Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 marzo 2026

Cassazione n. 33678/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te d'appello di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con provvedimento depositato i 10/3/2026, la Corte d’appello di Potenzaha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalG.i.p. presso il Tribunale di Matera in favore di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha revocato il decreto di liquidazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Capasso, del foro di Napoli, delle competenze professionali spettanti, qualedifensore dell’imputato, in relazione all’attività svolta in grado di appello.2.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesadi [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di doglianza.I) Violazione di legge in relazione agli artt. 76 e 92 d.P.R. 115/92 per averela Corte d’appello di Potenza ritenuto che il ricorrente, negli anni 2022, 2023 e2024 avesse superato i limiti di reddito previsti dal citato articolo 76, sull’erroneopresupposto che egli convivesse con altri familiari.Negli anni successivi al 2019, precisa la difesa, il richiedente era unicocomponente della famiglia anagrafica, come risulta dalla certificazione prodottarelativa all’anno 2024.

Pertanto, ai fini della determinazione del redditovalutabile per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avrebbe dovutoessere calcolato il solo reddito del richiedente.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha concluso per la trasmissione degli atti al Presidente della Corted’appello di Potenza, previa riqualificazione dell’impugnazione in opposizione exart. 99 d.P.R. 115/2002.4.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, come, secondo giurisprudenzacostante di questa Corte di legittimità in tema di patrocinio a spese dello Stato(cfr. Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv.282573; Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013, Begiqi, Rv. 255816), avverso ilprovvedimento di revoca ex officio del decreto di ammissione (revoca checostituisce espressione del potere di autotutela della P.A.) non sia ammesso ilricorso per saltum in Cassazione, bensì il reclamo davanti allo stesso Ufficiogiudiziario che ha emesso il provvedimento.

Il ricorso per saltum è inveceesperibile allorché la revoca sia avvenuta a seguito di richiesta provenientedall’Ufficio finanziario.Nel caso in esame la revoca non è avvenuta su richiesta dell’Ufficiofinanziario, ma a seguito di accertamenti disposti dal giudice.Il presente ricorso deve essere pertanto qualificato come opposizione, aisensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, e gli atti vanno trasmessi al Presidentedella Corte d’appello di Potenza.

P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n.115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appellodi Potenza.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di PotenzaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMOTIVI DELLA DECISIONE1. Con provvedimento depositato i 10/3/2026, la Corte d’appello di Potenzaha revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dalG.i.p. presso il Tribunale di Matera in favore di [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha revocato il decreto di liquidazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Capasso, del foro di Napoli, delle competenze professionali spettanti, qualedifensore dell’imputato, in relazione all’attività svolta in grado di appello.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesadi [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi di doglianza.I) Violazione di legge in relazione agli artt. 76 e 92 d.P.R. 115/92 per averela Corte d’appello di Potenza ritenuto che il ricorrente, negli anni 2022, 2023 e2024 avesse superato i limiti di reddito previsti dal citato articolo 76, sull’erroneopresupposto che egli convivesse con altri familiari.Negli anni successivi al 2019, precisa la difesa, il richiedente era unicocomponente della famiglia anagrafica, come risulta dalla certificazione prodottarelativa all’anno 2024. Pertanto, ai fini della determinazione del redditovalutabile per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avrebbe dovutoessere calcolato il solo reddito del richiedente.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoriascritta, ha concluso per la trasmissione degli atti al Presidente della Corted’appello di Potenza, previa riqualificazione dell’impugnazione in opposizione exart. 99 d.P.R. 115/2002.4. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, come, secondo giurisprudenzacostante di questa Corte di legittimità in tema di patrocinio a spese dello Stato(cfr. Sez. 4, Ordinanza n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello, Rv.282573; Sez. 4, n. 18592 del 19/3/2013, Begiqi, Rv. 255816), avverso ilprovvedimento di revoca ex officio del decreto di ammissione (revoca checostituisce espressione del potere di autotutela della P.A.) non sia ammesso ilricorso per saltum in Cassazione, bensì il reclamo davanti allo stesso Ufficiogiudiziario che ha emesso il provvedimento. Il ricorso per saltum è inveceesperibile allorché la revoca sia avvenuta a seguito di richiesta provenientedall’Ufficio finanziario.Nel caso in esame la revoca non è avvenuta su richiesta dell’Ufficiofinanziario, ma a seguito di accertamenti disposti dal giudice.Il presente ricorso deve essere pertanto qualificato come opposizione, aisensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, e gli atti vanno trasmessi al Presidentedella Corte d’appello di Potenza. P.Q.MQualificata l'impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n.115/2002, dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Corte di appellodi Potenza.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 33678/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris