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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24230/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Trento, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento ed in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 4) cod.proc.pen. con giudizio di equivalenza con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in mesi otto di reclusione e C 266,67 di multa, in relazione al reato di tentato furto in abitazione, ex art. 110, 56, 624 bis cod.pen., perché introducendosi all'interno del garage dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], con la nipote minore degli anni 18, ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco a sottrarre beni contenuti all'interno, non riuscendo nell'intento perché sorprese a frugare tra gli scaffali dalla figlia del Garzetti che ne impediva la fuga bloccando la porta di ingresso.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 49 comma 2 cod.pen.

La corte territoriale avrebbe escluso la ricorrenza nel caso de quo di una ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 comma 2 cod.pen. per inesistenza dell'oggetto.

La difesa aveva prodotto agli atti la dichiarazione della figlia della persona offesa che aveva dichiarato che l'imputata non aveva sottratto alcunchè e che "nulla vi era da asportare" nel garage ed aveva rimesso la querela.

La corte territoriale avrebbe erroneamente e illogicamente escluso l'inesistenza dell'oggetto ritenendo che questa si possa configurare solo allorquando la cosa sia inesistente in rerum natura, ritenendo, al contrario che si fosse trattato di una assenza temporanea e contingente che non escluderebbe il reato impossibile.

La corte territoriale avrebbe dovuto valutare la possibilità che l'autore del fatto consegua lo scopo che si prefigge con giudizio ex ante.

Ciò detto la condotta posta in essere dalla ricorrente non avrebbe assunto un grado di idoneità in relazione allo scopo che si prefiggeva.

2.2. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. giustificata in ragione della ritenuta abitualità della condotta.

2.3. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata valutazione del motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod.pen. per ritenuta assenza di interesse ad impugnare.

La corte territoriale, in presenza della riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 4) cod.pen. che è ostativa ad un giudizio di bilanciamento diverso da quello di equivalenza, avrebbe erroneamente ritenuto l'assenza di interesse ad impugnare, non considerando che l'imputata ha comunque interesse a vedersi riconosciute le due attenuanti che compariranno nel certificato penale e che ben potranno avere rilievo ai fini della successiva richiesta di riabilitazione o nel giudizio di sorveglianza.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. ì [OSCURATO:PERSONA]

4. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Nel riproporre la medesima questione già devoluta in appello in relazione alla ricorrenza del reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cod.pen. per inesistenza dell'oggetto, da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, rileva, il Collegio, la congruità e correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dai giudici territoriali.

Deve premettersi che la Corte di cassazione aveva annullato una precedente sentenza del Tribunale di Trento, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della ricorrente per intervenuto risarcimento del danno ai sensi dell'art. 162 ter cod.proc.pen., previa riqualificazione del fatto quale violazione di domicilio, perché era errata la qualificazione giuridica del fatto da sussumere nel reato di furto in abitazione in forma tentata e non in quello di violazione di domicilio.

Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Trento, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, e neppure contestato dalla ricorrente, secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA] che aveva sorpreso, in data 26/08/2017, l'imputata e la nipote minore, all'interno della cantina attigua al garage dell'abitazione dell'anziano genitore, intente a rovistare tra i di lui effetti personali, ha ritenuto integrata la fattispecie di furto in abitazione in forma tentata, dovendosi valorizzare, anche in forza del principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, il fatto dell'essere state sorprese mentre frugavano tra gli scaffali, elemento che segnava la differenza rispetto alla semplice violazione di domicilio, e, sotto il profilo soggettivo, tale condotta era elemento indicativo della finalità di profitto perseguita nell'occasione, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie tentata, che, per me era contingenza non prevedibile, l'azione non fosse portata ad effettivo compimento con la sottrazione e il conseguente impossessamento di beni.

La corte territoriale, investita dell'impugnazione dell'imputata e del Procuratore generale, ha confermato la decisione di primo grado.

Al di là delle dichiarazioni scritte di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato che nulla era stato asportato e nulla vi era da asportare, i giudici del merito hanno escluso la ricorrenza del reato impossibile per inesistenza dell'oggetto rilevando che il requisito della inesistenza dell'oggetto, che dà luogo al reato impossibile, è solo quella in rerum natura o originaria ed assoluta, e non ricorre nel caso in cui, con giudizio ex ante, l'oggetto sia mancante in via temporanea o accidentale.

La condotta, valutata ex ante, consistita nell'introdursi in un garage e nel frugare tra gli scaffali presentava, secondo la sentenza impugnata, l'idoneità causale alla sottrazione e impossessamento dei beni che solo in via transitoria o accidentale non erano presenti, trattandosi questa di circostanza contingente che I non elide l'idoneità della condotta né l'impossibilità dell'oggetto.

La decisione della corte territoriale è giuridicamente corretta tenuto conto che, per costante giurisprudenza di Questa Corte di legittimità, l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, Tagliamento, Rv. 278902 - 01; Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Rv. 242669 - 01).

Sin da risalenti pronunce è sempre stato affermato che in tema di reato impossibile il giudizio sull'insussistenza dell'oggetto idoneo ad escludere la punibilità ai sensi dell'art. 49 cpv. cod. pen. deve essere effettuato con valutazione "ex ante".

Costituisce pertanto tentativo punibile e non reato impossibile il comportamento di chi si introduce in una vettura per commettere furto di cose nella stessa contenute posto che, con valutazione "ex ante", nella vettura sono normalmente contenute cose che possono essere oggetto di furto (Sez. 5, n. 84 del 09/12/1996, Tansino, Rv. 206562 - 01).

Per la configurazione del delitto di furto tentato non è necessaria la esistenza della res furtiva perchè non si deve considerare la situazione palesata dallo svolgersi dei fatti, ma quella che si prospettava all'agente nel momento in cui egli si e accinto ad attuare il suo piano criminoso.

Ne consegue che è sufficiente, ai fini della configurabilità del tentativo, la probabilità che l'oggetto del furto esista al momento in cui l'azione viene posta in essere.

Non si verte quindi in tema di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, ma di tentativo punibile, nel caso in cui taluno, introdottosi in un appartamento per sottrarvi oggetti che ritenga in esso custoditi, abbia trovato i locali vuoti per essere gli stessi non locati da tempo (Sez. 1, n. 881 del 07/10/1970, Corazza, Rv. 116370 - 01).

Consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

6. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

La corte territoriale ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità, ex art. 131 bis cod.pen., argomentando la non particolare tenuità del fatto in considerazioni delle modalità del fatto e l'abitualità della condotta.

Sotto il primo profilo il coinvolgimento di un minorenne rendeva particolarmente riprovevole e rilevava una particolare intensità del dolo.

In secondo luogo, la condotta era abituale in ragione della ricorrenza in capo all'imputata di due precedenti penali specifici.

Se la prima ratio decidendi non viene contestata dalla ricorrente, il che rende in parte generico il motivo, l'abitualità della condotta è stata esclusa facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Tushaj secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01).

7. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti, infondato.

La ricorrente aveva devoluto, nei motivi di appello, la richiesta di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e 62 n. 6 cod.pen.

La corte territoriale, accogliendo il ricorso del Procuratore generale sulla configurazione della circostanza di cui all'art. 112 comma 1 n. 4) cod.pen., aveva rilevato che la presenza della menzionata aggravante rendeva impossibile il giudizio di bilanciamento, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in termini di prevalenza, da cui l'assenza di interesse ad impugnare.

A giudizio della Corte, considerato che la valutazione dell'interesse ad impugnare è sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, l'interesse prospettato dalla ricorrente non ha i requisiti dell'attualità trattandosi di interesse meramente potenziale futuro e incerto.

È la stessa ricorrente a prospettare, in via meramente potenziale senza accenno alcuno al caso concreto, l'interesse là dove argomenta l'utilità, del tutto futura e incerta, del riconoscimento delle menzionate attenuanti nel giudizio di sorveglianza e nel giudizio di riabilitazione senza nulla aggiungere.

Il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della Corte d'appello di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Trento, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trento ed in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, ritenuta la circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 4) cod.proc.pen. con giudizio di equivalenza con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], in mesi otto di reclusione e C 266,67 di multa, in relazione al reato di tentato furto in abitazione, ex art. 110, 56, 624 bis cod.pen., perché introducendosi all'interno del garage dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], con la nipote minore degli anni 18, ponevano in essere atti diretti in modo non equivoco a sottrarre beni contenuti all'interno, non riuscendo nell'intento perché sorprese a frugare tra gli scaffali dalla figlia del Garzetti che ne impediva la fuga bloccando la porta di ingresso. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all'art. 49 comma 2 cod.pen. La corte territoriale avrebbe escluso la ricorrenza nel caso de quo di una ipotesi di reato impossibile, ai sensi dell'art. 49 comma 2 cod.pen. per inesistenza dell'oggetto. La difesa aveva prodotto agli atti la dichiarazione della figlia della persona offesa che aveva dichiarato che l'imputata non aveva sottratto alcunchè e che "nulla vi era da asportare" nel garage ed aveva rimesso la querela. La corte territoriale avrebbe erroneamente e illogicamente escluso l'inesistenza dell'oggetto ritenendo che questa si possa configurare solo allorquando la cosa sia inesistente in rerum natura, ritenendo, al contrario che si fosse trattato di una assenza temporanea e contingente che non escluderebbe il reato impossibile. La corte territoriale avrebbe dovuto valutare la possibilità che l'autore del fatto consegua lo scopo che si prefigge con giudizio ex ante. Ciò detto la condotta posta in essere dalla ricorrente non avrebbe assunto un grado di idoneità in relazione allo scopo che si prefiggeva. 2.2. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. giustificata in ragione della ritenuta abitualità della condotta. 2.3. Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata valutazione del motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod.pen. per ritenuta assenza di interesse ad impugnare. La corte territoriale, in presenza della riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 112 comma 1 n. 4) cod.pen. che è ostativa ad un giudizio di bilanciamento diverso da quello di equivalenza, avrebbe erroneamente ritenuto l'assenza di interesse ad impugnare, non considerando che l'imputata ha comunque interesse a vedersi riconosciute le due attenuanti che compariranno nel certificato penale e che ben potranno avere rilievo ai fini della successiva richiesta di riabilitazione o nel giudizio di sorveglianza. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. ì [OSCURATO:PERSONA] 4. Il primo motivo di ricorso non è fondato. Nel riproporre la medesima questione già devoluta in appello in relazione alla ricorrenza del reato impossibile ai sensi dell'art. 49 cod.pen. per inesistenza dell'oggetto, da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, rileva, il Collegio, la congruità e correttezza sul piano giuridico della decisione assunta dai giudici territoriali. Deve premettersi che la Corte di cassazione aveva annullato una precedente sentenza del Tribunale di Trento, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della ricorrente per intervenuto risarcimento del danno ai sensi dell'art. 162 ter cod.proc.pen., previa riqualificazione del fatto quale violazione di domicilio, perché era errata la qualificazione giuridica del fatto da sussumere nel reato di furto in abitazione in forma tentata e non in quello di violazione di domicilio. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Trento, sulla scorta dell'accertamento di fatto non qui rivisitabile, e neppure contestato dalla ricorrente, secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA] che aveva sorpreso, in data 26/08/2017, l'imputata e la nipote minore, all'interno della cantina attigua al garage dell'abitazione dell'anziano genitore, intente a rovistare tra i di lui effetti personali, ha ritenuto integrata la fattispecie di furto in abitazione in forma tentata, dovendosi valorizzare, anche in forza del principio di diritto formulato nella sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, il fatto dell'essere state sorprese mentre frugavano tra gli scaffali, elemento che segnava la differenza rispetto alla semplice violazione di domicilio, e, sotto il profilo soggettivo, tale condotta era elemento indicativo della finalità di profitto perseguita nell'occasione, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie tentata, che, per me era contingenza non prevedibile, l'azione non fosse portata ad effettivo compimento con la sottrazione e il conseguente impossessamento di beni. La corte territoriale, investita dell'impugnazione dell'imputata e del Procuratore generale, ha confermato la decisione di primo grado. Al di là delle dichiarazioni scritte di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato che nulla era stato asportato e nulla vi era da asportare, i giudici del merito hanno escluso la ricorrenza del reato impossibile per inesistenza dell'oggetto rilevando che il requisito della inesistenza dell'oggetto, che dà luogo al reato impossibile, è solo quella in rerum natura o originaria ed assoluta, e non ricorre nel caso in cui, con giudizio ex ante, l'oggetto sia mancante in via temporanea o accidentale. La condotta, valutata ex ante, consistita nell'introdursi in un garage e nel frugare tra gli scaffali presentava, secondo la sentenza impugnata, l'idoneità causale alla sottrazione e impossessamento dei beni che solo in via transitoria o accidentale non erano presenti, trattandosi questa di circostanza contingente che I non elide l'idoneità della condotta né l'impossibilità dell'oggetto. La decisione della corte territoriale è giuridicamente corretta tenuto conto che, per costante giurisprudenza di Questa Corte di legittimità, l'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, Tagliamento, Rv. 278902 - 01; Sez. 2, n. 3189 del 08/01/2009, Rv. 242669 - 01). Sin da risalenti pronunce è sempre stato affermato che in tema di reato impossibile il giudizio sull'insussistenza dell'oggetto idoneo ad escludere la punibilità ai sensi dell'art. 49 cpv. cod. pen. deve essere effettuato con valutazione "ex ante". Costituisce pertanto tentativo punibile e non reato impossibile il comportamento di chi si introduce in una vettura per commettere furto di cose nella stessa contenute posto che, con valutazione "ex ante", nella vettura sono normalmente contenute cose che possono essere oggetto di furto (Sez. 5, n. 84 del 09/12/1996, Tansino, Rv. 206562 - 01). Per la configurazione del delitto di furto tentato non è necessaria la esistenza della res furtiva perchè non si deve considerare la situazione palesata dallo svolgersi dei fatti, ma quella che si prospettava all'agente nel momento in cui egli si e accinto ad attuare il suo piano criminoso. Ne consegue che è sufficiente, ai fini della configurabilità del tentativo, la probabilità che l'oggetto del furto esista al momento in cui l'azione viene posta in essere. Non si verte quindi in tema di reato impossibile per inesistenza dell'oggetto, ma di tentativo punibile, nel caso in cui taluno, introdottosi in un appartamento per sottrarvi oggetti che ritenga in esso custoditi, abbia trovato i locali vuoti per essere gli stessi non locati da tempo (Sez. 1, n. 881 del 07/10/1970, Corazza, Rv. 116370 - 01). Consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 6. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. La corte territoriale ha negato il riconoscimento della causa di non punibilità, ex art. 131 bis cod.pen., argomentando la non particolare tenuità del fatto in considerazioni delle modalità del fatto e l'abitualità della condotta. Sotto il primo profilo il coinvolgimento di un minorenne rendeva particolarmente riprovevole e rilevava una particolare intensità del dolo. In secondo luogo, la condotta era abituale in ragione della ricorrenza in capo all'imputata di due precedenti penali specifici. Se la prima ratio decidendi non viene contestata dalla ricorrente, il che rende in parte generico il motivo, l'abitualità della condotta è stata esclusa facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Tushaj secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). 7. Il terzo motivo di ricorso è, parimenti, infondato. La ricorrente aveva devoluto, nei motivi di appello, la richiesta di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. e 62 n. 6 cod.pen. La corte territoriale, accogliendo il ricorso del Procuratore generale sulla configurazione della circostanza di cui all'art. 112 comma 1 n. 4) cod.pen., aveva rilevato che la presenza della menzionata aggravante rendeva impossibile il giudizio di bilanciamento, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, in termini di prevalenza, da cui l'assenza di interesse ad impugnare. A giudizio della Corte, considerato che la valutazione dell'interesse ad impugnare è sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, l'interesse prospettato dalla ricorrente non ha i requisiti dell'attualità trattandosi di interesse meramente potenziale futuro e incerto. È la stessa ricorrente a prospettare, in via meramente potenziale senza accenno alcuno al caso concreto, l'interesse là dove argomenta l'utilità, del tutto futura e incerta, del riconoscimento delle menzionate attenuanti nel giudizio di sorveglianza e nel giudizio di riabilitazione senza nulla aggiungere. Il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento
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