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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08158/2022

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cidente emesso una sentenza a sorpresa, riproponendo le osservazioni svolte con il terzo motivo di ricorso. 7.La prima censura, pur deducendo un vizio ex art. 360 n.3), c.p.c., e il secondo motivo lamentano l'omesso esame della documentazione prodotta dal ricorrente in appello al fine di dimostrare la data di ricevimento dell'avviso opposto, vale a dire la busta contenente l'avviso Ici annualità 2007 ed il rapporto telematico delle [OSCURATO:PERSONA] attestante la data di spedizione e quella di effettivo ricevimento dell'avviso (allegati n. 5 del fascicolo d'appello), documenti che non risultano essere stati esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA].

La decisione del giudice di appello non si è fondata sulla complessiva valutazione del materiale probatorio, sicché appare erroneo il percorso logico che conduce a ritenere non provata la tempestività del ricorso, pur in assenza di contestazioni da parte del Comune.

Vale osservare, in particolare, che il ricorrente non pone un problema di valutazione del materiale probatorio, questione di stretto merito, ma di omesso esame del materiale probatorio decisivo al dine di vincere la presunzione di veridicità delle risultanze catastali ( Cass. 13061/2017; Cass. n. 14420/2010).

8. La terza censura è altresì fondata quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.La CTR non avrebbe potuto, infatti, d'ufficio dichiarare inammissibile il ricorso per non avere il contribuente comprovato la data di ricezione della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che il Comune di Avellino, costituito nel giudizio di primo grado, non risultava avere in alcun modo contestato la tempestività del ricorso (sull'applicabilità anche al processo tributario del principio di non contestazione cfr. già Cass. sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540 e successiva giurisprudenza conforme).

Al riguardo va richiamato l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del 17/12/2014; Cass. n. 15444 del 30/06/2010 e molte altre) secondo il quale «le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato"; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002)».

Con riguardo alla specifica questione, poi, si è sottolineato che «la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi"), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali» (Cass. n. 26560 del 17/12/2014).

Si tratta, invero, di un obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (v.

Cass. n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del 11/05/2018).

Ed in questa prospettiva la Corte ha, da ultimo, affermato che «ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto» (Cass. n. 10209 del 2017).

9. Prive di pregio sono invece le critiche sollevate con l'ultima parte del terzo motivo concernenti l'omessa instaurazione del contraddittorio da parte del giudice regionale sulla questione decisa e la sesta censura relativa alla violazione dell'art. 101 c.p.c. e 111 Cost., atteso che la sentenza di secondo grado ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dal contribuente, salvo poi decidere nel medesimo senso sulla doglianza di appello.

Sul punto va affermato, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ., il principio di diritto secondo cui «l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 secondo comma cod. proc. civ., ha lo scopo di vietare le decisioni c.d. 'a sorpresa" o "della terza via"; tale obbligo, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte daHe parti e non vale, invece, per le questioni che - pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d.

"in senso lato"» (V. ex plurimus, Cass. n. 29098/2017, in motiv.).

Nel caso di specie era stato oggetto di gravame da parte del contribuente.

9. Tanto premesso, la quinta censura relative alla illogicità e contraddittorietà della motivazione risulta fondata.

In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012), integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza (di un presupposto per l'applicazione di una norma negandone immotivatarnente la conseguente applicazione (Cass. n.4367 del 22/02/2018); la Corte di cassazione può, dunque, sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto.( 16502/2017).

Ne consegue che l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, determina la nullità della sentenza.

Nella specie, la C.T.R. dopo aver affermato la fondatezza del gravame e la nullità della decisione di primo grado ( ma senza esplicitarne le ragioni), statuiva che non sussistevano le condizioni della retrocessione del processo al primo grado, ed esaminava " i/ merito" della controversi, concludendo, tuttavia, per l'inammissibilità del ricorso originario e respingendo - nel merito - il gravame, producendo quir di affermazioni inconciliabili in ordine alla ammissibilità o meno del ricorsc originario.

In conclusione va accolto il prim ), il secondo, la prima parte del terzo motivo nonché il quinto motivo del riccrso, respinti l'ultima parte del terzo mezzo (relativo alla cd " sentenze a sorpresa") ed il sesto motivo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il primo, il secondo, la p rima parte del terzo motivo nonché il quinto motivo del ricorso, respinti parte del terzo ed il sesto motivo ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impL gnata e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la rq,golamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 16.02.2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cidente emesso una sentenza a sorpresa, riproponendo le osservazioni svolte con il terzo motivo di ricorso. 7.La prima censura, pur deducendo un vizio ex art. 360 n.3), c.p.c., e il secondo motivo lamentano l'omesso esame della documentazione prodotta dal ricorrente in appello al fine di dimostrare la data di ricevimento dell'avviso opposto, vale a dire la busta contenente l'avviso Ici annualità 2007 ed il rapporto telematico delle [OSCURATO:PERSONA] attestante la data di spedizione e quella di effettivo ricevimento dell'avviso (allegati n. 5 del fascicolo d'appello), documenti che non risultano essere stati esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA]. La decisione del giudice di appello non si è fondata sulla complessiva valutazione del materiale probatorio, sicché appare erroneo il percorso logico che conduce a ritenere non provata la tempestività del ricorso, pur in assenza di contestazioni da parte del Comune. Vale osservare, in particolare, che il ricorrente non pone un problema di valutazione del materiale probatorio, questione di stretto merito, ma di omesso esame del materiale probatorio decisivo al dine di vincere la presunzione di veridicità delle risultanze catastali ( Cass. 13061/2017; Cass. n. 14420/2010). 8. La terza censura è altresì fondata quanto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.La CTR non avrebbe potuto, infatti, d'ufficio dichiarare inammissibile il ricorso per non avere il contribuente comprovato la data di ricezione della notifica dell'avviso di accertamento impugnato, atteso che il Comune di Avellino, costituito nel giudizio di primo grado, non risultava avere in alcun modo contestato la tempestività del ricorso (sull'applicabilità anche al processo tributario del principio di non contestazione cfr. già Cass. sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540 e successiva giurisprudenza conforme). Al riguardo va richiamato l'orientamento di questa Corte (Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del 17/12/2014; Cass. n. 15444 del 30/06/2010 e molte altre) secondo il quale «le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato"; ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002)». Con riguardo alla specifica questione, poi, si è sottolineato che «la chiave di volta dell'intero regime delle inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio tributario va individuato nel d.lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5 (ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e dei documenti di cui ai precedenti commi"), il quale stabilisce una sorta di possibile causa di esclusione della sanzione dell'inammissibilità (da intendersi, come si è detto, quale vera e propria extrema ratio) quando vi sia modo di accertare la sostanziale regolarità dell'atto e l'osservanza delle regole processuali fondamentali» (Cass. n. 26560 del 17/12/2014). Si tratta, invero, di un obbligo del giudice a fronte delle contestazioni sollevate dalla parte resistente (v. Cass. n. 22770 del 23/10/2006; Cass. n. 11435 del 11/05/2018). Ed in questa prospettiva la Corte ha, da ultimo, affermato che «ove la parte resistente contesti la tempestività del ricorso, è onere del contribuente allegare l'atto impugnato con la prova della data di avvenuta notifica, dalla quale decorre il termine per la proposizione del ricorso, salvo che si tratti di notifica nulla, ipotesi nella quale l'Amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare il momento nel quale il ricorrente ha avuto effettiva conoscenza del predetto atto» (Cass. n. 10209 del 2017). 9. Prive di pregio sono invece le critiche sollevate con l'ultima parte del terzo motivo concernenti l'omessa instaurazione del contraddittorio da parte del giudice regionale sulla questione decisa e la sesta censura relativa alla violazione dell'art. 101 c.p.c. e 111 Cost., atteso che la sentenza di secondo grado ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dal contribuente, salvo poi decidere nel medesimo senso sulla doglianza di appello. Sul punto va affermato, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ., il principio di diritto secondo cui «l'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 secondo comma cod. proc. civ., ha lo scopo di vietare le decisioni c.d. 'a sorpresa" o "della terza via"; tale obbligo, pertanto, vale solo per le questioni che il giudice rilevi effettivamente d'ufficio per non essere state dedotte daHe parti e non vale, invece, per le questioni che - pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. "in senso lato"» (V. ex plurimus, Cass. n. 29098/2017, in motiv.). Nel caso di specie era stato oggetto di gravame da parte del contribuente. 9. Tanto premesso, la quinta censura relative alla illogicità e contraddittorietà della motivazione risulta fondata. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ad opera dell'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012), integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza (di un presupposto per l'applicazione di una norma negandone immotivatarnente la conseguente applicazione (Cass. n.4367 del 22/02/2018); la Corte di cassazione può, dunque, sindacare la manifesta fallacia o non verità delle premesse o l'intrinseca incongruità o contraddittorietà degli argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è pervenuto.( 16502/2017). Ne consegue che l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice, determina la nullità della sentenza. Nella specie, la C.T.R. dopo aver affermato la fondatezza del gravame e la nullità della decisione di primo grado ( ma senza esplicitarne le ragioni), statuiva che non sussistevano le condizioni della retrocessione del processo al primo grado, ed esaminava " i/ merito" della controversi, concludendo, tuttavia, per l'inammissibilità del ricorso originario e respingendo - nel merito - il gravame, producendo quir di affermazioni inconciliabili in ordine alla ammissibilità o meno del ricorsc originario. In conclusione va accolto il prim ), il secondo, la prima parte del terzo motivo nonché il quinto motivo del riccrso, respinti l'ultima parte del terzo mezzo (relativo alla cd " sentenze a sorpresa") ed il sesto motivo ed assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il primo, il secondo, la p rima parte del terzo motivo nonché il quinto motivo del ricorso, respinti parte del terzo ed il sesto motivo ed assorbiti i restanti; cassa la sentenza impL gnata e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la rq,golamentazione delle spese del presente giudizio.Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, il 16.02.2022 [OSCURATO:PERSONA]
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