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CassazionedecretoSezione UDecisione del 4 settembre 2025

Cassazione n. 24538/2025

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ente Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 11681/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Como; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] COMO-[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTE (ARERA); REGIONE LOMBARDIA; - intimati – F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 11681/2025 Numero sezionale 69/2025 Numero di raccolta generale 24538/2025 per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez.

IV, Data pubblicazione 04/09/2025n. 10181 del 2024, depositata in data 18 dicembre 2024.

Visto il ricorso, iscritto al RGN 11681/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., per la cassazione, per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato, sez.

IV, n. 10181 del 2024, depositata in data 18 dicembre 2024; rilevato che, ricevuta in data 14 luglio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 31 luglio 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che entrambi i controricorrenti hanno sottoscritto l’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, sia per l’accettazione della rinuncia stessa, sia per aderire alla proposta di compensazione delle spese processuali; considerato che non occorre provvedere al regolamento delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.

Roma, 4 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente Oggetto DECRETO estinzione per rinuncia sul ricorso RGN 11681/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Como; - controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] COMO-[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTE (ARERA); REGIONE LOMBARDIA; - intimati – F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 11681/2025 Numero sezionale 69/2025 Numero di raccolta generale 24538/2025 per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, Data pubblicazione 04/09/2025n. 10181 del 2024, depositata in data 18 dicembre 2024. Visto il ricorso, iscritto al RGN 11681/2025, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., per la cassazione, per motivi di giurisdizione, della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 10181 del 2024, depositata in data 18 dicembre 2024; rilevato che, ricevuta in data 14 luglio 2025 la comunicazione di una proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il ricorrente, con atto depositato il 31 luglio 2025, ha espressamente rinunciato al ricorso durante la pendenza del termine di quaranta giorni per l’eventuale richiesta di decisione; rilevato che la rinuncia ha i requisiti richiesti dall’art. 390 cod. proc. civ.; considerato che l’estinzione può essere dichiarata con decreto, ai sensi dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ.; considerato, infine, che entrambi i controricorrenti hanno sottoscritto l’atto di rinuncia depositato dal ricorrente, sia per l’accettazione della rinuncia stessa, sia per aderire alla proposta di compensazione delle spese processuali; considerato che non occorre provvedere al regolamento delle spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti. Roma, 4 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r
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