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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:86
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61998C0064 - IT Avviso legale importante | 61998C0064 Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 1999. - [OSCURATO:PERSONA].

Inc. contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso per risarcimento - Organizzazione comune del tabacco greggio - Decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che respingono offerte presentate per l'aggiudicazione di tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento - Motivazione insufficiente, principi di proporzionalità, di parità di trattamento e del rispetto dei diritti della difesa. - [OSCURATO:PERSONA]64/98 P. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-05187 Conclusioni dell avvocato generale 1 La causa in esame trae origine dal ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA].

Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») contro la sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1997 (1), che ha respinto il ricorso per risarcimento proposto in relazione a determinati aspetti della gestione dell'organizzazione comune del tabacco greggio, affidata alla [OSCURATO:PERSONA].

I fatti 2 Riassumerò qui di seguito l'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, nella misura in cui essa interessa il ricorso in esame. 3 La ricorrente è una società greca la cui attività principale è costituita dalla trasformazione e dal commercio del tabacco in Grecia e all'estero.

Durante il periodo controverso disponeva di una fabbrica di trasformazione e di ammasso di tabacco.

A seconda delle sue esigenze essa affittava anche varie piccole fabbriche ed uffici.

Lavorava con intermediari e altri rappresentanti in Grecia e all'estero. 4 Il periodo controverso cominciava nell'aprile 1990 e terminava alla fine del 1991.

Durante questo periodo la [OSCURATO:PERSONA] bandiva tre gare concernenti tabacco detenuto dall'organismo di intervento greco, e una quarta gara relativa al tabacco detenuto da tre organismi di intervento degli Stati membri, compreso l'organismo di intervento greco.

Il 15 ottobre 1991 essa aumentava l'importo della cauzione che ciascun offerente era tenuto a costituire presso l'organismo di intervento interessato. 5 La prima gara controversa veniva bandita con regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 5 aprile 1990, n. 899, relativo ad una gara per la vendita a fine di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (2), e aveva ad oggetto quattro partite di tabacco greggio in colli proveniente dai raccolti 1986 e 1987, ripartite per varietà e ammontanti complessivamente a 5 271 428 kg.

La prima partita comprendeva 1 805 903 kg di tabacco.

Essa era composta dalle varietà [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classica) ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (non classica) Katerini, Burlay EL e [OSCURATO:PERSONA].

La seconda partita comprendeva 1 519 836 kg di tabacco, composto dalle stesse varietà, ad eccezione della varietà [OSCURATO:PERSONA].

La terza partita comprendeva 1 519 991 kg di tabacco, composto dalle stesse varietà della seconda partita.

La quarta partita comprendeva 425 698 kg di tabacco, composto soltanto dalle varietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La ricorrente presentava un'offerta per la prima e la seconda partita (per i rispettivi importi di 76,11 DR e 63,11 DR per chilogrammo). [OSCURATO:PERSONA] decideva tuttavia, il 14 giugno 1990, di non accogliere le offerte degli offerenti, in quanto i prezzi presentavano il rischio di perturbare il mercato. 6 La seconda gara controversa veniva bandita col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 8 giugno 1990, n. 1560, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (3).

Essa riguardava nuovamente le stesse quattro partite di tabacco greggio in colli.

La ricorrente presentava un'offerta per la prima e la quarta partita (per importi rispettivamente di 91,11 DR e 101,11 DR il kg).

Il 7 agosto 1990 la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'offerta di un altro offerente per la seconda partita (per un importo di 102 DR il kg), ma respingeva tutte le altre offerte riguardanti la prima, la terza e la quarta partita, riferendosi a rischi di perturbazione del mercato. 7 La terza gara controversa veniva bandita per le tre partite restanti col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 settembre 1990, n. 2610, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (4).

La ricorrente presentava un'offerta per le tre partite (per importi rispettivamente di 152,26 DR, 132,26 DR e 121,26 DR il kg).

Ancora una volta la [OSCURATO:PERSONA] decideva, il 16 novembre 1990, di non accogliere le offerte degli offerenti, in quanto i prezzi offerti rischiavano di causare un anomalo sviluppo del mercato. 8 La quarta gara controversa veniva bandita con regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 agosto 1991, n. 2436, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi di intervento tedesco, greco e italiano (5).

Il quantitativo complessivo di 105 486 276 kg era diviso in undici partite ripartite in quattro gruppi.

Ciascun gruppo di partite poteva essere posto in vendita soltanto quando il gruppo delle partite precedenti fosse stato aggiudicato.

Lo scopo perseguito era quello di ottenere offerte per tutte le varietà di tabacco, e le operazioni dovevano cominciare con le varietà meno ricercate sul mercato.

In ciascuna partita erano riuniti i tabacchi di una determinata varietà detenuti dai vari organismi di intervento dei differenti Stati membri interessati.

La ricorrente partecipava ad alcune messe in vendita di tale serie.

Le sue offerte, aventi ad oggetto un quantitativo inferiore a quello che era fissato per le partite di cui trattasi, venivano respinte in quanto non conformi. 9 Dopo avere scritto, il 13 settembre 1991, al Commissario competente in materia di questioni agricole allo scopo di ottenere la sospensione dell'applicazione del regolamento n. 2436/91, senza tuttavia ricevere a suo avviso una risposta soddisfacente, la ricorrente ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso diretto all'annullamento, da un lato, di detto regolamento e, dall'altro, del bando di gara della [OSCURATO:PERSONA] n. 91/C/213/04, pubblicato in applicazione dello stesso regolamento (causa C-232/91).

Essa ha presentato del pari, mediante istanza di provvedimento urgente, una domanda di sospensione del regolamento impugnato (causa C-232/91 R).

Non essendo la ricorrente individualmente interessata dagli atti impugnati, la sua domanda nel merito è stata dichiarata irricevibile con ordinanza 14 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (6).

L'istanza di provvedimento urgente della stessa è stata del pari respinta, con ordinanza 10 gennaio 1992. 10 Col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 24 gennaio 1992, n. 162, che modifica il regolamento n. 2436/91 (7), la [OSCURATO:PERSONA] ha diviso in dieci partite le ultime tre partite della quarta gara, in quanto una distinzione in funzione dell'anno di raccolta consentiva di sperare in una migliore valorizzazione.

Il diritto applicabile 11 Il 21 aprile 1970, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 727, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (8).

Fra i meccanismi principali di tale organizzazione comune del mercato figura l'obbligo di acquisto, da parte degli organismi di intervento degli Stati membri, al prezzo di intervento, del tabacco in foglia raccolto nella Comunità e non smerciato nel normale circuito commerciale.

Lo smercio dei tabacchi così acquistati deve avvenire senza perturbazione del mercato e nel rispetto della parità di accesso alle merci nonché della parità di trattamento degli acquirenti (art. 7, n. 2, secondo comma). 12 L'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 327, che fissa talune norme generali relative ai contratti di prima trasformazione e di condizionamento, ai contratti di ammasso e allo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento (9), stabilisce che lo smercio si effettua in base a condizioni di prezzo fissate caso per caso tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione e delle necessità del mercato. 13 L'art. 1 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 dicembre 1973, n. 3389, che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento (10), regolamento più volte modificato, dispone: «1.

Il tabacco in colli, detenuto dagli organismi di intervento, è rimesso sul mercato, mediante gara o asta pubblica.

2. Si intende per gara il procedimento mediante il quale gli interessati sono posti in concorrenza tra di loro mediante apposito bando e l'aggiudicazione ha luogo in favore di coloro che presentano l'offerta più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento. (...)». 14 L'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento precisa per quanto concerne lo svolgimento delle gare: «Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte, e tenuto conto delle offerte ricevute, viene fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70, un prezzo minimo di vendita di ciascuna partita ovvero viene deciso di non dar seguito alla gara». 15 Originariamente, l'art. 5, n. 1, di detto regolamento prevedeva: «Ogni offerente deve costituire una cauzione di 0,28 u.c. per chilogrammo di tabacco greggio presso l'organismo di intervento interessato».

L'importo della cauzione è stato aumentato a 0,339 ECU per chilogrammo col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 novembre 1985, n. 3263, che modifica il regolamento n. 3389/73 (11).

In deroga all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3389/73, esso è stato aumentato a 0,7 ECU per chilogrammo di tabacco in colli col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 ottobre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2436/91 (12).

Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado 16 Con ricorso presentato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 24 luglio 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] un ricorso per risarcimento basato sull'art. 215, secondo comma, del Trattato CE. 17 Con sentenza 17 dicembre 1997 detto Tribunale ha dichiarato prescritto il ricorso per quanto riguardava la prima gara, l'ha respinto per quanto concerneva le altre tre gare, e ha condannato la ricorrente alle spese.

I motivi del ricorso 18 Il ricorso in esame si basa sui seguenti motivi: - mancanza di motivazione quanto alla realizzazione dell'obiettivo di «evitare qualsiasi perturbazione del mercato» per quanto concerne la seconda e la terza gara; - erronea valutazione dei fatti in occasione dell'esame del principio di proporzionalità nell'ambito della seconda gara; - snaturamento delle prove apportate in relazione all'asserita violazione del principio della parità di trattamento in occasione della seconda gara; - violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73 e dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 727/70; - violazione del principio del contraddittorio e del principio dell'uguaglianza degli strumenti processuali; - erronea valutazione degli argomenti della ricorrente relativi al principio della parità di trattamento e all'aumento della cauzione applicabile alla quarta gara; - violazione del regolamento n. 3389/73.

Prima di esaminare ciascuno di tali motivi, preciso che esaminerò solamente quelli formulati nella domanda iniziale, così come gli argomenti contenuti nella replica nella misura in cui essi sviluppano o chiariscono tali motivi.

In questo senso si deve interpretare l'art. 117, n. 1, del regolamento di procedura, in cui si dispone che «l'atto d'impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica e una controreplica».

A - Primo motivo: mancanza di motivazione quanto alla realizzazione dell'obiettivo di «evitare qualsiasi perturbazione del mercato» per quanto concerne la seconda e la terza gara 19 Con tale motivo sembra che la ricorrente rimproveri alla sentenza impugnata di non spiegare perché l'attività della [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla seconda e terza gara, fosse idonea a conseguire l'obiettivo di «evitare la perturbazione del mercato».

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale spiegazione riveste importanza per stabilire se il principio di proporzionalità sia stato rispettato nel corso di dette gare. 20 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo non è che una semplice affermazione e, di conseguenza, formula dubbi quanto alla sua ricevibilità.

Dopo aver ricordato che toccava alla ricorrente provare dinanzi al Tribunale l'asserita violazione del principio di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] segnala che, di fronte all'imprecisione delle domande della [OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado ha anzitutto individuato l'obiettivo di non perturbare il mercato come in grado di comportare, in caso di sua inosservanza, l'annullamento degli atti dell'istituzione cui è affidata la gestione (punti 50 e 51 della sentenza impugnata), precisando inoltre come poteva manifestarsi detta inosservanza, vale a dire mediante un'ignoranza dei prezzi del mercato o - il che è lo stesso - mediante lo smercio delle merci di cui trattasi a prezzi troppo bassi rispetto a quelli praticati sul mercato.

Infine, la sentenza impugnata dichiara provato che, per quanto riguarda la terza gara, la [OSCURATO:PERSONA] ha indotto gli operatori a proporle prezzi superiori a quelli offerti in occasione della seconda gara, il che le ha consentito di affermare che non era fondato l'argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ignorava i prezzi.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è basato su considerazioni simili per quanto concerne la terza gara. 21 Si deve segnalare che, dinanzi al giudice di primo grado, toccava alla ricorrente asserire l'illegittimità del comportamento dell'istituzione convenuta, requisito necessario per far sorgere la responsabilità della Comunità; infatti, nell'ambito di un ricorso per risarcimento, l'illegittimità dell'attività di un'istituzione non si presume, né può essere accertata d'ufficio.

Quanto al Tribunale, è suo compito valutare la fondatezza di tali asserzioni.

Così, quanto all'asserito inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo obbligo di evitare qualsiasi perturbazione del mercato in occasione dello smercio del tabacco detenuto dagli organismi d'intervento, il compito del Tribunale non poteva consistere nel dimostrare che l'attività della [OSCURATO:PERSONA] era stata fedele a tale obiettivo, ma consisteva invece nell'appurare se dagli elementi di cui disponeva potesse dedursi l'inadempimento e, se del caso, il comportamento illegittimo dell'istituzione.

Toccava quindi alla ricorrente dimostrare - almeno incidentalmente - che, rifiutando le sue offerte in occasione della seconda e della terza gara, la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito illegittimamente, e non al Tribunale di provare il contrario.

In tal modo si deve interpretare, per quanto concerne la seconda gara, il punto 52 della sentenza impugnata, che si limita a dichiarare difforme dai fatti l'affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato i prezzi del mercato.

Venuta meno l'asserita illegittimità, si deve respingere la domanda.

Del pari, per quanto concerne la terza gara, al punto 64 della sentenza impugnata si legge che «la ricorrente non ha fornito alcun elemento che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA], decidendo il 16 novembre 1990 di respingere tutte le offerte per non perturbare il mercato, non abbia tenuto conto delle esigenze del mercato (...).

Orbene, fino a prova contraria, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso non perturbare il mercato dimostra che ha tenuto conto dell'andamento e delle esigenze del mercato, perlomeno quali le apparivano in quel momento».

Per queste ragioni si deve considerare che il motivo in esame è inefficace, nel senso che ha per oggetto un punto che, anche se fosse ammesso, non potrebbe comportare l'annullamento della sentenza di primo grado.

Di conseguenza, esso dev'essere respinto.

B - Secondo motivo: erronea valutazione dei fatti in occasione dell'esame del principio di proporzionalità nell'ambito della seconda gara 22 Tale motivo sembra ripartirsi in due parti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità considerando che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 agosto 1990, adottata in relazione alla seconda gara, era adeguata per conseguire l'obiettivo di non perturbare il mercato.

Tale decisione - prosegue la ricorrente - comportava due provvedimenti contraddittori fra loro: da un lato, veniva aggiudicata la seconda partita e, dall'altro, si respingevano le offerte per la quarta.

Quest'ultima misura sarebbe inoltre in contrasto con il testo del bando di gara, nonché con l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 3389/73, secondo cui l'appalto è assegnato a chi presenti l'offerta più favorevole (v. supra, paragrafo 13).

In secondo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver osservato che il diniego da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle offerte ricevute per la seconda gara avrebbe indotto gli operatori a proporre prezzi superiori nell'ambito della gara seguente per giustificare l'adeguatezza della decisione di diniego delle offerte rispetto all'obiettivo di non perturbare il mercato.

A suo avviso, detta adeguatezza può giudicarsi solo in base agli elementi disponibili al momento dell'adozione della decisione e non a posteriori. 23 Per quanto riguarda la prima parte del motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato che gli argomenti che ne sono alla base sono nuovi e, pertanto, che il motivo dev'essere respinto.

Dal canto mio, penso che, anche se è vero che gli argomenti specifici sono nuovi, il motivo di per sé non lo è; tuttavia, esso dev'essere respinto per i motivi che esporrò qui di seguito.

Infatti, già dinanzi al Tribunale la ricorrente si è lamentata del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato i principi di proporzionalità nell'effettuare la seconda gara.

Dopo aver ricordato gli elementi che caratterizzano la nozione di proporzionalità, il Tribunale è giunto alla conclusione che la ricorrente non aveva precisato rispetto a quale obiettivo l'attività della [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi inutile e inadeguata.

Tuttavia ha continuato ad esaminare la compatibilità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'obiettivo di non perturbare il mercato, e ha concluso che la ragione asserita dalla ricorrente, vale a dire la supposta ignoranza dei prezzi da parte della [OSCURATO:PERSONA], non consentiva di sostenere che la decisione 7 agosto 1990 fosse stata in contrasto con detto obiettivo.

In definitiva, mediante tale motivo, la ricorrente cerca solo di ottenere che la Corte valuti gli elementi di prova in modo diverso dal Tribunale, il che questa deve rifiutarsi di fare, salvo in caso di snaturamento di detti elementi o qualora l'inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti versati agli atti.

Non sussistendo nessuna di queste due circostanze, la prima parte del motivo dev'essere dichiarata irricevibile. 24 Per quanto attiene alla seconda parte del motivo, è evidente che, facendo riferimento alle migliori offerte ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per la terza gara dopo aver rifiutato le offerte presentate per la seconda, il Tribunale non cercava di dimostrare l'adeguatezza di tale decisione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'obiettivo stabilito dal regolamento di non perturbare il mercato, ma, più modestamente, di confutare l'argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il mancato raggiungimento di detto obiettivo sarebbe risultato dall'ignoranza dei prezzi da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Non sembra ignorare i prezzi del mercato chi rifiuti un'offerta e ottenga in seguito un'altra più vantaggiosa.

In ogni caso, tutta la questione dipende pienamente dalla valutazione indipendente dei fatti, che spetta al Tribunale.

Essa non può costituire quindi oggetto d'impugnazione.

Di conseguenza, anche questa seconda parte del secondo motivo dev'essere dichiarata irricevibile.

C - Terzo motivo: snaturamento delle prove apportate in relazione all'asserita violazione del principio della parità di trattamento in occasione della seconda gara 25 Con tale motivo la ricorrente adduce che, per respingere l'argomento relativo alla violazione del principio della parità di trattamento in occasione della seconda gara, il Tribunale ha snaturato le informazioni contenute nel verbale delle deliberazioni del comitato di gestione del tabacco, nonché nella relazione speciale della Corte dei conti, relative al carattere nettamente più elevato della sua offerta.

Così, da tale verbale risultava chiaramente che l'offerta della ricorrente per la quarta partita, che era stata rifiutata, costituiva il 75% del valore del tabacco, mentre l'offerta di una concorrente per la seconda partita - offerta che è stata accettata - raggiungeva solo il 23% del valore effettivo del prodotto.

La Corte dei conti giungeva a un risultato analogo nella sua relazione (punti 4.53 - 4.55). 26 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale motivo ha ad oggetto la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale e, di conseguenza, deve essere dichiarato irricevibile. 27 E' evidente che lo «snaturamento» lamentato dalla ricorrente per quanto riguarda questi due documenti non consiste nemmeno nell'affermare che il Tribunale ha respinto, in tutto o in parte, la loro efficacia probatoria, ma nel fatto che esso non avrebbe dedotto da tali elementi di prova le conclusioni formulate dalla ricorrente.

Si riproduce così, alla lettera, uno dei motivi addotti dinanzi al Tribunale, basandosi sugli stessi fatti in base ai quali quest'ultimo l'ha respinto.

Tale domanda equivale quindi a chiedere alla Corte di riesaminare un argomento iniziale, il che eccede dalla competenza attribuitale dall'art. 49 del suo Statuto.

Di conseguenza, il terzo motivo dev'essere dichiarato irricevibile.

D - Quarto motivo: violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73 e dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 727/70 28 Secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato gli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73 e l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 727/70 riconoscendo, ai punti 58 e 66 della sentenza impugnata, un ampio potere discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'organizzazione comune del tabacco greggio.

Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], anche se detto potere discrezionale dev'essere accordato alle istituzioni comunitarie quando effettuano scelte di politica economica, esse non devono fruire dello stesso privilegio per mere decisioni di gestione di un settore agricolo determinato, come quelle controverse.

Inoltre - prosegue la ricorrente - il regolamento n. 3389/73, benché riconosca alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di non aggiudicare una determinata partita e, se del caso, di fissare un prezzo minimo per una determinata partita, le impone al tempo stesso l'obbligo di applicare tale prezzo minimo alle partite della gara seguente. 29 Va osservato, in primo luogo, che le operazioni di gara effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della sua gestione dell'organizzazione comune del tabacco greggio dipendono dalla valutazione di una situazione economica complessa.

Come afferma la [OSCURATO:PERSONA], la questione dell'esistenza di un pericolo di perturbazione del mercato è, per sua natura, complessa, e non ha mai costituito un lavoro di semplice gestione corrente o meccanica.

E' quanto la Corte ha affermato nella sua sentenza 7 aprile 1992 (13) quanto alla gestione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del mercato degli alcool di origine vitivinicola.

Infatti, il regolamento n. 3877/88 (14), che disciplina vari aspetti dell'organizzazione comune esistente in detto settore, stabilisce un procedimento di aggiudicazione analogo a quello della causa in esame, dotando la [OSCURATO:PERSONA] di poteri simili a quelli controversi nel caso in esame.

Al tempo stesso, il regolamento n. 3877/88 impone alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di vigilare, in tutti i procedimenti di gara, sul rispetto di vari obiettivi, tra i quali figura quello di «evitare la perturbazione del mercato».

Orbene, valutando la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non dar seguito ad un'aggiudicazione per il pericolo di perturbazione del mercato, la Corte ha appunto dichiarato che «il regolamento n. 3877/88 attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale per valutare situazioni economiche complesse» (15).

Lo stesso deve valere in relazione alla causa in esame.

Di conseguenza, trattandosi di materie nelle quali le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, e anche di decisioni che potrebbero risultare in seguito censurabili, decisioni del genere non comportano necessariamente la responsabilità della Comunità, in mancanza di un manifesto errore di valutazione da parte dell'istituzione (16). 30 Per quanto concerne l'asserita violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73, gli argomenti della ricorrente sono nuovi e devono essere quindi respinti.

Infatti, «consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo ch'essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale.

Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado» (17). 31 Peraltro, la particolare interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 3389/73 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] non solo non può essere esattamente dedotta dal suo tenore, ma conduce anche a risultati manifestamente assurdi.

Infatti, non ha alcun senso che il prezzo minimo fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per una determinata partita valga necessariamente per tutte le altre partite offerte nell'ambito di uno stesso procedimento di gara, dal momento che la qualità e le altre caratteristiche del prodotto possono essere molto varie, come si verifica nella pratica e come si è verificato, in particolare, nell'ambito della terza gara del caso di specie.

Di conseguenza, questo quarto motivo deve seguire lo stesso destino dei precedenti e dev'essere respinto.

E - Quinto motivo: violazione del principio del contraddittorio e del principio dell'uguaglianza degli strumenti processuali 32 Con tale motivo la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al Tribunale di essersi basato esclusivamente sui documenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale per respingere gli argomenti da essa formulati quanto all'illegittimità della quarta gara e dell'aumento dell'importo della garanzia.

Secondo la ricorrente, tenuto conto della data in cui tali documenti sono stati presentati e della complessità del loro contenuto, non sono stati rispettati i criteri del principio del contraddittorio e del principio della parità degli strumenti processuali, non essendole stata data la possibilità di verificare la veridicità delle informazioni così fornite.

Inoltre, la risposta della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pervenuta nella cancelleria del Tribunale un giorno dopo la data limite che era stata fissata. 33 Senza che occorra appurare se il lasso di tempo trascorso tra la notifica alla ricorrente della risposta della [OSCURATO:PERSONA], che è pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 15 aprile 1997, e l'udienza, svoltasi il 22 maggio seguente, sia stato sufficiente perché gli avvocati della [OSCURATO:PERSONA] potessero prendere conoscenza del suo contenuto e, se del caso, impugnarlo, è sufficiente osservare che la ricorrente ha avuto la possibilità di presentare, al più tardi all'udienza, le osservazioni ivi relative che avesse ritenuto opportune.

Non avendolo fatto, e non avendo neanche chiesto il rinvio dell'udienza per poter esaminare con attenzione la risposta della [OSCURATO:PERSONA], e non avendo infine emesso riserve né formulato proteste, si deve considerare che essa ha acconsentito alla relativa brevità del termine di cui ha disposto, rinunciando a un'eventuale garanzia procedurale che avrebbe potuto basare, fondamentalmente, sulle esigenze di un procedimento in contraddittorio.

Il ritardo nel deposito della risposta - che la ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] e che questa contesta - nella misura in cui non è provato che abbia avuto un'incidenza sui diritti della difesa - o, a tenore dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, che rechi pregiudizio agli interessi della ricorrente - costituisce una questione meramente procedurale la cui conoscenza spetta esclusivamente al Tribunale.

Non costituisce quindi materia atta a comportare l'annullamento della decisione di primo grado.

Alla luce di tutto quanto esposto, va disatteso anche il quinto motivo.

F - Sesto motivo: erronea valutazione degli argomenti della ricorrente relativi al principio della parità di trattamento e all'aumento della cauzione applicabile alla quarta gara 34 La ricorrente afferma che il Tribunale, esaminando separatamente la legittimità di ciascuna delle misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe tenuto conto del suo argomento diretto a dimostrare che il comportamento illegittimo dell'istituzione discendeva dall'insieme di dette misure. 35 [OSCURATO:PERSONA] assume che, conformemente al suo regolamento di procedura, il Tribunale può dare alle sue sentenze la struttura che reputi opportuna.

Inoltre, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha dimostrato la legittimità di un esame congiunto dei vari atti oggetto del ricorso in esame, e non ha neanche spiegato in cosa consista il danno causatole dalla mancata adozione di tale punto di vista globale. 36 Secondo me, la ricorrente confonde la nozione di comportamento illegittimo e quella di danno.

Come ricorda la [OSCURATO:PERSONA], la somma di un insieme di atti leciti non può comportare un'illegittimità, il che non si verifica necessariamente quanto al danno causato da una pluralità di atti.

Infatti, un atto di per sé non dannoso può essere dannoso se collegato ad altri atti.

Tuttavia, poiché il Tribunale si è limitato ad esaminare la questione della legittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], senza che dovesse accertare se ricorressero le altre condizioni della responsabilità extracontrattuale della Comunità (18), tale tipo di ragionamento non può essere fatto valere nell'ambito di un ricorso. 37 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai esposto gli elementi nuovi, atti a dimostrare l'illegittimità del comportamento dell'istituzione comunitaria, che sarebbero risultati da una valutazione d'insieme delle operazioni controverse. 38 Per tali motivi, anche il sesto motivo dev'essere respinto.

G - Settimo motivo: violazione del regolamento n. 3389/73 39 Mediante quest'ultimo motivo la ricorrente fa valere che - a suo avviso - il Tribunale ha commesso un errore di diritto ammettendo, al punto 91 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a ridurre il termine fra la pubblicazione del bando di gara e la data limite per la presentazione delle offerte da 45 a 20 giorni.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 3389/73, che stabilisce i procedimenti e le condizioni della messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento, costituisce una norma fondamentale di rango superiore. 40 Tale asserzione è del tutto infondata.

L'art. 3 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 3389/73 fissava un periodo di 45 giorni fra il bando di gara e la data limite per la presentazione delle offerte.

In previsione della quarta gara, tale termine è stato ridotto, anche per la [OSCURATO:PERSONA], a 20 giorni mediante la modifica del detto art. 3 in forza del regolamento (CEE) 15 febbraio 1990, n. 395, avente stesso rango nella gerarchia delle norme.

Lex posterior derogat priori.

Inoltre, come ha osservato il Tribunale, la detta modifica corrispondeva a ragioni obiettive e non discriminatorie (la necessità di vendere le partite secondo modalità accelerate prima di istituire la nuova organizzazione comune) e rientrava nell'ampio potere discrezionale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della politica agricola comune.

Tale motivo dev'essere quindi considerato infondato e dev'essere respinto.

Spese 41 In forza dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al ricorso in esame ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese.

Di conseguenza, se i motivi addotti dalla ricorrente sono respinti o dichiarati irricevibili, come propongo, essa dev'essere condannata alle spese.

Conclusione 42 Per le ragioni sopra esposte, propongo alla Corte di dichiarare irricevibili il secondo e il terzo motivo del ricorso, di respingere tutti gli altri motivi e di condannare la ricorrente alle spese. (1) - [OSCURATO:PERSONA]152/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

II-2427). (2) - GU L 93, pag.

7. (3) - GU L 148, pag.

7. (4) - GU L 248, pag.

5. (5) - GU L 222, pag.

23. (6) - Cause riunite C-232/91 e C-233/91 (Racc. pag.

I-5351). (7) - GU L 18, pag.

16. (8) - GU L 94, pag.

1. (9) - GU L 39, pag.

3. (10) - GU L 345, pag.

47. (11) - GU L 311, pag.

22. (12) - GU L 288, pag.

18. (13) - [OSCURATO:PERSONA]358/90, Compagnia italiana alcool/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-2457). (14) - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali in materia di smercio degli alcool ottenuti attraverso le distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento n. 822/87 e detenuti dagli enti d'intervento (GU L 346, pag. 7). (15) - Punto 42 della sentenza (Racc. pag.

I-2503).

Il corsivo è mio. (16) - Sentenza 11 marzo 1987, causa 27/85, Vandemoortele/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1129, punti 31-34). (17) - Sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag.

I-1981, punto 59). (18) -

V. punto 109 della sentenza impugnata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998C0064 - IT Avviso legale importante | 61998C0064 Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] del 23 febbraio 1999. - [OSCURATO:PERSONA]. Inc. contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso per risarcimento - Organizzazione comune del tabacco greggio - Decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che respingono offerte presentate per l'aggiudicazione di tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento - Motivazione insufficiente, principi di proporzionalità, di parità di trattamento e del rispetto dei diritti della difesa. - [OSCURATO:PERSONA]64/98 P. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-05187 Conclusioni dell avvocato generale 1 La causa in esame trae origine dal ricorso presentato dalla società [OSCURATO:PERSONA]. Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») contro la sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 1997 (1), che ha respinto il ricorso per risarcimento proposto in relazione a determinati aspetti della gestione dell'organizzazione comune del tabacco greggio, affidata alla [OSCURATO:PERSONA]. I fatti 2 Riassumerò qui di seguito l'esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, nella misura in cui essa interessa il ricorso in esame. 3 La ricorrente è una società greca la cui attività principale è costituita dalla trasformazione e dal commercio del tabacco in Grecia e all'estero. Durante il periodo controverso disponeva di una fabbrica di trasformazione e di ammasso di tabacco. A seconda delle sue esigenze essa affittava anche varie piccole fabbriche ed uffici. Lavorava con intermediari e altri rappresentanti in Grecia e all'estero. 4 Il periodo controverso cominciava nell'aprile 1990 e terminava alla fine del 1991. Durante questo periodo la [OSCURATO:PERSONA] bandiva tre gare concernenti tabacco detenuto dall'organismo di intervento greco, e una quarta gara relativa al tabacco detenuto da tre organismi di intervento degli Stati membri, compreso l'organismo di intervento greco. Il 15 ottobre 1991 essa aumentava l'importo della cauzione che ciascun offerente era tenuto a costituire presso l'organismo di intervento interessato. 5 La prima gara controversa veniva bandita con regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 5 aprile 1990, n. 899, relativo ad una gara per la vendita a fine di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (2), e aveva ad oggetto quattro partite di tabacco greggio in colli proveniente dai raccolti 1986 e 1987, ripartite per varietà e ammontanti complessivamente a 5 271 428 kg. La prima partita comprendeva 1 805 903 kg di tabacco. Essa era composta dalle varietà [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (classica) ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (non classica) Katerini, Burlay EL e [OSCURATO:PERSONA]. La seconda partita comprendeva 1 519 836 kg di tabacco, composto dalle stesse varietà, ad eccezione della varietà [OSCURATO:PERSONA]. La terza partita comprendeva 1 519 991 kg di tabacco, composto dalle stesse varietà della seconda partita. La quarta partita comprendeva 425 698 kg di tabacco, composto soltanto dalle varietà [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente presentava un'offerta per la prima e la seconda partita (per i rispettivi importi di 76,11 DR e 63,11 DR per chilogrammo). [OSCURATO:PERSONA] decideva tuttavia, il 14 giugno 1990, di non accogliere le offerte degli offerenti, in quanto i prezzi presentavano il rischio di perturbare il mercato. 6 La seconda gara controversa veniva bandita col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 8 giugno 1990, n. 1560, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (3). Essa riguardava nuovamente le stesse quattro partite di tabacco greggio in colli. La ricorrente presentava un'offerta per la prima e la quarta partita (per importi rispettivamente di 91,11 DR e 101,11 DR il kg). Il 7 agosto 1990 la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'offerta di un altro offerente per la seconda partita (per un importo di 102 DR il kg), ma respingeva tutte le altre offerte riguardanti la prima, la terza e la quarta partita, riferendosi a rischi di perturbazione del mercato. 7 La terza gara controversa veniva bandita per le tre partite restanti col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 settembre 1990, n. 2610, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dall'organismo di intervento greco (4). La ricorrente presentava un'offerta per le tre partite (per importi rispettivamente di 152,26 DR, 132,26 DR e 121,26 DR il kg). Ancora una volta la [OSCURATO:PERSONA] decideva, il 16 novembre 1990, di non accogliere le offerte degli offerenti, in quanto i prezzi offerti rischiavano di causare un anomalo sviluppo del mercato. 8 La quarta gara controversa veniva bandita con regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 agosto 1991, n. 2436, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione di tabacco in colli detenuto dagli organismi di intervento tedesco, greco e italiano (5). Il quantitativo complessivo di 105 486 276 kg era diviso in undici partite ripartite in quattro gruppi. Ciascun gruppo di partite poteva essere posto in vendita soltanto quando il gruppo delle partite precedenti fosse stato aggiudicato. Lo scopo perseguito era quello di ottenere offerte per tutte le varietà di tabacco, e le operazioni dovevano cominciare con le varietà meno ricercate sul mercato. In ciascuna partita erano riuniti i tabacchi di una determinata varietà detenuti dai vari organismi di intervento dei differenti Stati membri interessati. La ricorrente partecipava ad alcune messe in vendita di tale serie. Le sue offerte, aventi ad oggetto un quantitativo inferiore a quello che era fissato per le partite di cui trattasi, venivano respinte in quanto non conformi. 9 Dopo avere scritto, il 13 settembre 1991, al Commissario competente in materia di questioni agricole allo scopo di ottenere la sospensione dell'applicazione del regolamento n. 2436/91, senza tuttavia ricevere a suo avviso una risposta soddisfacente, la ricorrente ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso diretto all'annullamento, da un lato, di detto regolamento e, dall'altro, del bando di gara della [OSCURATO:PERSONA] n. 91/C/213/04, pubblicato in applicazione dello stesso regolamento (causa C-232/91). Essa ha presentato del pari, mediante istanza di provvedimento urgente, una domanda di sospensione del regolamento impugnato (causa C-232/91 R). Non essendo la ricorrente individualmente interessata dagli atti impugnati, la sua domanda nel merito è stata dichiarata irricevibile con ordinanza 14 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (6). L'istanza di provvedimento urgente della stessa è stata del pari respinta, con ordinanza 10 gennaio 1992. 10 Col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 24 gennaio 1992, n. 162, che modifica il regolamento n. 2436/91 (7), la [OSCURATO:PERSONA] ha diviso in dieci partite le ultime tre partite della quarta gara, in quanto una distinzione in funzione dell'anno di raccolta consentiva di sperare in una migliore valorizzazione. Il diritto applicabile 11 Il 21 aprile 1970, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 727, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (8). Fra i meccanismi principali di tale organizzazione comune del mercato figura l'obbligo di acquisto, da parte degli organismi di intervento degli Stati membri, al prezzo di intervento, del tabacco in foglia raccolto nella Comunità e non smerciato nel normale circuito commerciale. Lo smercio dei tabacchi così acquistati deve avvenire senza perturbazione del mercato e nel rispetto della parità di accesso alle merci nonché della parità di trattamento degli acquirenti (art. 7, n. 2, secondo comma). 12 L'art. 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 febbraio 1971, n. 327, che fissa talune norme generali relative ai contratti di prima trasformazione e di condizionamento, ai contratti di ammasso e allo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento (9), stabilisce che lo smercio si effettua in base a condizioni di prezzo fissate caso per caso tenendo conto, in particolare, dell'evoluzione e delle necessità del mercato. 13 L'art. 1 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 dicembre 1973, n. 3389, che fissa le procedure e condizioni per la messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento (10), regolamento più volte modificato, dispone: «1. Il tabacco in colli, detenuto dagli organismi di intervento, è rimesso sul mercato, mediante gara o asta pubblica. 2. Si intende per gara il procedimento mediante il quale gli interessati sono posti in concorrenza tra di loro mediante apposito bando e l'aggiudicazione ha luogo in favore di coloro che presentano l'offerta più favorevole e conforme alle disposizioni del presente regolamento. (...)». 14 L'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento precisa per quanto concerne lo svolgimento delle gare: «Entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito delle offerte, e tenuto conto delle offerte ricevute, viene fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70, un prezzo minimo di vendita di ciascuna partita ovvero viene deciso di non dar seguito alla gara». 15 Originariamente, l'art. 5, n. 1, di detto regolamento prevedeva: «Ogni offerente deve costituire una cauzione di 0,28 u.c. per chilogrammo di tabacco greggio presso l'organismo di intervento interessato». L'importo della cauzione è stato aumentato a 0,339 ECU per chilogrammo col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 novembre 1985, n. 3263, che modifica il regolamento n. 3389/73 (11). In deroga all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3389/73, esso è stato aumentato a 0,7 ECU per chilogrammo di tabacco in colli col regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 ottobre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 2436/91 (12). Il procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado 16 Con ricorso presentato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 24 luglio 1995 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto contro la [OSCURATO:PERSONA] un ricorso per risarcimento basato sull'art. 215, secondo comma, del Trattato CE. 17 Con sentenza 17 dicembre 1997 detto Tribunale ha dichiarato prescritto il ricorso per quanto riguardava la prima gara, l'ha respinto per quanto concerneva le altre tre gare, e ha condannato la ricorrente alle spese. I motivi del ricorso 18 Il ricorso in esame si basa sui seguenti motivi: - mancanza di motivazione quanto alla realizzazione dell'obiettivo di «evitare qualsiasi perturbazione del mercato» per quanto concerne la seconda e la terza gara; - erronea valutazione dei fatti in occasione dell'esame del principio di proporzionalità nell'ambito della seconda gara; - snaturamento delle prove apportate in relazione all'asserita violazione del principio della parità di trattamento in occasione della seconda gara; - violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73 e dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 727/70; - violazione del principio del contraddittorio e del principio dell'uguaglianza degli strumenti processuali; - erronea valutazione degli argomenti della ricorrente relativi al principio della parità di trattamento e all'aumento della cauzione applicabile alla quarta gara; - violazione del regolamento n. 3389/73. Prima di esaminare ciascuno di tali motivi, preciso che esaminerò solamente quelli formulati nella domanda iniziale, così come gli argomenti contenuti nella replica nella misura in cui essi sviluppano o chiariscono tali motivi. In questo senso si deve interpretare l'art. 117, n. 1, del regolamento di procedura, in cui si dispone che «l'atto d'impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica e una controreplica». A - Primo motivo: mancanza di motivazione quanto alla realizzazione dell'obiettivo di «evitare qualsiasi perturbazione del mercato» per quanto concerne la seconda e la terza gara 19 Con tale motivo sembra che la ricorrente rimproveri alla sentenza impugnata di non spiegare perché l'attività della [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla seconda e terza gara, fosse idonea a conseguire l'obiettivo di «evitare la perturbazione del mercato». Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale spiegazione riveste importanza per stabilire se il principio di proporzionalità sia stato rispettato nel corso di dette gare. 20 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo non è che una semplice affermazione e, di conseguenza, formula dubbi quanto alla sua ricevibilità. Dopo aver ricordato che toccava alla ricorrente provare dinanzi al Tribunale l'asserita violazione del principio di proporzionalità, la [OSCURATO:PERSONA] segnala che, di fronte all'imprecisione delle domande della [OSCURATO:PERSONA], il giudice di primo grado ha anzitutto individuato l'obiettivo di non perturbare il mercato come in grado di comportare, in caso di sua inosservanza, l'annullamento degli atti dell'istituzione cui è affidata la gestione (punti 50 e 51 della sentenza impugnata), precisando inoltre come poteva manifestarsi detta inosservanza, vale a dire mediante un'ignoranza dei prezzi del mercato o - il che è lo stesso - mediante lo smercio delle merci di cui trattasi a prezzi troppo bassi rispetto a quelli praticati sul mercato. Infine, la sentenza impugnata dichiara provato che, per quanto riguarda la terza gara, la [OSCURATO:PERSONA] ha indotto gli operatori a proporle prezzi superiori a quelli offerti in occasione della seconda gara, il che le ha consentito di affermare che non era fondato l'argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ignorava i prezzi. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si è basato su considerazioni simili per quanto concerne la terza gara. 21 Si deve segnalare che, dinanzi al giudice di primo grado, toccava alla ricorrente asserire l'illegittimità del comportamento dell'istituzione convenuta, requisito necessario per far sorgere la responsabilità della Comunità; infatti, nell'ambito di un ricorso per risarcimento, l'illegittimità dell'attività di un'istituzione non si presume, né può essere accertata d'ufficio. Quanto al Tribunale, è suo compito valutare la fondatezza di tali asserzioni. Così, quanto all'asserito inadempimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo obbligo di evitare qualsiasi perturbazione del mercato in occasione dello smercio del tabacco detenuto dagli organismi d'intervento, il compito del Tribunale non poteva consistere nel dimostrare che l'attività della [OSCURATO:PERSONA] era stata fedele a tale obiettivo, ma consisteva invece nell'appurare se dagli elementi di cui disponeva potesse dedursi l'inadempimento e, se del caso, il comportamento illegittimo dell'istituzione. Toccava quindi alla ricorrente dimostrare - almeno incidentalmente - che, rifiutando le sue offerte in occasione della seconda e della terza gara, la [OSCURATO:PERSONA] aveva agito illegittimamente, e non al Tribunale di provare il contrario. In tal modo si deve interpretare, per quanto concerne la seconda gara, il punto 52 della sentenza impugnata, che si limita a dichiarare difforme dai fatti l'affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato i prezzi del mercato. Venuta meno l'asserita illegittimità, si deve respingere la domanda. Del pari, per quanto concerne la terza gara, al punto 64 della sentenza impugnata si legge che «la ricorrente non ha fornito alcun elemento che dimostri che la [OSCURATO:PERSONA], decidendo il 16 novembre 1990 di respingere tutte le offerte per non perturbare il mercato, non abbia tenuto conto delle esigenze del mercato (...). Orbene, fino a prova contraria, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso non perturbare il mercato dimostra che ha tenuto conto dell'andamento e delle esigenze del mercato, perlomeno quali le apparivano in quel momento». Per queste ragioni si deve considerare che il motivo in esame è inefficace, nel senso che ha per oggetto un punto che, anche se fosse ammesso, non potrebbe comportare l'annullamento della sentenza di primo grado. Di conseguenza, esso dev'essere respinto. B - Secondo motivo: erronea valutazione dei fatti in occasione dell'esame del principio di proporzionalità nell'ambito della seconda gara 22 Tale motivo sembra ripartirsi in due parti. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che il Tribunale ha violato il principio di proporzionalità considerando che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 agosto 1990, adottata in relazione alla seconda gara, era adeguata per conseguire l'obiettivo di non perturbare il mercato. Tale decisione - prosegue la ricorrente - comportava due provvedimenti contraddittori fra loro: da un lato, veniva aggiudicata la seconda partita e, dall'altro, si respingevano le offerte per la quarta. Quest'ultima misura sarebbe inoltre in contrasto con il testo del bando di gara, nonché con l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 3389/73, secondo cui l'appalto è assegnato a chi presenti l'offerta più favorevole (v. supra, paragrafo 13). In secondo luogo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver osservato che il diniego da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle offerte ricevute per la seconda gara avrebbe indotto gli operatori a proporre prezzi superiori nell'ambito della gara seguente per giustificare l'adeguatezza della decisione di diniego delle offerte rispetto all'obiettivo di non perturbare il mercato. A suo avviso, detta adeguatezza può giudicarsi solo in base agli elementi disponibili al momento dell'adozione della decisione e non a posteriori. 23 Per quanto riguarda la prima parte del motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato che gli argomenti che ne sono alla base sono nuovi e, pertanto, che il motivo dev'essere respinto. Dal canto mio, penso che, anche se è vero che gli argomenti specifici sono nuovi, il motivo di per sé non lo è; tuttavia, esso dev'essere respinto per i motivi che esporrò qui di seguito. Infatti, già dinanzi al Tribunale la ricorrente si è lamentata del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva rispettato i principi di proporzionalità nell'effettuare la seconda gara. Dopo aver ricordato gli elementi che caratterizzano la nozione di proporzionalità, il Tribunale è giunto alla conclusione che la ricorrente non aveva precisato rispetto a quale obiettivo l'attività della [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi inutile e inadeguata. Tuttavia ha continuato ad esaminare la compatibilità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'obiettivo di non perturbare il mercato, e ha concluso che la ragione asserita dalla ricorrente, vale a dire la supposta ignoranza dei prezzi da parte della [OSCURATO:PERSONA], non consentiva di sostenere che la decisione 7 agosto 1990 fosse stata in contrasto con detto obiettivo. In definitiva, mediante tale motivo, la ricorrente cerca solo di ottenere che la Corte valuti gli elementi di prova in modo diverso dal Tribunale, il che questa deve rifiutarsi di fare, salvo in caso di snaturamento di detti elementi o qualora l'inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti versati agli atti. Non sussistendo nessuna di queste due circostanze, la prima parte del motivo dev'essere dichiarata irricevibile. 24 Per quanto attiene alla seconda parte del motivo, è evidente che, facendo riferimento alle migliori offerte ottenute dalla [OSCURATO:PERSONA] per la terza gara dopo aver rifiutato le offerte presentate per la seconda, il Tribunale non cercava di dimostrare l'adeguatezza di tale decisione della [OSCURATO:PERSONA] rispetto all'obiettivo stabilito dal regolamento di non perturbare il mercato, ma, più modestamente, di confutare l'argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale il mancato raggiungimento di detto obiettivo sarebbe risultato dall'ignoranza dei prezzi da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Non sembra ignorare i prezzi del mercato chi rifiuti un'offerta e ottenga in seguito un'altra più vantaggiosa. In ogni caso, tutta la questione dipende pienamente dalla valutazione indipendente dei fatti, che spetta al Tribunale. Essa non può costituire quindi oggetto d'impugnazione. Di conseguenza, anche questa seconda parte del secondo motivo dev'essere dichiarata irricevibile. C - Terzo motivo: snaturamento delle prove apportate in relazione all'asserita violazione del principio della parità di trattamento in occasione della seconda gara 25 Con tale motivo la ricorrente adduce che, per respingere l'argomento relativo alla violazione del principio della parità di trattamento in occasione della seconda gara, il Tribunale ha snaturato le informazioni contenute nel verbale delle deliberazioni del comitato di gestione del tabacco, nonché nella relazione speciale della Corte dei conti, relative al carattere nettamente più elevato della sua offerta. Così, da tale verbale risultava chiaramente che l'offerta della ricorrente per la quarta partita, che era stata rifiutata, costituiva il 75% del valore del tabacco, mentre l'offerta di una concorrente per la seconda partita - offerta che è stata accettata - raggiungeva solo il 23% del valore effettivo del prodotto. La Corte dei conti giungeva a un risultato analogo nella sua relazione (punti 4.53 - 4.55). 26 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale motivo ha ad oggetto la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale e, di conseguenza, deve essere dichiarato irricevibile. 27 E' evidente che lo «snaturamento» lamentato dalla ricorrente per quanto riguarda questi due documenti non consiste nemmeno nell'affermare che il Tribunale ha respinto, in tutto o in parte, la loro efficacia probatoria, ma nel fatto che esso non avrebbe dedotto da tali elementi di prova le conclusioni formulate dalla ricorrente. Si riproduce così, alla lettera, uno dei motivi addotti dinanzi al Tribunale, basandosi sugli stessi fatti in base ai quali quest'ultimo l'ha respinto. Tale domanda equivale quindi a chiedere alla Corte di riesaminare un argomento iniziale, il che eccede dalla competenza attribuitale dall'art. 49 del suo Statuto. Di conseguenza, il terzo motivo dev'essere dichiarato irricevibile. D - Quarto motivo: violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73 e dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 727/70 28 Secondo la ricorrente, il Tribunale ha violato gli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73 e l'art. 7, n. 2, del regolamento n. 727/70 riconoscendo, ai punti 58 e 66 della sentenza impugnata, un ampio potere discrezionale alla [OSCURATO:PERSONA] nella gestione dell'organizzazione comune del tabacco greggio. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], anche se detto potere discrezionale dev'essere accordato alle istituzioni comunitarie quando effettuano scelte di politica economica, esse non devono fruire dello stesso privilegio per mere decisioni di gestione di un settore agricolo determinato, come quelle controverse. Inoltre - prosegue la ricorrente - il regolamento n. 3389/73, benché riconosca alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di non aggiudicare una determinata partita e, se del caso, di fissare un prezzo minimo per una determinata partita, le impone al tempo stesso l'obbligo di applicare tale prezzo minimo alle partite della gara seguente. 29 Va osservato, in primo luogo, che le operazioni di gara effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della sua gestione dell'organizzazione comune del tabacco greggio dipendono dalla valutazione di una situazione economica complessa. Come afferma la [OSCURATO:PERSONA], la questione dell'esistenza di un pericolo di perturbazione del mercato è, per sua natura, complessa, e non ha mai costituito un lavoro di semplice gestione corrente o meccanica. E' quanto la Corte ha affermato nella sua sentenza 7 aprile 1992 (13) quanto alla gestione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del mercato degli alcool di origine vitivinicola. Infatti, il regolamento n. 3877/88 (14), che disciplina vari aspetti dell'organizzazione comune esistente in detto settore, stabilisce un procedimento di aggiudicazione analogo a quello della causa in esame, dotando la [OSCURATO:PERSONA] di poteri simili a quelli controversi nel caso in esame. Al tempo stesso, il regolamento n. 3877/88 impone alla [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di vigilare, in tutti i procedimenti di gara, sul rispetto di vari obiettivi, tra i quali figura quello di «evitare la perturbazione del mercato». Orbene, valutando la legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] di non dar seguito ad un'aggiudicazione per il pericolo di perturbazione del mercato, la Corte ha appunto dichiarato che «il regolamento n. 3877/88 attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere discrezionale per valutare situazioni economiche complesse» (15). Lo stesso deve valere in relazione alla causa in esame. Di conseguenza, trattandosi di materie nelle quali le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale, e anche di decisioni che potrebbero risultare in seguito censurabili, decisioni del genere non comportano necessariamente la responsabilità della Comunità, in mancanza di un manifesto errore di valutazione da parte dell'istituzione (16). 30 Per quanto concerne l'asserita violazione degli artt. 1 e 6 del regolamento n. 3389/73, gli argomenti della ricorrente sono nuovi e devono essere quindi respinti. Infatti, «consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo ch'essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado» (17). 31 Peraltro, la particolare interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 3389/73 proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] non solo non può essere esattamente dedotta dal suo tenore, ma conduce anche a risultati manifestamente assurdi. Infatti, non ha alcun senso che il prezzo minimo fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per una determinata partita valga necessariamente per tutte le altre partite offerte nell'ambito di uno stesso procedimento di gara, dal momento che la qualità e le altre caratteristiche del prodotto possono essere molto varie, come si verifica nella pratica e come si è verificato, in particolare, nell'ambito della terza gara del caso di specie. Di conseguenza, questo quarto motivo deve seguire lo stesso destino dei precedenti e dev'essere respinto. E - Quinto motivo: violazione del principio del contraddittorio e del principio dell'uguaglianza degli strumenti processuali 32 Con tale motivo la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera al Tribunale di essersi basato esclusivamente sui documenti citati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta ai quesiti scritti del Tribunale per respingere gli argomenti da essa formulati quanto all'illegittimità della quarta gara e dell'aumento dell'importo della garanzia. Secondo la ricorrente, tenuto conto della data in cui tali documenti sono stati presentati e della complessità del loro contenuto, non sono stati rispettati i criteri del principio del contraddittorio e del principio della parità degli strumenti processuali, non essendole stata data la possibilità di verificare la veridicità delle informazioni così fornite. Inoltre, la risposta della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pervenuta nella cancelleria del Tribunale un giorno dopo la data limite che era stata fissata. 33 Senza che occorra appurare se il lasso di tempo trascorso tra la notifica alla ricorrente della risposta della [OSCURATO:PERSONA], che è pervenuta nella cancelleria del Tribunale il 15 aprile 1997, e l'udienza, svoltasi il 22 maggio seguente, sia stato sufficiente perché gli avvocati della [OSCURATO:PERSONA] potessero prendere conoscenza del suo contenuto e, se del caso, impugnarlo, è sufficiente osservare che la ricorrente ha avuto la possibilità di presentare, al più tardi all'udienza, le osservazioni ivi relative che avesse ritenuto opportune. Non avendolo fatto, e non avendo neanche chiesto il rinvio dell'udienza per poter esaminare con attenzione la risposta della [OSCURATO:PERSONA], e non avendo infine emesso riserve né formulato proteste, si deve considerare che essa ha acconsentito alla relativa brevità del termine di cui ha disposto, rinunciando a un'eventuale garanzia procedurale che avrebbe potuto basare, fondamentalmente, sulle esigenze di un procedimento in contraddittorio. Il ritardo nel deposito della risposta - che la ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] e che questa contesta - nella misura in cui non è provato che abbia avuto un'incidenza sui diritti della difesa - o, a tenore dell'art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, che rechi pregiudizio agli interessi della ricorrente - costituisce una questione meramente procedurale la cui conoscenza spetta esclusivamente al Tribunale. Non costituisce quindi materia atta a comportare l'annullamento della decisione di primo grado. Alla luce di tutto quanto esposto, va disatteso anche il quinto motivo. F - Sesto motivo: erronea valutazione degli argomenti della ricorrente relativi al principio della parità di trattamento e all'aumento della cauzione applicabile alla quarta gara 34 La ricorrente afferma che il Tribunale, esaminando separatamente la legittimità di ciascuna delle misure adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe tenuto conto del suo argomento diretto a dimostrare che il comportamento illegittimo dell'istituzione discendeva dall'insieme di dette misure. 35 [OSCURATO:PERSONA] assume che, conformemente al suo regolamento di procedura, il Tribunale può dare alle sue sentenze la struttura che reputi opportuna. Inoltre, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha dimostrato la legittimità di un esame congiunto dei vari atti oggetto del ricorso in esame, e non ha neanche spiegato in cosa consista il danno causatole dalla mancata adozione di tale punto di vista globale. 36 Secondo me, la ricorrente confonde la nozione di comportamento illegittimo e quella di danno. Come ricorda la [OSCURATO:PERSONA], la somma di un insieme di atti leciti non può comportare un'illegittimità, il che non si verifica necessariamente quanto al danno causato da una pluralità di atti. Infatti, un atto di per sé non dannoso può essere dannoso se collegato ad altri atti. Tuttavia, poiché il Tribunale si è limitato ad esaminare la questione della legittimità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], senza che dovesse accertare se ricorressero le altre condizioni della responsabilità extracontrattuale della Comunità (18), tale tipo di ragionamento non può essere fatto valere nell'ambito di un ricorso. 37 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai esposto gli elementi nuovi, atti a dimostrare l'illegittimità del comportamento dell'istituzione comunitaria, che sarebbero risultati da una valutazione d'insieme delle operazioni controverse. 38 Per tali motivi, anche il sesto motivo dev'essere respinto. G - Settimo motivo: violazione del regolamento n. 3389/73 39 Mediante quest'ultimo motivo la ricorrente fa valere che - a suo avviso - il Tribunale ha commesso un errore di diritto ammettendo, al punto 91 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a ridurre il termine fra la pubblicazione del bando di gara e la data limite per la presentazione delle offerte da 45 a 20 giorni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 3389/73, che stabilisce i procedimenti e le condizioni della messa in vendita dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento, costituisce una norma fondamentale di rango superiore. 40 Tale asserzione è del tutto infondata. L'art. 3 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 3389/73 fissava un periodo di 45 giorni fra il bando di gara e la data limite per la presentazione delle offerte. In previsione della quarta gara, tale termine è stato ridotto, anche per la [OSCURATO:PERSONA], a 20 giorni mediante la modifica del detto art. 3 in forza del regolamento (CEE) 15 febbraio 1990, n. 395, avente stesso rango nella gerarchia delle norme. Lex posterior derogat priori. Inoltre, come ha osservato il Tribunale, la detta modifica corrispondeva a ragioni obiettive e non discriminatorie (la necessità di vendere le partite secondo modalità accelerate prima di istituire la nuova organizzazione comune) e rientrava nell'ampio potere discrezionale riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito della politica agricola comune. Tale motivo dev'essere quindi considerato infondato e dev'essere respinto. Spese 41 In forza dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al ricorso in esame ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese. Di conseguenza, se i motivi addotti dalla ricorrente sono respinti o dichiarati irricevibili, come propongo, essa dev'essere condannata alle spese. Conclusione 42 Per le ragioni sopra esposte, propongo alla Corte di dichiarare irricevibili il secondo e il terzo motivo del ricorso, di respingere tutti gli altri motivi e di condannare la ricorrente alle spese. (1) - [OSCURATO:PERSONA]152/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II-2427). (2) - GU L 93, pag. 7. (3) - GU L 148, pag. 7. (4) - GU L 248, pag. 5. (5) - GU L 222, pag. 23. (6) - Cause riunite C-232/91 e C-233/91 (Racc. pag. I-5351). (7) - GU L 18, pag. 16. (8) - GU L 94, pag. 1. (9) - GU L 39, pag. 3. (10) - GU L 345, pag. 47. (11) - GU L 311, pag. 22. (12) - GU L 288, pag. 18. (13) - [OSCURATO:PERSONA]358/90, Compagnia italiana alcool/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-2457). (14) - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali in materia di smercio degli alcool ottenuti attraverso le distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento n. 822/87 e detenuti dagli enti d'intervento (GU L 346, pag. 7). (15) - Punto 42 della sentenza (Racc. pag. I-2503). Il corsivo è mio. (16) - Sentenza 11 marzo 1987, causa 27/85, Vandemoortele/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1129, punti 31-34). (17) - Sentenza 1_ giugno 1994, causa C-136/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-1981, punto 59). (18) - V. punto 109 della sentenza impugnata.
Sentenza Corte di giustizia UE/1999 — Fons Iuris — Fons Iuris