazioni qualificate formalmente come "spontanee"; dette dichiarazioni, si argomenta, non potrebbero in realtà essere ricondotte alla previsione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., atteso che, invece, il dichiarante non aveva ancora assunto la veste di indagato; proprio la ragione indicata l'atto era stato interrotto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen.

"emergendo chiari elementi di reità a carico del soggetto" (così il ricorso).

Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, si sarebbe trattata di assunzione di informazioni da persona non indagata e, dunque, non sarebbe nella specie rituale il riferimento all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

La tesi è che il dichiarante avrebbe dovuto sin dall'inizio essere ascoltato con le "garanzie di legge" e le dichiarazioni sarebbero inutilizzabili ai sensi dell'art 63, comma 2, cod. proc. pen.

L'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto di poter fare riferimento all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

2. Al di là della fondatezza del tema valorizzato dal ricorrente, relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione con molteplici pronunce - anche a Sezioni unite e non sempre recenti - ha stabilito prindpi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale.

È consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez.

U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416; nello stesso senso, Sez.

U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non massimata).

Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio il provvedimento basato su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato.

La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez.

U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303).

Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.

3. In ragione dei principi indicati, il motivo di ricorso è strutturalmente generico non avendo l'indagato indicato quale sarebbe l'incidenza e "il peso" dell'atto ritenuto inutilizzabile rispetto all'intero ragionamento posto a fondamento dell'ordinanza impugnata.

Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile anche per manifesta infondatezza, avendo il Tribunale chiarito come la sussistenza del fumus commissi delicti sia stata fatta derivare nella specie, al di là delle dichiarazioni di cui si lamenta la inutilizzabilità, da quanto la polizia giudiziaria ebbe modo di verificare direttamente in ordine all'esistenza di un sistema - predisposto dai titolari della Autoscuola "[OSCURATO:PERSONA]"- finalizzato al truffaldino superamento degli esami di abilitazione alla guida (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata in cui si descrive puntualmente quanto la polizia giudiziaria ebbe modo di accertare direttamente).

Sul punto il ricorso è totalmente silente.4.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di sequestro preventivo del 33% del capitale della società "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. intestato a [OSCURATO:PERSONA], indagato per concorso nel tentativo del reato previsto dall'art. 1 della legge 19 aprile 1925 n. 475. La tesi accusatoria è che numerose autoscuole, fra cui quella indicata, avrebbero posto in essere una seria di "stratagemmi" finalizzati alla induzione in errore dei funzionari della Motorizzazione civile al fine di garantire a candidati stranieri, non in possesso di idonea preparazione teorica, il conseguimento della idoneità all'esame di teoria della patente di guida. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge processuale. La misura cautelare, quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti, si baserebbe sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che, secondo il ricorrente, sarebbero state assunte in violazione dell'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Il dichiarante, destinatario alle ore 12,50 di un provvedimento di sequestro di alcuni oggetti ritenuti corpo del reato per cui si procede, dopo qualche ora avrebbe reso dichiarazioni qualificate formalmente come "spontanee"; dette dichiarazioni, si argomenta, non potrebbero in realtà essere ricondotte alla previsione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., atteso che, invece, il dichiarante non aveva ancora assunto la veste di indagato; proprio la ragione indicata l'atto era stato interrotto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 63 cod. proc. pen. "emergendo chiari elementi di reità a carico del soggetto" (così il ricorso). Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, si sarebbe trattata di assunzione di informazioni da persona non indagata e, dunque, non sarebbe nella specie rituale il riferimento all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. La tesi è che il dichiarante avrebbe dovuto sin dall'inizio essere ascoltato con le "garanzie di legge" e le dichiarazioni sarebbero inutilizzabili ai sensi dell'art 63, comma 2, cod. proc. pen. L'ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto di poter fare riferimento all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Al di là della fondatezza del tema valorizzato dal ricorrente, relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione con molteplici pronunce - anche a Sezioni unite e non sempre recenti - ha stabilito prindpi funzionali ad attuare il percorso demolitorio intrapreso dalla parte che eccepisca la inutilizzabilità probatoria di un atto processuale. È consolidato il principio secondo cui è necessario, a pena di inammissibilità del motivo, che il ricorrente chiarisca l'incidenza degli atti specificamente affetti dal vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività ai fini del provvedimento impugnato. (Sez. U., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416; nello stesso senso, Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328; Sez. 4, n. 46478 del 21/09/2018, Gullè, non massimata). Ulteriori approfondimenti di rilievo concernono i limiti demolitori della pronuncia di legittimità; prima infatti di annullare con rinvio il provvedimento basato su di un dato dimostrativo dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi", nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. La regola viene considerata un corollario dell'interesse all'impugnazione: se la sentenza non è basata sulla prova inutilizzabile, il ricorso, ancorché fondato nel merito, deve essere rigettato (Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, in motivazione; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241299; Sez. 2, n. 30271 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303). Questa Corte, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. 3. In ragione dei principi indicati, il motivo di ricorso è strutturalmente generico non avendo l'indagato indicato quale sarebbe l'incidenza e "il peso" dell'atto ritenuto inutilizzabile rispetto all'intero ragionamento posto a fondamento dell'ordinanza impugnata. Sotto altro profilo, il motivo è inammissibile anche per manifesta infondatezza, avendo il Tribunale chiarito come la sussistenza del fumus commissi delicti sia stata fatta derivare nella specie, al di là delle dichiarazioni di cui si lamenta la inutilizzabilità, da quanto la polizia giudiziaria ebbe modo di verificare direttamente in ordine all'esistenza di un sistema - predisposto dai titolari della Autoscuola "[OSCURATO:PERSONA]"- finalizzato al truffaldino superamento degli esami di abilitazione alla guida (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata in cui si descrive puntualmente quanto la polizia giudiziaria ebbe modo di accertare direttamente). Sul punto il ricorso è totalmente silente.4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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