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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 44441/2022

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seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gabon avverso la ordinanza del 26/05/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Torino ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 29 gennaio 2022 del Tribunale di Torino, che lo riteneva responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva. (iL

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del predetto imputato, censurando con unico motivo l'inosservanza delle norme processuali di cui al combinato disposto degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta genericità del motivo di appello con il quale era stata chiesta l'esclusione degli effetti sanzionatori della contestata recidiva.

Si assume, al riguardo, che l'atto di appello si era confrontato con la prima decisione e consentiva di individuare sia l'ambito della rivalutazione chiesta alla Corte territoriale che l'oggetto della doglianza, costituito dalla minimale gravità del fatto e dal comportamento collaborativo dell'imputato - secondo quanto riconosciuto dallo stesso Giudice di primo grado -quali elementi che si prospettavano come distonici rispetto al giudizio di accresciuta pericolosità sociale e colpevolezza.

Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che la censura di merito era chiaramente identificabile ed esigeva una risposta da parte della Corte di appello.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 luglio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato, avendo l'ordinanza impugnata correttamente esposto le ragioni giustificative della declaratoria di inammissibilità dell'appello, là dove ha ritenuto aspecificamente prospettato e, come tale, meramente reiterativo della richiesta già formulata dinanzi al primo Giudice il motivo di gravame incentrato sull'esclusione della contestata recidiva.

Una doglianza, questa, poggiante su una critica non specificamente argomentata, pur a fronte di una puntuale spiegazione delle ragioni che avevano condotto il primo Giudice a denegare l'esistenza dei presupposti per escludere la contestata recidiva specifica ed infraquinquennale, con il conseguente giudizio di equivalenza rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche.

A tale riguardo, invero, l'ordinanza impugnata ha congruamente posto in evidenza le ragioni addotte a sostegno della specifica risposta che la prima sentenza aveva già offerto ai rilievi dedotti in appello: ragioni incentrate sulla riconosciuta sussistenza dei presupposti sia formali che sostanziali della recidiva qualificata, alle cui oggettive implicazioni, complessivamente e distintamente vagliate anche in relazione alla base giustificativa delle riconosciute attenuanti generiche e del correlato bilanciamento di equivalenza delle concorrenti circostanze, non sono state criticamente opposte puntuali contro-argomentazioni, per avere l'odierno ricorrente dedotto elementi di fatto (quali il modesto quantitativo della sostanza stupefacente oggetto della condotta delittuosa e il comportamento processuale collaborativo) che la prima sentenza aveva già valorizzato ai fini testé indicati e che per tali ragioni sono stati coerentemente ritenuti eccentrici rispetto al più ampio contenuto della base motivazionale che aveva sorretto la denegata esclusione della recidiva.

Giova richiamare, a tal proposito, il principio affermato da questa Suprema Corte (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Di tale principio ha fatto buon governo la Corte distrettuale, nel dichiarare la inammissibilità di un'impugnazione correttamente ritenuta aspecifica, per aver omesso un reale confronto critico-argomentativo rispetto alla motivazione dell'atto impugnato, limitando la censura alla formulazione di deduzioni già specificamente esaminate e disattese.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Gabon avverso la ordinanza del 26/05/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Torino ha dichiarato la inammissibilità dell'atto di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 29 gennaio 2022 del Tribunale di Torino, che lo riteneva responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva. (iL 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del predetto imputato, censurando con unico motivo l'inosservanza delle norme processuali di cui al combinato disposto degli artt. 581 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta genericità del motivo di appello con il quale era stata chiesta l'esclusione degli effetti sanzionatori della contestata recidiva. Si assume, al riguardo, che l'atto di appello si era confrontato con la prima decisione e consentiva di individuare sia l'ambito della rivalutazione chiesta alla Corte territoriale che l'oggetto della doglianza, costituito dalla minimale gravità del fatto e dal comportamento collaborativo dell'imputato - secondo quanto riconosciuto dallo stesso Giudice di primo grado -quali elementi che si prospettavano come distonici rispetto al giudizio di accresciuta pericolosità sociale e colpevolezza. Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che la censura di merito era chiaramente identificabile ed esigeva una risposta da parte della Corte di appello. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 luglio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato, avendo l'ordinanza impugnata correttamente esposto le ragioni giustificative della declaratoria di inammissibilità dell'appello, là dove ha ritenuto aspecificamente prospettato e, come tale, meramente reiterativo della richiesta già formulata dinanzi al primo Giudice il motivo di gravame incentrato sull'esclusione della contestata recidiva. Una doglianza, questa, poggiante su una critica non specificamente argomentata, pur a fronte di una puntuale spiegazione delle ragioni che avevano condotto il primo Giudice a denegare l'esistenza dei presupposti per escludere la contestata recidiva specifica ed infraquinquennale, con il conseguente giudizio di equivalenza rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche. A tale riguardo, invero, l'ordinanza impugnata ha congruamente posto in evidenza le ragioni addotte a sostegno della specifica risposta che la prima sentenza aveva già offerto ai rilievi dedotti in appello: ragioni incentrate sulla riconosciuta sussistenza dei presupposti sia formali che sostanziali della recidiva qualificata, alle cui oggettive implicazioni, complessivamente e distintamente vagliate anche in relazione alla base giustificativa delle riconosciute attenuanti generiche e del correlato bilanciamento di equivalenza delle concorrenti circostanze, non sono state criticamente opposte puntuali contro-argomentazioni, per avere l'odierno ricorrente dedotto elementi di fatto (quali il modesto quantitativo della sostanza stupefacente oggetto della condotta delittuosa e il comportamento processuale collaborativo) che la prima sentenza aveva già valorizzato ai fini testé indicati e che per tali ragioni sono stati coerentemente ritenuti eccentrici rispetto al più ampio contenuto della base motivazionale che aveva sorretto la denegata esclusione della recidiva. Giova richiamare, a tal proposito, il principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Di tale principio ha fatto buon governo la Corte distrettuale, nel dichiarare la inammissibilità di un'impugnazione correttamente ritenuta aspecifica, per aver omesso un reale confronto critico-argomentativo rispetto alla motivazione dell'atto impugnato, limitando la censura alla formulazione di deduzioni già specificamente esaminate e disattese. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12
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