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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27677/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali parti civili costituite, ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 8 febbraio 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] deliberata con sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 15 gennaio 2019, in relazione a imputazione di omicidio colposo (art. 589, comma 2, cod.pen.) contestato come commesso il 26 gennaio 2011, con violazione di norme sulla circolazione stradale, in danno di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Oggetto del processo é un sinistro stradale verificatosi in [OSCURATO:PERSONA] sulla strada statale 106-bis, e consistito nell'impatto fra l'autocarro condotto dal [OSCURATO:PERSONA] e l'autovettura condotta dalla Tridico.

All'imputato é addebitato di avere cagionato l'urto in violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, Cod.

Strada, procedendo a velocità eccessiva (circa 78 kmh), così da non porre in essere alcuna manovra di emergenza per arrestare il mezzo, mentre la Tridico, alla guida della sua autovettura, procedendo in senso contrario, invadeva l'opposta corsia di marcia, con conseguente violento urto fra i due veicoli, che cagionava il decesso della Tridico, sbalzata fuori della sua autovettura.

1.2. Nel confermare la statuizione assolutoria, in risposta alle doglianze delle parti civili appellanti, la Corte catanzarese ha sostanzialmente accreditato le valutazioni del consulente del pubblico ministero che, in primo grado, pur a fronte del dato costituito dal superamento del limite di velocità di 70 kmh (tramite il disco cronotachigrafo si é accertato che l'autoarticolato del [OSCURATO:PERSONA] procedeva a 78 kmh), ha escluso che il rispetto del limite di velocità avrebbe evitato le tragiche conseguenze dello scontro ed ha altresì precisato, che sulla base dell'accertamento del punto d'urto, non é emerso che l'autocarro del [OSCURATO:PERSONA] non tenesse sufficientemente la destra, atteso che l'imputato procedeva regolarmente al centro della propria carreggiata; le testimonianze raccolte in ordine al sinistro avevano confermato la dinamica ricostruita dallo stesso consulente del P.M..

Sono state valorizzate in particolare le modalità di guida della vittima, la quale invadeva improvvisamente la corsia di marcia del [OSCURATO:PERSONA], così ponendosi quale unico elemento causale dell'impatto.

2. I ricorsi delle suddette parti civili, articolati in unico atto sottoscritto dal loro difensore, si incentrano su due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo gli esponenti lamentano violazione di legge, anche con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione in riferimento alle risultanze dibattimentali e alla valutazione delle prove: oggetto di censura sono, in particolare, le argomentazioni concernenti la velocità dell'autoarticolato del [OSCURATO:PERSONA] come stimata dal consulente tecnico del P.M., che superava sia pur di poco il limite dei 70 kmh e che, comunque, era inadeguata all'orario notturno, allo stato dei luoghi, nonché alle caratteristiche e al carico dell'autocarro; inoltre, sulla base delle valutazioni del consulente di parte civile, i ricorrenti deducono che il veicolo dell'imputato non poteva procedere così in prossimità della linea di mezzeria, atteso che sul proprio lato destro esso aveva almeno 4 metri disponibili di carreggiata; se, invece, il [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una velocità più consona, avrebbe potuto avvistare tempestivamente la manovra della Tridico, arrestare prima il proprio veicolo ed evitare l'impatto.

Si censura poi l'adesione della Corte di merito, come già del giudice di primo grado, alle valutazioni del consulente del P.M., nonché alle deposizioni dei testi Accurso e Biamonte, di cui i ricorrenti denunciano l'inattendibilità per avere riferito circostanze inspiegabili con l'immediatezza dell'urto cui essi affermano di aver assistito da distanza ravvicinata (la presenza di detriti sull'asfalto).

2.2. Con il secondo motivo gli esponenti denunciano la mancata adesione alla richiesta di prova peritale da loro avanzata con l'atto d'appello, avuto riguardo al contrasto tra le valutazioni dei consulenti del P.M. e delle stesse parti civili e all'assenza di motivazione sul punto da parte della Corte di merito.

3. La difesa delle parti civili, in replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale della Corte, ha fatto pervenire nota e conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi; dal canto suo, la difesa dell'imputato ha fatto pervenire memoria con cui chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi e sollecita la Corte a valutare le parcelle relative ai tre gradi di giudizio, pronunciandosi sull'idoneità; e quella della [OSCURATO:SOCIETA]., responsabile civile, ha fatto pervenire atto di costituzione, con una nota in cui denuncia l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili, sollecitando la conferma della condanna e la pronuncia sulle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I due motivi di doglianza, attinenti a due aspetti apparentemente diversi ma in parte sovrapponibili, possono essere congiuntamente trattati.

Si tratta in ambedue i casi di motivi inammissibili, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), nonché protesi nell'essenziale a sollecitare in questa sede una rivalutazione alternativa delle risultanze probatorie piuttosto che a dimostrarne l'illogicità o la contraddittorietà, laddove é noto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (fra le tante vds.

Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

1.1. A fronte delle doglianze in esame, l'ordito motivazionale della pronunzia impugnata si appalesa del tutto esente da contraddittorietà e da illogicità manifeste: sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro basata su un vaglio accurato e ben argomentato delle indicazioni del consulente tecnico del P.M., la Corte territoriale ha cura di individuare in modo puntuale i fattori eziologicamente rilevanti, tra cui assume rilievo fondamentale ed esclusivo l'improvvisa perdita di controllo dell'autovettura da parte della vittima, che invase l'opposta corsia di marcia e andò a impattare contro l'autocarro del [OSCURATO:PERSONA], il quale comunque era ampiamente all'interno della propria corsia e sicuramente non a ridosso della linea di mezzeria; per contro, non solo é risultato provato che la velocità dell'autocarro condotto dall'imputato fosse di poco superiore ai 70 knnh, ma appare altresì logicamente corretta la valutazione della Corte territoriale laddove esclude che tale fattore abbia avuto rilevanza decisiva nel caso di specie, atteso che, quand'anche il [OSCURATO:PERSONA] avesse condotto l'autoarticolato a una velocità rientrante nei limiti previsti, l'urto non sarebbe stato verosimilmente evitato ed avrebbe avuto lo stesso esito letale: di tal che, rispetto alla violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, Cod.

Strada, difetta nella specie la causalità della colpa, intesa come configurabilità del nesso eziologico tra la violazione della regola cautelare e l'evento che detta regola era volta a prevenire ed evitare.

E' risultato invece provato che - come si é detto - l'autocarro al momento dell'urto era comunque sicuramente ben all'interno della propria porzione di carreggiata e che viceversa la vettura della Tridico era uscita improvvisamente dalla propria; il contenuto delle doglianze sul punto appare fondato su assunti accuratamente vagliati nel giudizio di merito, atteso che il ragionamento controfattuale sviluppato dai ricorrenti (secondo i quali l'incidente sarebbe stato evitato se il [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una velocità più bassa e fosse stato in grado di fermarsi prima) cozza contro la circostanza, oggettivamente acclarata e sicuramente determinante, che fu la Tridico a invadere l'opposta semicarreggiata ove si trovava l'autocarro dell'odierno imputato, e dove poi avvenne l'urto (in proposito, per un'analoga vicenda, Sez. 4, Sentenza n. 54482 del 29/11/2016, PP.CC . c.

Siracusano, non massimata).

1.2. Parimenti, risultano prive di pregio le critiche mosse alla motivazione della sentenza in ordine alla scelta, da parte della Corte di merito, del percorso argomentativo basato sulle valutazioni dei testimoni oculari - della cui attendibilità non é questa la sede per discutere - e ritenuto più convincente in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Invero, da un lato, deve constatarsi che la motivazione della sentenza impugnata rende adeguatamente ragione di detta scelta all'esito delle diverse valutazioni operate dal consulente nominato dal P.M. e dal consulente di parte civile; dall'altro, occorre ricordare che, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione é costituito dalla motivazione che la giustifica.

Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito (ex multis yds.

Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239021).

1.3. Per quanto più specificamente concerne la mancata adesione della Corte di merito alla sollecitazione a nominare un perito, di cui al secondo motivo di ricorso, si rammenta che l'obbligo della motivazione circa l'adempimento da parte del giudice di appello del "dovere discrezionale" di disporre su singoli punti ovvero sull'intera acquisizione probatoria, una più o meno ampia rinnovazione dell'indagine si pone in rapporto all'inevitabile intreccio che viene a determinarsi tra prove già acquisite (che si presumono complete) e valutazione che ne dà il giudice, nel senso che il giudizio di inconsistenza delle censure mosse dalle parti, e/o di marginalità della materia che ne é stata fatta oggetto, non può che essere almeno in parte implicito alla valutazione del giudice circa la completezza del materiale probatorio nella sua disponibilità, sicché non può ritenersi esigibile in tal caso una motivazione aggiuntiva rispetto a quella che viene utilizzata per dimostrare l'affidabilità del detto materiale, e quindi la completezza dell'istruttoria (Sez. 1, Sentenza n. 320 del 17/12/1991, dep. 1992, Sacco e altri Rv. 191099).

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen., in favore del solo responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate come da dispositivo (non anche dell'imputato, che non risulta aver formulato specifica richiesta in proposito: cfr. Sez. 5, Sentenza n. 28709 del 29/04/2015, Pagliara, Rv. 264852).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal respo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali parti civili costituite, ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 8 febbraio 2021, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] deliberata con sentenza del Tribunale di Castrovillari in data 15 gennaio 2019, in relazione a imputazione di omicidio colposo (art. 589, comma 2, cod.pen.) contestato come commesso il 26 gennaio 2011, con violazione di norme sulla circolazione stradale, in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Oggetto del processo é un sinistro stradale verificatosi in [OSCURATO:PERSONA] sulla strada statale 106-bis, e consistito nell'impatto fra l'autocarro condotto dal [OSCURATO:PERSONA] e l'autovettura condotta dalla Tridico. All'imputato é addebitato di avere cagionato l'urto in violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, Cod. Strada, procedendo a velocità eccessiva (circa 78 kmh), così da non porre in essere alcuna manovra di emergenza per arrestare il mezzo, mentre la Tridico, alla guida della sua autovettura, procedendo in senso contrario, invadeva l'opposta corsia di marcia, con conseguente violento urto fra i due veicoli, che cagionava il decesso della Tridico, sbalzata fuori della sua autovettura. 1.2. Nel confermare la statuizione assolutoria, in risposta alle doglianze delle parti civili appellanti, la Corte catanzarese ha sostanzialmente accreditato le valutazioni del consulente del pubblico ministero che, in primo grado, pur a fronte del dato costituito dal superamento del limite di velocità di 70 kmh (tramite il disco cronotachigrafo si é accertato che l'autoarticolato del [OSCURATO:PERSONA] procedeva a 78 kmh), ha escluso che il rispetto del limite di velocità avrebbe evitato le tragiche conseguenze dello scontro ed ha altresì precisato, che sulla base dell'accertamento del punto d'urto, non é emerso che l'autocarro del [OSCURATO:PERSONA] non tenesse sufficientemente la destra, atteso che l'imputato procedeva regolarmente al centro della propria carreggiata; le testimonianze raccolte in ordine al sinistro avevano confermato la dinamica ricostruita dallo stesso consulente del P.M.. Sono state valorizzate in particolare le modalità di guida della vittima, la quale invadeva improvvisamente la corsia di marcia del [OSCURATO:PERSONA], così ponendosi quale unico elemento causale dell'impatto. 2. I ricorsi delle suddette parti civili, articolati in unico atto sottoscritto dal loro difensore, si incentrano su due motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo gli esponenti lamentano violazione di legge, anche con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà della motivazione in riferimento alle risultanze dibattimentali e alla valutazione delle prove: oggetto di censura sono, in particolare, le argomentazioni concernenti la velocità dell'autoarticolato del [OSCURATO:PERSONA] come stimata dal consulente tecnico del P.M., che superava sia pur di poco il limite dei 70 kmh e che, comunque, era inadeguata all'orario notturno, allo stato dei luoghi, nonché alle caratteristiche e al carico dell'autocarro; inoltre, sulla base delle valutazioni del consulente di parte civile, i ricorrenti deducono che il veicolo dell'imputato non poteva procedere così in prossimità della linea di mezzeria, atteso che sul proprio lato destro esso aveva almeno 4 metri disponibili di carreggiata; se, invece, il [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una velocità più consona, avrebbe potuto avvistare tempestivamente la manovra della Tridico, arrestare prima il proprio veicolo ed evitare l'impatto. Si censura poi l'adesione della Corte di merito, come già del giudice di primo grado, alle valutazioni del consulente del P.M., nonché alle deposizioni dei testi Accurso e Biamonte, di cui i ricorrenti denunciano l'inattendibilità per avere riferito circostanze inspiegabili con l'immediatezza dell'urto cui essi affermano di aver assistito da distanza ravvicinata (la presenza di detriti sull'asfalto). 2.2. Con il secondo motivo gli esponenti denunciano la mancata adesione alla richiesta di prova peritale da loro avanzata con l'atto d'appello, avuto riguardo al contrasto tra le valutazioni dei consulenti del P.M. e delle stesse parti civili e all'assenza di motivazione sul punto da parte della Corte di merito. 3. La difesa delle parti civili, in replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale della Corte, ha fatto pervenire nota e conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi; dal canto suo, la difesa dell'imputato ha fatto pervenire memoria con cui chiede dichiararsi inammissibili i ricorsi e sollecita la Corte a valutare le parcelle relative ai tre gradi di giudizio, pronunciandosi sull'idoneità; e quella della [OSCURATO:SOCIETA]., responsabile civile, ha fatto pervenire atto di costituzione, con una nota in cui denuncia l'inammissibilità dei ricorsi delle parti civili, sollecitando la conferma della condanna e la pronuncia sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di doglianza, attinenti a due aspetti apparentemente diversi ma in parte sovrapponibili, possono essere congiuntamente trattati. Si tratta in ambedue i casi di motivi inammissibili, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), nonché protesi nell'essenziale a sollecitare in questa sede una rivalutazione alternativa delle risultanze probatorie piuttosto che a dimostrarne l'illogicità o la contraddittorietà, laddove é noto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (fra le tante vds. Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 1.1. A fronte delle doglianze in esame, l'ordito motivazionale della pronunzia impugnata si appalesa del tutto esente da contraddittorietà e da illogicità manifeste: sulla base della ricostruzione della dinamica del sinistro basata su un vaglio accurato e ben argomentato delle indicazioni del consulente tecnico del P.M., la Corte territoriale ha cura di individuare in modo puntuale i fattori eziologicamente rilevanti, tra cui assume rilievo fondamentale ed esclusivo l'improvvisa perdita di controllo dell'autovettura da parte della vittima, che invase l'opposta corsia di marcia e andò a impattare contro l'autocarro del [OSCURATO:PERSONA], il quale comunque era ampiamente all'interno della propria corsia e sicuramente non a ridosso della linea di mezzeria; per contro, non solo é risultato provato che la velocità dell'autocarro condotto dall'imputato fosse di poco superiore ai 70 knnh, ma appare altresì logicamente corretta la valutazione della Corte territoriale laddove esclude che tale fattore abbia avuto rilevanza decisiva nel caso di specie, atteso che, quand'anche il [OSCURATO:PERSONA] avesse condotto l'autoarticolato a una velocità rientrante nei limiti previsti, l'urto non sarebbe stato verosimilmente evitato ed avrebbe avuto lo stesso esito letale: di tal che, rispetto alla violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, Cod. Strada, difetta nella specie la causalità della colpa, intesa come configurabilità del nesso eziologico tra la violazione della regola cautelare e l'evento che detta regola era volta a prevenire ed evitare. E' risultato invece provato che - come si é detto - l'autocarro al momento dell'urto era comunque sicuramente ben all'interno della propria porzione di carreggiata e che viceversa la vettura della Tridico era uscita improvvisamente dalla propria; il contenuto delle doglianze sul punto appare fondato su assunti accuratamente vagliati nel giudizio di merito, atteso che il ragionamento controfattuale sviluppato dai ricorrenti (secondo i quali l'incidente sarebbe stato evitato se il [OSCURATO:PERSONA] avesse tenuto una velocità più bassa e fosse stato in grado di fermarsi prima) cozza contro la circostanza, oggettivamente acclarata e sicuramente determinante, che fu la Tridico a invadere l'opposta semicarreggiata ove si trovava l'autocarro dell'odierno imputato, e dove poi avvenne l'urto (in proposito, per un'analoga vicenda, Sez. 4, Sentenza n. 54482 del 29/11/2016, PP.CC . c. Siracusano, non massimata). 1.2. Parimenti, risultano prive di pregio le critiche mosse alla motivazione della sentenza in ordine alla scelta, da parte della Corte di merito, del percorso argomentativo basato sulle valutazioni dei testimoni oculari - della cui attendibilità non é questa la sede per discutere - e ritenuto più convincente in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Invero, da un lato, deve constatarsi che la motivazione della sentenza impugnata rende adeguatamente ragione di detta scelta all'esito delle diverse valutazioni operate dal consulente nominato dal P.M. e dal consulente di parte civile; dall'altro, occorre ricordare che, atteso il principio della libertà di convincimento del giudice e della insussistenza di un regime di prova legale, il presupposto della decisione é costituito dalla motivazione che la giustifica. Ne consegue che il giudice può scegliere, tra le varie tesi prospettate dai periti e dai consulenti di parte, quella che maggiormente ritiene condivisibile, purché illustri le ragioni della scelta operata (anche per rapporto alle altre prospettazioni che ha ritenuto di disattendere) in modo accurato attraverso un percorso logico congruo che il giudice di legittimità non può sindacare nel merito (ex multis yds. Sez. 4, Sentenza n. 46359 del 24/10/2007, Antignani, Rv. 239021). 1.3. Per quanto più specificamente concerne la mancata adesione della Corte di merito alla sollecitazione a nominare un perito, di cui al secondo motivo di ricorso, si rammenta che l'obbligo della motivazione circa l'adempimento da parte del giudice di appello del "dovere discrezionale" di disporre su singoli punti ovvero sull'intera acquisizione probatoria, una più o meno ampia rinnovazione dell'indagine si pone in rapporto all'inevitabile intreccio che viene a determinarsi tra prove già acquisite (che si presumono complete) e valutazione che ne dà il giudice, nel senso che il giudizio di inconsistenza delle censure mosse dalle parti, e/o di marginalità della materia che ne é stata fatta oggetto, non può che essere almeno in parte implicito alla valutazione del giudice circa la completezza del materiale probatorio nella sua disponibilità, sicché non può ritenersi esigibile in tal caso una motivazione aggiuntiva rispetto a quella che viene utilizzata per dimostrare l'affidabilità del detto materiale, e quindi la completezza dell'istruttoria (Sez. 1, Sentenza n. 320 del 17/12/1991, dep. 1992, Sacco e altri Rv. 191099). 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen., in favore del solo responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA]., liquidate come da dispositivo (non anche dell'imputato, che non risulta aver formulato specifica richiesta in proposito: cfr. Sez. 5, Sentenza n. 28709 del 29/04/2015, Pagliara, Rv. 264852). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dal respo
Sentenza Cassazione n. 27677/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris