CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33784/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];jRG 12750-2026 - Udienza del 17/06/202.6_r_Consigliereorre Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di minaccia. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica del fatto contestato sub art. 612 cod. pen. — è inammissibile in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art.131bis cod. pen. —è aspecifico in quanto non si confronta con la seconda ratio decidendi del provvedimento impugnato, ossia la presenza, nel curriculum delinquenziale del ricorrente, di precedenti reiterati e "specifici", aggettivo che, nella forma plurale, significa che l'imputato era stato condannato per almeno due reati della stessa indole, dato ostativo all'accesso al proscioglimento invocato. Considerato, a quest'ultimo riguardo, che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, hanno ribadito un concetto già accreditato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M