CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14677/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22422/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] F.M. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, via Ombrone, 14 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e Claudio di Pietropaolo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, piazza Adriana, 15 - controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Milano, n. 8801/2015, depositato il 17 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22422/2015 Numero sezionale 851/2022 Numero di raccolta generale 14677/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 - la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano, depositato il 17 luglio 2015, di reiezione dell’opposizione dalla medesima proposta avverso lo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella parte in cui non includeva il suo credito espresso dai saldi di due conti correnti; - il giudice di appello ha disatteso l’opposizione della banca in ragione della mancata produzione in giudizio di tutti gli estratti conto relativi all’intero periodo di vigenza dei rapporti contrattuali, evidenziando l’impossibilità di trarre elementi di prova dalle scritture contabili della società fallita; - il ricorso è affidato a tre motivi; - resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio, per aver il decreto impugnato omesso di considerare che la banca aveva prodotto in giudizio tutti gli estratti dei conti correnti posti a fondamento della domanda, in allegato alla relazione tecnica depositata; - il motivo è inammissibile; - parte ricorrente afferma di aver provveduto alla produzione in giudizio di tale documentazione «quali allegati A e D della relazione tecnica … redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e prodotta quale doc. 15 della memoria autorizzata … depositata telematicamente in data 20 aprile 2015»; - orbene, si osserva che, in tema di opposizione allo stato passivo, l’art. 99, secondo comma, n. 4, l.fall., stabilisce che il relativo ricorso deve contenere «a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti»; 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22422/2015 Numero sezionale 851/2022 Numero di raccolta generale 14677/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 - l’atto introduttivo del giudizio segna, dunque, il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori e la produzione di documenti (cfr., in tema, Cass., ord., 13 settembre 2017, n. 21201); - pertanto, le doglianze formulate dalla ricorrente si presentano prive di concludenza, in quanto la documentazione asseritamente non esaminata dal Tribunale non avrebbe comunque potuto essere utilizzata ai fini della decisione poiché tardivamente prodotta in giudizio; - con il secondo motivo la banca deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver il Tribunale escluso che la parte avesse offerto dimostrazione del credito vantato in ragione della mancata produzione in giudizio di tutti gli estratti relativi ai conti correnti in oggetto; - il motivo è fondato; - sul punto, il Tribunale ha rilevato che la banca non aveva provveduto alla produzione degli estratti conto relativi al periodo iniziale di svolgimento dei rapporti (antecedente al 30 giugno 2008) e ha osservato che tale circostanza non consentiva di ritenere dimostrato il credito dalla stessa vantato; - orbene, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento del saldo risultante da un conto corrente bancario, ciascuna delle parti è onerata della prova della propria pretesa e, qualora si riscontri la mancanza degli estratti conto per il periodo iniziale del rapporto, il giudice, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedere alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendo all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (così, Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543); 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22422/2015 Numero sezionale 851/2022 Numero di raccolta generale 14677/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 - pertanto, il Tribunale, nel respingere integralmente la domanda della banca, pur in presenza di estratti dei conti correnti in oggetto a decorrere dal 30 giugno 2008, non ha fatto corretta applicazione del riferito principio, omettendo di procedere alla rielaborazione dei rapporti di dare e avere con l’assunzione del saldo zero quale saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; - con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2710 c.c., per aver il decreto impugnato escluso che la dimostrazione del credito in contestazione potesse essere offerta dalle risultanze dei libri contabili della società fallita; - il motivo è infondato; - l’art. 2710 c.c., che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento il quale agisca – opponendosi all’istanza di ammissione allo stato passivo – non in via di successione di un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio del medesimo, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione, operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2013, n. 4213); - nel caso in esame, non è ragionevolmente dubitabile che la posizione del curatore nel giudizio in esame non sia quella di successore in un rapporto già facente capo al fallito, ma di semplice gestore del patrimonio di quest'ultimo, per cui va esclusa l'applicabilità nei suoi confronti della disciplina probatoria di cui si lamenta la mancata attuazione; - a nulla rileva la circostanza, dedotta dalla ricorrente, della proposizione da parte della curatela di eccezioni «astrattamente riconvenzionali» (in quanto non sviluppate in forma di domanda), in relazione alle quali il curatore si porrebbe non nella veste di terzo, ma 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 22422/2015 Numero sezionale 851/2022 Numero di raccolta generale 14677/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito, trattandosi di un fatto idoneo ad assumere rilievo, ai fini che qui interessano, solo con riferimento all’esame di tali eccezioni – peraltro, non effettuato – e non anche della domanda del creditore; - il decreto impugnato va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Milano, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigetta il terzo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Milano, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D