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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2023

Cassazione n. 17477/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10554-20122 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ROSAMARIA NICASTROgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 1202/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata il 27 / 10 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 / 6 / 20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 433/2017 della Commissione tributaria provinciale di G rosseto in rigetto del ricorso propostodalla società contribuente avverso avviso di rettifica della rendita catastaleproposta dalla società a mezzo DOCFA con riferimento a centrale geotermica, nella quale si affermava che concorrerebbero alla determinazione della rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente il processo produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi; la controricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con unicomotivo l’Agenzia delle entratedenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 18, comma 1, del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, degli artt. 1 e 2 R.D.29 luglio 1927, n. 1443, degli artt. 4 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 , dell’art. 1 quinquiesd.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv., e dell’art. 1, comma 244, legge D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 dicembre 2014, n. 190 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato che il valore dei pozzidi estrazione o reiniezione non devono essere inclusi nella rendita catastale dell’opificio relativo alla centrale elettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di una miniera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbe direttamente la norma speciale di esenzione;

1.2. le censure vanno disattese; 1.3.come già recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7322 del 13/03/2023), sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel 2016, all’esito di una d.o.c.f.a del contribuente del 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

1.4. occorre altresì evidenziare che, secondo le stesse allegazioni dell’Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass. 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass.20/01/2023 n. 1827;

1.5. invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica;

1.6. risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono versola superficie;1.7. rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione; il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore, ed a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile;

1.8. alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impiantifunzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass. 20/01/2023 n. 1827);

1.9. per completezzavainoltre osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione;

1.10. ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano;2.1.con il primo motivo di ricorso incidentale Enel denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione al secondo motivo d’appello circa « l’illegittimità dell'atto impugnato per erronea sovrastima dei costi determinata dall'inclusione di oneri aggiuntivi già ordinariamente compresi nella stima catastale e da un'erronea valutazione nel merito di tali oneri aggiuntivi ove previsti»; 2.2.con il secondo motivo di ricorso incidentale Enel denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione al terzomotivo d’appello circa «l’illegittimità dell'atto impugnato per erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione»;

2.3. con il terzo motivo di ricorso incidentale Enel denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione al quarto motivo d’appello circa «l'illegittimità dell'atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata dall'ufficio»;

2.4. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;

2.5. nella sentenza impugnata, invero, risultano ritualmente indicati i motivi di appello formulati dall’appellante e viene espressamente riportato che i suddetti motivi (secondo, terzo e quarto) erano stati proposti «in via subordinata» rispetto al primo motivo di appello relativo all’erronea «valorizzazione ai fini della determinazione della rendita dei pozzi di estrazione e reiniezione»; 2.6.la stessa ricorrente incidentale, nel trascrivere il secondo e terzo motivodi appello, indica che essi risultavano proposti «in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui ...(la Commissione tributaria regionale)... ritenesse di dover comprendere nella stima catastale anche il valore dei beni sopra citati» (pagg. 38 e 44 del controricorso), ed inoltre risulta accolto dalla Commissione tributaria regionale ilquarto motivo di appello «per la parte riferita al motivo sub. 1) ( l'esclusione dal computo della rendita dei pozzi minerari)», con ulteriore assorbimento « — in conseguenza dell'accoglimento del motivo sub 1 — per la parte riferita ai motivi sub. 2) e sub. 3)proposti solo in via subordinata»;2.7. la Società non ha dunque dimostrato di aver specificamente formulato, se non in via subordinata, ulteriori censure inerenti beni differenti dai pozzi di produzione e di reiniezione, con conseguente assorbimento dei suddetti motivi di gravame da parte della Commissione tributaria regionale, come dianzi illustrato;

3. sulla scortadi quanto sin qui illustrato, il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati;

4. le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante la parziale reciproca soccombenza e la novità delle questioni trattate P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10554-20122 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e ROSAMARIA NICASTROgiusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 1202/1/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella TOSCANA, depositata il 27 / 10 /20 21 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 / 6 / 20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entratepropone ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 433/2017 della Commissione tributaria provinciale di G rosseto in rigetto del ricorso propostodalla società contribuente avverso avviso di rettifica della rendita catastaleproposta dalla società a mezzo DOCFA con riferimento a centrale geotermica, nella quale si affermava che concorrerebbero alla determinazione della rendita varie componenti che caratterizzerebbero intrinsecamente il processo produttivo e costituirebbero parti essenziali della centrale, tra cui i pozzi di produzione e di reiniezione; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi; la controricorrente ha da ultimo depositato memoria illustrativa delle proprie ragioni [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con unicomotivo l’Agenzia delle entratedenuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 18, comma 1, del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, degli artt. 1 e 2 R.D.29 luglio 1927, n. 1443, degli artt. 4 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 , dell’art. 1 quinquiesd.l. 31 marzo 2005, n. 44, conv., e dell’art. 1, comma 244, legge D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 dicembre 2014, n. 190 e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente affermato che il valore dei pozzidi estrazione o reiniezione non devono essere inclusi nella rendita catastale dell’opificio relativo alla centrale elettrica geotermica atteso che essi non sarebbero pertinenza di una miniera, ma sua parte costitutiva, sicché ad essi si applicherebbe direttamente la norma speciale di esenzione; 1.2. le censure vanno disattese; 1.3.come già recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 7322 del 13/03/2023), sulla base di principi di diritto che il Collegio ritiene pienamente condivisibili, occorre premettere che gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio sono stati adottati nel 2016, all’esito di una d.o.c.f.a del contribuente del 2016, e sono, quindi, soggetti alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, precisando che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 1.4. occorre altresì evidenziare che, secondo le stesse allegazioni dell’Agenzia delle Entrate, i pozzi geotermici sono parti dell’impianto produttivo, come, del resto, già chiarito recentemente da questa Corte nelle pronunce di Cass. 15/09/2022, n. 27196 (in cui si è, però, fatto applicazione, ratione temporis, della disciplina previgente) e Cass.20/01/2023 n. 1827; 1.5. invero, i pozzi, inseriti in una centrale geotermica non sono funzionali all’attività estrattiva e, pertanto, allo sfruttamento di una miniera, bensì alla produzione di energia elettrica; 1.6. risultano, infatti, incontroverse in fatto le modalità di funzionamento di un impianto geotermico: i pozzi geotermici di estrazione hanno la funzione di intercettare, attraverso le fratture degli strati rocciosi, le acque riscaldate e i vapori provenienti dalle sorgenti di calore (ad esempio le risalite magmatiche a basse profondità e/o gli assottigliamenti della crosta terrestre) che salgono versola superficie;1.7. rileva, altresì, che il vapore erogato dai pozzi viene convogliato in tubazioni, chiamate vapordotti, ed inviato ad azionare una turbina, dove l'energia viene trasformata in energia meccanica di rotazione; l'asse della turbina è collegato al rotore dell'alternatore che, ruotando, trasforma l'energia meccanica in energia elettrica alternata, che viene trasmessa al trasformatore che, a sua volta, innalza il valore della tensione e la immette nella rete di distribuzione; il vapore in uscita dalla turbina riportato allo stato liquido in un condensatore, ed una torre di raffreddamento consente di raffreddare l'acqua prodotta dalla condensazione del vapore, ed a questo punto l'acqua fredda viene utilizzata nel condensatore, per abbassare la temperatura del vapore, oppure viene reiniettata nelle rocce profonde grazie ai pozzi di reiniezione, per iniziare un nuovo ciclo produttivo di energia rinnovabile; 1.8. alla luce di tali premesse si deve concludere che i pozzi geotermici, in quanto impiantifunzionali al ciclo produttivo, non rilevano, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini della stima catastale, in virtù della legge n. 208 del 2016, il cui obiettivo è quello di sottrarre dal carico impositivo del tributo locale il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo (in questo senso Cass. 20/01/2023 n. 1827); 1.9. per completezzavainoltre osservato che la circolare n. 6 del 2012, sebbene richiamata dalla legge di stabilità del 2015, è anteriore rispetto alla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), per cui, in base ai criteri della successione della legge nel tempo, non è risolutiva nella decisione della questione; 1.10. ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata è corretto, sebbene la stessa presenti un evidente errore di sussunzione del caso concreto, ricondotto erroneamente ad una norma non pertinente e, cioè, all’art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931, mentre i pozzi presenti nella centrale non sono pertinenze di una miniera, ma piuttosto parti inscindibili dell’impianto, alla cui funzione produttiva partecipano;2.1.con il primo motivo di ricorso incidentale Enel denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione al secondo motivo d’appello circa « l’illegittimità dell'atto impugnato per erronea sovrastima dei costi determinata dall'inclusione di oneri aggiuntivi già ordinariamente compresi nella stima catastale e da un'erronea valutazione nel merito di tali oneri aggiuntivi ove previsti»; 2.2.con il secondo motivo di ricorso incidentale Enel denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione al terzomotivo d’appello circa «l’illegittimità dell'atto impugnato per erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni in contestazione»; 2.3. con il terzo motivo di ricorso incidentale Enel denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., omessa pronuncia in relazione al quarto motivo d’appello circa «l'illegittimità dell'atto impugnato per infondatezza nel merito della rendita catastale rettificata dall'ufficio»; 2.4. le doglianze, da esaminare congiuntamente, vanno disattese; 2.5. nella sentenza impugnata, invero, risultano ritualmente indicati i motivi di appello formulati dall’appellante e viene espressamente riportato che i suddetti motivi (secondo, terzo e quarto) erano stati proposti «in via subordinata» rispetto al primo motivo di appello relativo all’erronea «valorizzazione ai fini della determinazione della rendita dei pozzi di estrazione e reiniezione»; 2.6.la stessa ricorrente incidentale, nel trascrivere il secondo e terzo motivodi appello, indica che essi risultavano proposti «in via subordinata, e nella denegata ipotesi in cui ...(la Commissione tributaria regionale)... ritenesse di dover comprendere nella stima catastale anche il valore dei beni sopra citati» (pagg. 38 e 44 del controricorso), ed inoltre risulta accolto dalla Commissione tributaria regionale ilquarto motivo di appello «per la parte riferita al motivo sub. 1) ( l'esclusione dal computo della rendita dei pozzi minerari)», con ulteriore assorbimento « — in conseguenza dell'accoglimento del motivo sub 1 — per la parte riferita ai motivi sub. 2) e sub. 3)proposti solo in via subordinata»;2.7. la Società non ha dunque dimostrato di aver specificamente formulato, se non in via subordinata, ulteriori censure inerenti beni differenti dai pozzi di produzione e di reiniezione, con conseguente assorbimento dei suddetti motivi di gravame da parte della Commissione tributaria regionale, come dianzi illustrato; 3. sulla scortadi quanto sin qui illustrato, il ricorso principale e quello incidentale devono essere rigettati; 4. le spese di lite possono essere integralmente compensate, stante la parziale reciproca soccombenza e la novità delle questioni trattate P.Q.M. La Corte rigettail ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso
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