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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 15419/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18561-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] (LO), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3444/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18561/2021 Numero sezionale 3762/2022 Numero di raccolta generale 15419/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dal medesimo Comune contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento di lavori di manutenzione di cui alla fattura n. 52 del 2015.

Con il solo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 21, comma 4, del d.p.r. 633 del 1972, per avere il giudice di merito considerato prova idonea e sufficiente del credito la fattura commerciale mai inviata al debitore, con conseguente inversione dell’onere della prova in danno del Comune. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Il ricorso è inammissibile.

Il difetto delle condizioni richieste dalla legge per la concessione del decreto ingiuntivo (liquidità e prova scritta del credito) può influire sul regolamento delle spese processuali, ma non osta all’esame della domanda sul merito, in quanto l’opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’accertamento della fondatezza della pretesa creditoria va fatto con tutte le garanzie del contraddittorio ed alla stregua degli ulteriori elementi di prova forniti in quella sede (Cass. n. 493/1972).

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18561/2021 Numero sezionale 3762/2022 Numero di raccolta generale 15419/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Le considerazioni proposte con la memoria, intese a censurare tale affermazione, anticipata con la proposta del relatore, non scalfiscono minimamente la validità del principio.

Consegue che la prima parte della censura di cui al ricorso, riferita al fatto che la fattura, non essendo stata inviata, non poteva costituire prova idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, pone una questione del tutto irrilevante, in quanto superata dal positivo riscontro del credito operato in sede di opposizione.

La seconda parte del motivo (inversione dell’onere della prova) non coglie la ratio decidendi.

La Corte d’appello ha ritenuto, sulla base delle deduzioni di parte, che il Comune non avesse contestato il credito derivante dall’esecuzione dei lavori.

Ciò posto ha aggiunto che la fattura in contesa riguardava il pagamento del saldo dei lavori stessi, il cui importo rientrava nel tetto massimo di spesa.

La Corte d’appello ha quindi fatto applicazione del principio che, in presenza della prova dei fatti costitutivi del credito, era onere del debitore dare la prova del fatto estintivo, costituito dal pagamento.

Nella sentenza impugnata è ancora richiamato l’accertamento del giudice di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto che la fattura posta a fondamento dell’ingiunzione era identica ad altra fattura già emessa dell’impresa (la 186), ritenendo che la diversa indicazione costituisse errore materiale.

Al riguardo la Corte di merito ha aggiunto che «l’appellata non ha fornito alcuna prova del pagamento né dei lavori, né specificatamente della fattura numerata con il n. 186/2015, che assume avere ricevuto e regolarmente registrato, analoga per importo e causale a quella chiesta in pagamento nel presente giudizio».

Non è vero, pertanto, l’assunto, ancora sostenuto dal ricorrente con la memoria, che la Corte d’appello abbia sollevato il creditore dall’onere di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18561/2021 Numero sezionale 3762/2022 Numero di raccolta generale 15419/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 provare i fatti costitutivi della pretesa, e non è neanche vero che essa abbia riconosciuto raggiunta la prova del credito sulla base della sola fattura.

Invero, la Corte milanese, nell’esercizio di poteri propri del giudice di merito (Cass. n. 27490/2019), ha ritenuto positivamente raggiunta la prova del credito sulla base del principio di non contestazione, nell’ambito di una valutazione estesa anche ad altri elementi.

Si ricorda che la fattura non può costituire prova del credito per sé stessa, ma nulla esclude che sia utilizzabile dal giudice di merito quale indizio (Cass. n. 299/2016; n. 15383/2010).

Anche sotto questo profilo la complessiva ricostruzione proposta dalla Corte d’appello non rileva errori logici o giuridici nella distribuzione dell’onere della prova, risolvendosi pertanto in un apprezzamento incensurabile in questa sede.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18561/2021 Numero sezionale 3762/2022 Numero di raccolta generale 15419/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18561-2021 proposto da: COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] (LO), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 154, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3444/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2020; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18561/2021 Numero sezionale 3762/2022 Numero di raccolta generale 15419/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, contro la sentenza della Corte d’appello di Milano, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta dal medesimo Comune contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. per il pagamento di lavori di manutenzione di cui alla fattura n. 52 del 2015. Con il solo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 21, comma 4, del d.p.r. 633 del 1972, per avere il giudice di merito considerato prova idonea e sufficiente del credito la fattura commerciale mai inviata al debitore, con conseguente inversione dell’onere della prova in danno del Comune. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilità del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. Il ricorso è inammissibile. Il difetto delle condizioni richieste dalla legge per la concessione del decreto ingiuntivo (liquidità e prova scritta del credito) può influire sul regolamento delle spese processuali, ma non osta all’esame della domanda sul merito, in quanto l’opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’accertamento della fondatezza della pretesa creditoria va fatto con tutte le garanzie del contraddittorio ed alla stregua degli ulteriori elementi di prova forniti in quella sede (Cass. n. 493/1972). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18561/2021 Numero sezionale 3762/2022 Numero di raccolta generale 15419/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Le considerazioni proposte con la memoria, intese a censurare tale affermazione, anticipata con la proposta del relatore, non scalfiscono minimamente la validità del principio. Consegue che la prima parte della censura di cui al ricorso, riferita al fatto che la fattura, non essendo stata inviata, non poteva costituire prova idonea ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, pone una questione del tutto irrilevante, in quanto superata dal positivo riscontro del credito operato in sede di opposizione. La seconda parte del motivo (inversione dell’onere della prova) non coglie la ratio decidendi. La Corte d’appello ha ritenuto, sulla base delle deduzioni di parte, che il Comune non avesse contestato il credito derivante dall’esecuzione dei lavori. Ciò posto ha aggiunto che la fattura in contesa riguardava il pagamento del saldo dei lavori stessi, il cui importo rientrava nel tetto massimo di spesa. La Corte d’appello ha quindi fatto applicazione del principio che, in presenza della prova dei fatti costitutivi del credito, era onere del debitore dare la prova del fatto estintivo, costituito dal pagamento. Nella sentenza impugnata è ancora richiamato l’accertamento del giudice di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto che la fattura posta a fondamento dell’ingiunzione era identica ad altra fattura già emessa dell’impresa (la 186), ritenendo che la diversa indicazione costituisse errore materiale. Al riguardo la Corte di merito ha aggiunto che «l’appellata non ha fornito alcuna prova del pagamento né dei lavori, né specificatamente della fattura numerata con il n. 186/2015, che assume avere ricevuto e regolarmente registrato, analoga per importo e causale a quella chiesta in pagamento nel presente giudizio». Non è vero, pertanto, l’assunto, ancora sostenuto dal ricorrente con la memoria, che la Corte d’appello abbia sollevato il creditore dall’onere di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18561/2021 Numero sezionale 3762/2022 Numero di raccolta generale 15419/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 provare i fatti costitutivi della pretesa, e non è neanche vero che essa abbia riconosciuto raggiunta la prova del credito sulla base della sola fattura. Invero, la Corte milanese, nell’esercizio di poteri propri del giudice di merito (Cass. n. 27490/2019), ha ritenuto positivamente raggiunta la prova del credito sulla base del principio di non contestazione, nell’ambito di una valutazione estesa anche ad altri elementi. Si ricorda che la fattura non può costituire prova del credito per sé stessa, ma nulla esclude che sia utilizzabile dal giudice di merito quale indizio (Cass. n. 299/2016; n. 15383/2010). Anche sotto questo profilo la complessiva ricostruzione proposta dalla Corte d’appello non rileva errori logici o giuridici nella distribuzione dell’onere della prova, risolvendosi pertanto in un apprezzamento incensurabile in questa sede. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 18561/2021 Numero sezionale 3762/2022 Numero di raccolta generale 15419/2022 Data pubblicazione 13/05/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P
Sentenza Cassazione n. 15419/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris