CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16294/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4749/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o, in forza di procura speciale allegata al ricorso e di procura speciale rilasciata per l’opposizione ex art. 380-bis c.p.c., dall’ Avv .to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 3agosto 2022, n. 2459 / 20 22 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del5 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: IRPEF, IRAP e [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate, preso atto del mancato riscontro alla richiesta di esibizione di documentazione contabile e fiscale per l’anno 2011 inviata a [OSCURATO:PERSONA], invitato a fornire chiarimenti sulla deduzione di alcune spese per Euro 43.625,00, notificava a quest’ultimo avviso di accertamento n. TD3010100782/2016 per l’anno 2011, recuperando a tassazione l’intera somma, in quanto non documentata, a titolo di Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni. 2. Contro tale atto il contribuente proponeva ricorso alla CTP di Cosenza, rappresentando di non aver mai ricevuto la richiesta di esibizione di documentazione contabile e fiscale riguardante le spese dedotte nell’anno 2011. In particolare, rappresentava che tale richiesta inviata dall’Ufficio sarebbe stata consegnata – stando all’annotazione apposta dall’agente postale sull’avviso di ricevimento (recuperato con apposita richiesta di accesso agli atti) –“a un non meglio identificato familiare convivente (figlio)”, senza l’invio della seconda raccomandata informativa, richiesta nel caso di notifica a persona diversa dal destinatario. Per tale motivo, allegava al ricorso innanzi alla CTP la documentazione giustificativa delle spese dedotte nell’anno 2011, in tal modo riscontrando nel primo atto utile la richiesta di esibizione di documenti contabili e fiscali per l’anno 2011, in forza del disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Deduceva, altresì, il difetto di sottoscrizione dell’atto di accertamento, in quanto non sottoscritto dal Direttore dell’Ufficio, e il difetto di contraddittorio preventivo, in mancanza di altra attività istruttoria diversa dal riscontro della mancata risposta all’invito a rendere chiarimenti. Eccepiva, infine, la esenzione dall’Irap, svolgendo egli attività di lavoro autonomo (commercialista) senza una struttura autonomamente organizzata.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che la notifica del questionario non si fosse perfezionata, per l’eccepito mancato invio della raccomandata informativa, con conseguente nullità dell’atto impugnato. Aggiungeva, nel merito, che il contribuente aveva fornito prova della regolare tenuta della contabilità - avendo esibito le fatture quietanzate ed i registri IVA per l’annualità oggetto di accertamento - e che egli era esente da assoggettamento ad IRAP, mancando una struttura organizzativa. 3. L’Agenzia delle entrate proponeva appello, che la CTR accoglieva parzialmente, riconoscendo che l’Ufficio aveva fornito idonea prova dell’invio del questionario informativo ritualmente notificato al contribuente mediante consegna del plico postale a mani di familiare convivente, con successivo invio, con plico raccomandato, della comunicazione di avvenuta notifica. Nel merito, dichiarava non dovuto esclusivamente l’importo ripreso a titolo di IRAP. 4. Contro la sentenza di secondo grado il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, illustrati con memoria. 5. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle entrate. 6. È stata emessa in data 14 dicembre 2023 proposta di definizione accelerata, ritualmente opposta dal ricorrente, che ha poi depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorrente si duole della “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 della costituzione e 118 I° comma cpc. e art. 36 comma 2 punto 4 D.Lgs. 546/92, per il difetto di motivazione ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di contraddittorio tra le parti”. Il giudice d’appello avrebbe completamente omesso ogni valutazione in ordine alla valenza probatoria della documentazione giustificativa dei costi recuperati a tassazione dall’Amministrazione finanziaria, allegata al ricorso innanzi alla CTP, nonostante la dimostrazione di non aver materialmente ricevuto - “e quindi incolpevolmente” - il questionario dell’Ufficio, per causa non imputabile al ricorrente. 2. Con il secondo motivo, proposto sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorrente lamenta “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 della Costituzione e dell’articolo 118 I° comma c.p.c. e art 36 comma 2 punto 4 D.Lgs. 546/92. Violazione e falsa applicazione dell’art. 39 dpr 600/73; violazione del contraddittorio endoprocedimentale, preordinato all’accertamento. Omessa motivazione e difetto di esame del merito dei rilievi fiscali da parte del [OSCURATO:PERSONA]”. La CTR avrebbe totalmente omesso di motivare le ragioni dell’accoglimento solo parziale dell’appello proposto dall’amministrazione, senza considerare le difese spiegate in primo grado dal ricorrente, attraverso l’allegazione di documentazione a supporto del ricorso, in considerazione dell’illegittima omissione di un reale contraddittorio nella fase precontenziosa amministrativa. 3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, si rivelano entrambi infondati. 4. La sentenza impugnata ha accertato che l’Agenzia delle entrate «ha fornito idonea prova che il questionario informativo è stato ritualmente notificato al contribuente mediante consegna del plico postale a mani di familiare convivente in data 25/01/2016; ha, altresì, dimostrato di avere inviato la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) con raccomandata del 26/01/2016», rilevando che, nonostante tale regolare invio, il contribuente non ha fornito alcuna risposta. Nonostante la stringatezza della motivazione, essa appare sufficiente a ritenere che la CTR abbia (correttamente) escluso il presupposto di operatività dell’ultimo comma dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, invocato invece dal ricorrente. Il penultimo comma del citato art. 32, infatti, dispone che «le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa», sempreché l’ufficio abbia di ciò informato il contribuente contestualmente alla richiesta, circostanza mai contestata. A sua volta, l’ultimo comma dispone che tali cause di inutilizzabilità non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile. Con l’accertamento in fatto operato in ordine alla regolare notifica dell’invito, la CTR ha in sostanza scartato la sussistenza della causa non imputabile al contribuente che, sola, esclude l’operatività delle cause di non utilizzabilità delle notizie e della documentazione depositata solo in sede contenziosa. Con tale ratio decidendi il ricorrente non si confronta compiutamente, neppure nella memoria illustrativa, perché non indica altre ragioni a sé non imputabili per la mancata risposta al questionario, ma ritiene (erroneamente) in radice omessa ogni motivazione da parte della CTR sulle ragioni dell’accoglimento parziale dell’appello. Inoltre, il ricorrente non chiarisce quali sarebbero state le allegazioni da lui offerte sul merito della pretesa impositiva, che la CTR non avrebbe in alcun modo valutato, poiché si limita a dolersi della mancata considerazione dei propri documenti che, tuttavia, non riporta né richiama quanto al contenuto, in tal modo contravvenendo alla regola di necessaria specificità del ricorso. 5. In definitiva, il ricorso va rigettato. 6. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6.1. Il contribuente deve essere anche condannato alpagamento di somme –liquidate in dispositivo - in favore dell a controricorrent e , ai sensi delcombinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, terzocomma, c.p.c., nonché della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, c.p.c. 6.2. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che si liquidano in euro 2.300 , oltre spese prenotate a debito , nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari euro 2.000 , ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c. Condanna,inoltre, il ricorrente al versamento di e uro 1.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulter