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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15281/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ETO Sul ricorso iscritto al n. 13600/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ai fini del procedimento in Roma, [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n. 26, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 791/24/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pronunciata con riferimento al Provvedimento di [OSCURATO:PERSONA] n.

T9BIRMD0002 1; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 16/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; y applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi.

"— Roma, r , 7 , „ L A-3/512 02Z [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO Sul ricorso iscritto al n. 13600/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ai fini del procedimento in Roma, [OSCURATO:PERSONA] in Lucina n. 26, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza n. 791/24/2014 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, pronunciata con riferimento al Provvedimento di [OSCURATO:PERSONA] n. T9BIRMD0002 1; vista l'istanza di definizione agevolata della controversia tributaria presentata dalla parte in data 16/10/2017 e corredata dalla documentazione depositata ai sensi dei commi 6 e 8 dell'art. 11 DL n. 50 del 2017, con cui si comunica che la parte ha effettuato il pagamento di quanto dovuto; rilevato, altresì, che il processo è stato sospeso ex lege sino al 31 dicembre 2018 senza che alcuno abbia presentato, entro tale data, l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 cit. e senza che sia intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; considerato che, in forza del precitato comma 10, il processo si estingue con il decorso del termine sopra indicato e che le spese del processo estinto restano ex lege a carico di chi le ha anticipate; y applicato l'art. 391 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] Si comunichi. "— Roma, r , 7 , „ L A-3/512 02Z [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris