CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26406/2016 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso i suoi ufficiin ROMA, in via del Portoghesi 12, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli n.3390/52/2016 depositata i l 12/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle Entrate, odierna ricorrente, propose appello avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 6943 del 2015, con la quale era stato accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento TF303702407, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2009, scaturito dal P.V.C. della Guardia di Finanza elevato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esercente l’attività di commercio di cuoio e pellame. Con tale atto impositivo era stata accertata l’emissione da parte della predetta società di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti nell’anno 2009 per il complessivo imponibile di euro 1.382.036,35 ad aliquota del 20% e relativa IVA per euro 276.407,27 nell’ambito di una frode carosello nel commercio all’ingrosso di cuoio e pellame. L’appello era fondato, sostanzialmente, sulla ritenuta violazione dell’art. 2495 c.c. da parte del giudice di prime cure e sulla mancata applicazione dell’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, atteso che il Celentano, quale liquidatore della società, avrebbe dovuto rispondere oggettivamente ed illimitatamente dei debiti societari. La C.T.R. respinse l’appello, così confermando la decisione (ed il ragionamento effettuato) del giudice di prime cure. In relazione alla ritenuta errata applicazione dell’art. 2495 c.c. affermò che “ a fronte di tale disposizione normativa, tenuto conto del fatto che dal bilancio finale della società in questione non risulta che vi sia stato alcun riparto, essendo stata cancellata con patrimonio negativo netto, l’unica strada che all’amministrazione finanziaria resta da percorrere i fini di un accertamento a carico del Sig. [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata dalla sua responsabilità oggettiva e illimitata in qualità di liquidatore, nell’eventualità in cui il mancato pagamentodelle pretese tributarie sia imputabile a sua colpa”. Muovendo da tale assunto, il giudice di merito evidenziò che, essendo la società stata cancellata dal Registro delle imprese ed essendo stato notificato l’avviso diversi anni dopo la cessazione della stessa, non potesse profilarsi alcun addebito in capo al Celentano, quale liquidatore, mentre la sua responsabilità quale socio e amministratore incontrava il limite invalicabile della concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nella specie pari a zero. Avverso la prefata decisione ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi; il Celentano è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1, comma 2, 36 e 6 del d.lgs. n. 546 del 1992 nonché dell’art. 11, comma 6, Cost. per nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione o mera apparenza della stessa. Il motivo è infondato. Non sussistono i presupposti per accogliere il motivo secondo i principi più volte ribaditi da questa Corte in merito al concetto di motivazione apparente. Il rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Ricorre, quindi, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 6758 del 2022). Nella specie la motivazione, ancorché succintaed a prescindere dalla sua esattezza, rispetta i principi innanzi indicati consentendo di comprendere agevolmente il ragionamento effettuato dal giudice di seconde cure. 2. Per ragioni di priorità logica deve esaminarsi prioritariamente il terzo motivo con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495, comma 2, c.c. La disposizione prevede che i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti del liquidatore, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Va ricordato che nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, viene meno il suo potere di rappresentanza dell'ente estinto e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto. Il giudice di seconde cure ha escluso la responsabilità del Celentano, in qualità di liquidatore, senza considerare, in relazione alla disposizioni innanzi citate,che questi in qualità di socio unico, amministratore unico e liquidatore unico della società, era l’unico soggetto responsabile della gestione societaria negli anni in contestazione (2008, 2009) nonché della mancanza della documentazione contabile obbligatoria, dovendo essere da questi tenuta ex artt. 22 del d.P.R. n. 600 del 1973, 2214 e 2200 c.c. La C.T.R. ha escluso la responsabilità del Celentano poichè “la notifica del P.V.C. e dell’avviso di accertamento sono avvenuti diversi anni dopo la cessazione della società”. Motivazione questa che si pone in contrasto con le disposizioni che regolano la responsabilità del liquidatore. Ne consegue l’accoglimento della censura. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5 c.p.c. La doglianza è assorbita dall’accoglimento del terzo motivo. Ne consegue l’accoglimento del ricorso nei limiti di cui innanzi. La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Napoli, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigettato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo