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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24148/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /r\[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, che contesta la riferibilità della truffa ai [OSCURATO:PERSONA], lamenta il travisamento di una circostanza non deducibile a fronte della 'doppia conforme' (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc.

Buraschi, Rv. 243636 - 01), senza dimostrarne - come pure richiesto dalla giurisprudenza: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085/01 - la decisività; per altro verso, il motivo non è consentito, essendo diretto alla rivalutazione del fatto, operazione non permessa al giudice di legittimità, che può solamente valutare l'apparato motivazionale in relazione alla sussistenza dei vizi indicati all'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., contestando il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella truffa è reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (cfr. pag. 6: proprietà della vettura utilizzata; predisposizione nella stessa, come in altre rinvenute nello stesso campo nomadi ove abitavano i [OSCURATO:PERSONA], dell'artificio idoneo alla commissione della 'truffa dello specchietto'; invito al Pinna a desistere dal chiamare i Carabinieri), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /r\[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, che contesta la riferibilità della truffa ai [OSCURATO:PERSONA], lamenta il travisamento di una circostanza non deducibile a fronte della 'doppia conforme' (Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 243636 - 01), senza dimostrarne - come pure richiesto dalla giurisprudenza: Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085/01 - la decisività; per altro verso, il motivo non è consentito, essendo diretto alla rivalutazione del fatto, operazione non permessa al giudice di legittimità, che può solamente valutare l'apparato motivazionale in relazione alla sussistenza dei vizi indicati all'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.; considerato che il secondo motivo, che deduce l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen., contestando il concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella truffa è reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (cfr. pag. 6: proprietà della vettura utilizzata; predisposizione nella stessa, come in altre rinvenute nello stesso campo nomadi ove abitavano i [OSCURATO:PERSONA], dell'artificio idoneo alla commissione della 'truffa dello specchietto'; invito al Pinna a desistere dal chiamare i Carabinieri), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24148/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris