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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 00829/2024

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ORDINANZA sei hcorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05WN231-1), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti cii atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; .,dita !a relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge, afferente all'omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 ; nonostante la sua applicaziongin regime di equivalenza con le circostanze attenuanti genericne, sia stata concordata tra le parti.

Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'lrnpudnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: la definlzone c!e' orozecl.mento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche revahfli dufficio, ale quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento orocessuale. ,TCM.preSO il giudizio di legittimità.

Considerato che, analogamente alle conclusioni raggiunte ir, tema di patteggiai-ne.nto (Se:. n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censure !-elativ; alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione legem, che non ricorre nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos.ì deciso il 10 novembre 2023 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sei hcorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 05WN231-1), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti cii atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; .,dita !a relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge, afferente all'omessa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 ; nonostante la sua applicaziongin regime di equivalenza con le circostanze attenuanti genericne, sia stata concordata tra le parti. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'lrnpudnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194: la definlzone c!e' orozecl.mento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche revahfli dufficio, ale quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento orocessuale. ,TCM.preSO il giudizio di legittimità. Considerato che, analogamente alle conclusioni raggiunte ir, tema di patteggiai-ne.nto (Se:. n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censure !-elativ; alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione legem, che non ricorre nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dela Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos.ì deciso il 10 novembre 2023 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] cione
Sentenza Cassazione n. 00829/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris