CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29868/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto. Le modalità della condotta sono state ritenute idonee ad integrare gli elementi strutturali dei reati sulla base di una ricostruzione in fatto in cui sono stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti ai fini della configurabilità dei reati commessi, rispettivamente, in danno degli agenti accertatori a bordo dell'autobus e degli agenti di Polizia chiamati per identificarlo; correttamente sono stati ritenuti configurabili sia i reati lesioni, affatto esclusi e riducibili a meri episodi di percosse, in presenza dei referti che hanno accertato le contusioni riportate dagli agenti sia il reato di danneggiamento, in ragione dei danni riportati dalla porta della "sala accomapagnati" della Questura; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così