Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 09923/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

in Siena,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore speciale dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Roma, alla viaPrenestina n. 944, in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.5505/2025, depositata il 30/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23680/2025Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9923/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 17/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Siena,alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore speciale dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Roma, alla viaPrenestina n. 944, in persona del legale rappresentante protempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 4.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.5505/2025, depositata il 30/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23680/2025Numero sezionale 200/2026Numero di raccolta generale 9923/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 17/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese
Sentenza Cassazione n. 09923/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris