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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 32892/2024

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ronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sull’istanza relativa al ricorso iscritto al n. 15667/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 16968/2024 pubblicata il 19/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - con istanza depositata in data 21 giugno 2024 l'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato l’omissione della decisione di questa Corte, Sez.

V, ord. n. 16968/2024 del 19/06/2024, sollecitando la correzione ex officio dell’errore materiale nella parte in cui, in dispositivo, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, condannava quest’ultima al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa ed esborsi per euro 200,00, senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario, che ne aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.; Considerato che: - va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017); le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); - l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nelle conclusioni precisate nella memoria ex art. 380.1-bisc.p.c., mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; - pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, dopo le parole “oltre ad esborsi per € 200,00”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); visto l’art. 391-bis c.p.c.; P. Q. M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 16968/2024 depositata il 19/06/2024 venga corretta a ggiungendo nel dispositivo , a pagina 5, dopo le parole “oltre ad esborsi per € 200,00”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”; Dispone che le correzioni siano annotate, a cura dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sull’istanza relativa al ricorso iscritto al n. 15667/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 16968/2024 pubblicata il 19/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con istanza depositata in data 21 giugno 2024 l'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha segnalato l’omissione della decisione di questa Corte, Sez. V, ord. n. 16968/2024 del 19/06/2024, sollecitando la correzione ex officio dell’errore materiale nella parte in cui, in dispositivo, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, condannava quest’ultima al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.100,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa ed esborsi per euro 200,00, senza disporre la distrazione delle spese in favore dell’avvocato medesimo, dichiaratosi antistatario, che ne aveva avanzato richiesta ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ.; Considerato che: - va osservato che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017); le Sezioni Unite di questa Corte, nel ribadire che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, hanno inoltre precisato che il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (ord. n. 31033 del 2019; da ultimo, Cass. sez. 6-5, n. 26470 del 2022); - l’ordinanza è effettivamente affetta da errore materiale in quanto la richiesta di distrazione delle spese era stata avanzata nelle conclusioni precisate nella memoria ex art. 380.1-bisc.p.c., mentre nulla si rinviene in tal senso in dispositivo; - pertanto, deve procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella suddetta ordinanza, aggiungendo, nel dispositivo a pagina 5, dopo le parole “oltre ad esborsi per € 200,00”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”; - non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 12184 del 2020); visto l’art. 391-bis c.p.c.; P. Q. M. dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 16968/2024 depositata il 19/06/2024 venga corretta a ggiungendo nel dispositivo , a pagina 5, dopo le parole “oltre ad esborsi per € 200,00”, le parole “con distrazione delle spese in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”; Dispone che le correzioni siano annotate, a cura dell
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