CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a FOLIGNO il 18/05/1989 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui all'art. 4 del d. Igs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, omesso di indicare nella dichiarazione per l'anno di imposta 2014, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso. Con la prima doglianza lamenta violazione di legge in ordine alla affermazione della penale responsabilità, essendosi ritenuta integrata la fattispecie di reato esclusivamente sulla base del c.d. spesometro, in difetto di reali indagini e dunque in assenza di prova. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione avendo la Corte territoriale fondato il proprio convincimento unicamente sulla base delle presunzioni legali previste dalle norme tributarie, in assenza di accertamenti sui conti correnti e sui movimenti contabili. Con il terso motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'inversione dell'onere della prova. Con il quarto motivo lamenta violazione del principio del ne bis in idem sostanziale e del principio di proporzionalità in ragione delle già subite sanzioni amministrativi tributarie per i medesimi fatti. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. Il ricorso è inammissibile. Le prime tre doglianze esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'accertamento non è avvenuto sulla base di presunzioni tributarie ma ha trovato riscontro in dati oggettivi, e neppure contestati, quali l'acquisto - ai fini di successiva rivendita - di telefoni cellulari per un importo pari ad euro 728.000,00 (accertamenti dell'Agenzia delle Entrate sulla base della documentazione 2d'acquisto ricavata dai singoli fornitori), merce che non era stata rinvenuta nei magazzini ma che era stata rivenduta - per stessa ammissione del ricorrente - attraverso piattaforme digitali. Di tale ingente commercio il ricorrente non aveva conservato la documentazione contabile né aveva dato contezza tributaria in sede dichiarativa, avendo fatto riferimento in dichiarazione a un volume di affari di appena 122.000,00 euro, pur avendo commercializzato quantomeno tutti i cellulari acquistati. Con riguardo al quarto motivo di ricorso, la doglianza prospettata nel ricorso non risulta inserita nel contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata. Posto che il ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.MIPA 4 Depo siT AT A [OSCURATO:PERSONA].LLERIA n),;,6ggir:orneT .P;1e AGO 3 sinumeii,