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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30678/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Frosinone il 5 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Ceccano 1'8 ottobre 2023.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e le modalità esecutive del reato (distribuzione della droga e degli strumenti per il suo confezionamento in diversi luoghi di un immobile nella disponibilità del ricorrente), per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltro non eccessiva, è stata legittimamente confermata, non potendosi sottacere che all'imputato sono state comunque concesse le attenuanti generiche.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della recidiva, è parimenti manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, in cui è stato rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha riportato ben quattro condanne per reati in materia di stupefacenti, ciò a riprova di una perdurante propensione a delinquere dell'imputato, confermata anche dai fatti di causa.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione dell'invocata pena sostitutiva, avendo la Corte di appello sottolineato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., la negatività della prognosi rispetto all'assolvimento degli obblighi previsti, avendo le condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA] dimostrato la sua refrattarietà all'osservanza dei comandi di legge.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 settembre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Frosinone il 5 marzo 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, era stato condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Ceccano 1'8 ottobre 2023. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] e le modalità esecutive del reato (distribuzione della droga e degli strumenti per il suo confezionamento in diversi luoghi di un immobile nella disponibilità del ricorrente), per cui la pena inflitta dal primo giudice, peraltro non eccessiva, è stata legittimamente confermata, non potendosi sottacere che all'imputato sono state comunque concesse le attenuanti generiche. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la mancata esclusione della recidiva, è parimenti manifestamente infondato, non confrontandosi adeguatamente la doglianza difensiva con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, in cui è stato rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha riportato ben quattro condanne per reati in materia di stupefacenti, ciò a riprova di una perdurante propensione a delinquere dell'imputato, confermata anche dai fatti di causa. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata applicazione dell'invocata pena sostitutiva, avendo la Corte di appello sottolineato, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen., la negatività della prognosi rispetto all'assolvimento degli obblighi previsti, avendo le condanne riportate da [OSCURATO:PERSONA] dimostrato la sua refrattarietà all'osservanza dei comandi di legge. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'11
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