CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 39391/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];/ lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, emessa il 30 settembre 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, per quanto qui interessa, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati separatamente giudicati con le sentenze di cui appresso: 1) sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 aprile 2020, irrevocabile il 2 febbraio 2022, di riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 17 maggio 2018, per i reati di cui agli artt. 74, 73 D.P.R.309/90, commessi in Mondragone da agosto 2014 ad aprile 2015; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 novembre 2017, irrevocabile il 15 ottobre 2020, di riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 11 dicembre 2015, per i reati di cui agli artt. 416- bis, 629, 628 cod. pen. e violazione della disciplina sulle armi, commessi in Mondragone fino al 27 gennaio 2015; 3) sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 aprile 2020, irrevocabile il 16 giugno 2021, di conferma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 17 maggio 2018, per i reati di cui all'art. 629 cod. pen. e in materia di violazione della disciplina sulle armi, commessi in Mondragone dal 2014 al gennaio 2015; 4) sentenza della Corte di appello di Napoli del 12 febbraio 2019, irrevocabile il 15 giugno 2021, di riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 30 maggio 2017 per i reati di cui agli artt. 56, 575 e 629 cod. pen., 74 D.P.R. 309/90, e in materia di violazione della disciplina sulle armi, commessi fino al luglio 2014. A ragione della decisione il giudice dell'esecuzione ha valorizzato l'aspecificità della istanza, stigmatizzando la mancata allegazione di elementi dai quali inferire la preventiva, unitaria deliberazione. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, adducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen e 671 cod. proc. pen, nonché vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare i plurimi elementi indicativi di una comune preordinazione dei reati e censura la diversità di trattamento della propria posizione processuale rispetto a quella della moglie, [OSCURATO:PERSONA], e del figlio Agostino, nei riguardi dei quali è stato riconosciuto il vincolo della continuazione.Segnala, inoltre, quali elementi dirimenti per l'accoglimento della richiesta, l'avvenuto riconoscimento della continuazione interna da parte del giudice della cognizione tra il reato associativo e i reati fine di cui alla sentenza sub 4), e la sovrapponibilità temporale delle condotte oggetto dell'odierna istanza. Osserva, in particolare, che il reato di cui all'art. 416-bis di cui alla sentenza sub 2) è stato commesso fino al 27 gennaio 2015 e, dunque, in un segmento temporale parzialmente sovrapponibile al periodo di partecipazione (dal 2014 al gennaio 2015) all'associazione mafiosa di riferimento di cui alla sentenza sub 3), nonché a quello di contestazione del medesimo reato, fino a luglio 2014, data di cessazione della permanenza del reato associativo giudicato con la sentenza sub 4). 2. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni che s'indicano di seguito. 2. Come segnalato dal ricorrente e riscontrato negli atti, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del merito, nella sentenza riportata sub 2) ha già ritenuto unificate ex art. 81 cod. pen. il reato associativo e più condotte di estorsione e violazione della disciplina sulle armi, commessi fino al 27 gennaio 2015. I fatti con riferimento ai quali l'istante invoca il riconoscimento dell'istituto della continuazione riguardano, dunque, reati in materia di violazione della disciplina sulle armi ed estorsione, giudicate con le sentenze sub 3) e 4), commessi nello stesso arco temporale suindicato. Ciò posto, va in questa sede riaffermato il principio, espresso in sede di legittimità, secondo il quale il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizione ovvero di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781). Da tale principio discende che, sebbene ai pregressi provvedimenti che abbiano riconosciuto il vincolo della continuazione non possa riconoscersi alcun carattere vincolante con riferimento alla deliberazione sull'istanza ex art. 671 cod.proc. pen. proposta dal condannato, anche in considerazione della diversità e maggiore ampiezza del petItum, e sebbene la continenza temporale non implichi ex se il riconoscimento della continuazione, nondimeno la già ritenuta sussistenza del disegno unitario che ricomprende reati cronologicamente prossimi ad altri separatamente giudicati non può essere totalmente ignorata dal giudice dell'esecuzione, che, sia pure in piena libertà di giudizio, con tale precedente valutazione e con la relativa ratio decidendi è tenuto comunque a confrontarsi, salvo discostarsene, motivatamente, in relazione al complessivo quadro delle circostanze di fatto e giuridiche emergenti dai provvedimenti giudiziali dedotti nel nuovo procedimento e potendo pervenire anche ad un accoglimento soltanto parziale della domanda quanto ai reati maturati in un contesto unitario, di più ravvicinata consumazione e commessi nel medesimo ambito spaziale. 3. Ai superiori, condivisi principi l'ordinanza impugnata non si è attenuta, sicché s'impone l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (Corte cost. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo esame dell'istanza da condursi in piena libertà, ma alla luce dei rilievi sopra formulati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza imp