CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 05401/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5401/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 27541/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * il quale ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 2 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Venezia revocaval ordinanza del medesimo Tribunale del 21 maggio 2025 con la quale era stato concesso ilregime di semilibertà a * * detenuto in espiazione della pena di anni 8 e mesidue di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337 582 612 bis 609 bis 605 cod. pen.commessi tra il 2019 e il 2020. * che il detenuto era stato ammesso alla semilibertàma che la misura alternativa non era stata mai avviata per la mancata approvazione delprogramma di trattamento pervenuto il 4.6.2025. * medesima data del 4.6.2025 venivatrasmessa notizia di reato per fatti commessi dall interessato in data 1.6.2025 in occasionedella fruizione di un permesso premio.In particolare la comunicazione aveva ad oggetto unacondotta di minaccia attuata ai danni della compagna di altro detenuto per indurla a ritrattarela denuncia presentata nei confronti di questi. * scorta di tale condotta il magistrato disorveglianza di Verona non approvava il programma di trattamento e proponeva la revocadella misura della semilibertà. * che nel corso dell udienza * aveva negato ifatti contestatigli e aveva depositato denuncia per calunnia nei confronti della donna. Tantopremesso il Tribunale di sorveglianza osservava che a prescindere dal fatto reato nonpotevano ritenersi sussistenti le condizioni per la conferma della misura concessa il21.5.2025 e mai avviata per mancanza del programma di trattamento. A fondamento delladecisione osservava che il permesso premio era stato fruito dal detenuto in modo difformedalle prescrizioni e in particolare sia dalla prescrizione sub 3 la quale impone di uscire incompagnia della propria madre e della figlia mentre il 1.6.2025 egli era in compagnia dellasola madre sia della prescrizione sub 6 che pone il divieto di contatto con persone nonautorizzate. Ebbene osservava che le violazioni dovevano ritenersi gravi. La prima inquanto idonea a negare la finalità per la quale era stato concesso il permesso ovvero perconsentire a * di rinsaldare il rapporto genitoriale incontrando la figlia la seconda inquanto la prescrizione vieta il contatto con persone estranee alla stretta cerchia familiare e lapersona pacificamente incontrata non rientra tra quelle la cui frequentazione è autorizzata.* osservando che La superficialità del * nella gestione delpermesso tradottasi in concreto nella violazione di alcune prescrizioni non di pocomomento posto che le stesse sussumevano traducendole in regole pratiche – la funzionestessa del permesso richiesto depone nel senso dell accoglimento della proposta di revocadell ordinanza di concessione della misura ritenendo il collegio sotto tale profilo di nonrevocare un beneficio non ancora in esecuzione per l assenza di approvazione delprogramma trattamentale . 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente perviolazione di legge e in particolare degli artt. 48 e 50 legge n. 354 del 1975 e per vizio dimotivazione della quale si lamenta la illogicità e contraddittorietà.* che il magistrato di sorveglianza di Verona aveva proposto la revoca inragione della notizia di reato pervenuta il 4.6.2025 osserva che il fatto riferito dal Tribunalenella parte motiva non era stato valutato alla luce delle controdeduzioni formulate dalladifesa e dei documenti prodotti e non era stata valutata l incidenza della vicenda sullacondotta carceraria caratterizzata dalla correttezza del comportamento del detenuto qualedesunta dalle positive relazioni dell equipe penitenziaria.* altro profilo osserva che il Tribunale non ha motivato sulle ragioni per le quali ledue violazioni di prescrizioni in occasione del permesso premio siano tali da rivelarel inidoneità del trattamento e quindi l esito negativo dell esperimento.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Ha osservato che ilprovvedimento impugnato ha valutato con motivazione esente da vizi logici e giuridici lacondotta del ricorrente con riferimento a tutti i profili sulla base dei quali deve verificarsi se laviolazione abbia arrecato un vulnus al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra ilcondannato semilibero e gli organi del trattamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.In tema di semilibertà questa Corte ha da tempo chiarito che ai fini del giudizio direvoca devono essere valutate le condotte che per natura modalità di commissione edoggetto siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra ilcondannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivocomportamento del condannato riveli l inidoneità al trattamento e quindi l esito negativodell esperimento * 1 n. 31739 del 01/07/2010 * 248357 * 1 Sentenza n.46631 del 25/10/2019 * * 277452 – 01 . Con riferimento a condotte di reato ascritte alcondannato ammesso al regime di semilibertà ha affermato che La contestazione di unfatto delittuoso sopravvenuto può integrare i presupposti della revoca facoltativa del regimedi semilibertà non essendo necessario al riguardo che per esso sia intervenuta sentenzairrevocabile di condanna fatta eccezione per il delitto di evasione e ben potendo quindil accertamento dell effettiva consistenza del fatto contestato essere condotto in viaincidentale ai fini del giudizio di revoca. * 1 Sentenza n. 5628 del 20/01/2009 * *242447 – 012.Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Venezia pur avendo riferito inordine al presunto fatto di reato e pur avendo dato atto delle motivazioni addotte daldetenuto nel corso dell udienza nonché della documentazione prodotta dalla difesa asupporto delle proprie allegazioni ha espressamente dichiarato di prescindere nella propriavalutazione dal fatto contestato soffermando la propria attenzione sulla condottapacificamente assunta da * in occasione della fruizione del permesso premio del1.6.2025.Ha osservato sul punto che in detta occasione egli ha violato due prescrizioni ovveroquella relativa all obbligo di accompagnarsi con la madre e con la figlia e quella relativa aldivieto di contatto con soggetti non autorizzati ed estranei alla cerchia familiare e haargomentato in ordine alla gravità di dette violazioni in quanto idonee a contraddire la ratiodel permesso premio. In particolare con riferimento all assenza della figlia ha osservato cheil permesso premio è stato finalizzato anche a consentire a * di coltivare gli affettifamiliari e il rapporto con la figlia minore sicché l assenza della minore impedisce ilperseguimento dell obiettivo.D altro canto ha osservato che la violazione dell ulteriore prescrizione costituitadall incontro con persona estranea alla ristretta cerchia familiare e senza giustificato motivodi contatto evidenzia una superficialità di * nella gestione del permesso premio.3.La motivazione fondata su dati oggettivi e non contestati è congrua adeguata epriva di errori nell applicazione della legge penale e processuale e il ricorso nella genericitàdella censura tende a provocare una nuova valutazione delle circostanze di fatto nonconsentita in sede di legittimità.4.Per completezza si rappresenta che il Tribunale di sorveglianza ha specificato che larevoca ha ad oggetto l ordinanza del Tribunale che ha concesso il regime della semilibertà enon il regime stesso non essendo ancora in esecuzione.Tuttavia si deve osservare che essendo pacifico che il beneficio non era ancora inesecuzione non essendo stato ancora approvato il programma di trattamento l ordinanzadoveva essere dichiarata inefficace e non revocata. La revoca infatti presuppone che siaformalmente iniziata la fruizione del regime alternativo mentre nel caso in esame è pacificoche non avesse ancora avuto avvio * 1 sentenza n. 51879 del 13/09/2016 Rv 26892601 .5.Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell art. 616 cod.proc. pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5401/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 10/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 27541/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Veneziaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * il quale ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con ordinanza del 2 luglio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Venezia revocaval ordinanza del medesimo Tribunale del 21 maggio 2025 con la quale era stato concesso ilregime di semilibertà a * * detenuto in espiazione della pena di anni 8 e mesidue di reclusione per i delitti di cui agli artt. 337 582 612 bis 609 bis 605 cod. pen.commessi tra il 2019 e il 2020. * che il detenuto era stato ammesso alla semilibertàma che la misura alternativa non era stata mai avviata per la mancata approvazione delprogramma di trattamento pervenuto il 4.6.2025. * medesima data del 4.6.2025 venivatrasmessa notizia di reato per fatti commessi dall interessato in data 1.6.2025 in occasionedella fruizione di un permesso premio.In particolare la comunicazione aveva ad oggetto unacondotta di minaccia attuata ai danni della compagna di altro detenuto per indurla a ritrattarela denuncia presentata nei confronti di questi. * scorta di tale condotta il magistrato disorveglianza di Verona non approvava il programma di trattamento e proponeva la revocadella misura della semilibertà. * che nel corso dell udienza * aveva negato ifatti contestatigli e aveva depositato denuncia per calunnia nei confronti della donna. Tantopremesso il Tribunale di sorveglianza osservava che a prescindere dal fatto reato nonpotevano ritenersi sussistenti le condizioni per la conferma della misura concessa il21.5.2025 e mai avviata per mancanza del programma di trattamento. A fondamento delladecisione osservava che il permesso premio era stato fruito dal detenuto in modo difformedalle prescrizioni e in particolare sia dalla prescrizione sub 3 la quale impone di uscire incompagnia della propria madre e della figlia mentre il 1.6.2025 egli era in compagnia dellasola madre sia della prescrizione sub 6 che pone il divieto di contatto con persone nonautorizzate. Ebbene osservava che le violazioni dovevano ritenersi gravi. La prima inquanto idonea a negare la finalità per la quale era stato concesso il permesso ovvero perconsentire a * di rinsaldare il rapporto genitoriale incontrando la figlia la seconda inquanto la prescrizione vieta il contatto con persone estranee alla stretta cerchia familiare e lapersona pacificamente incontrata non rientra tra quelle la cui frequentazione è autorizzata.* osservando che La superficialità del * nella gestione delpermesso tradottasi in concreto nella violazione di alcune prescrizioni non di pocomomento posto che le stesse sussumevano traducendole in regole pratiche – la funzionestessa del permesso richiesto depone nel senso dell accoglimento della proposta di revocadell ordinanza di concessione della misura ritenendo il collegio sotto tale profilo di nonrevocare un beneficio non ancora in esecuzione per l assenza di approvazione delprogramma trattamentale . 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente perviolazione di legge e in particolare degli artt. 48 e 50 legge n. 354 del 1975 e per vizio dimotivazione della quale si lamenta la illogicità e contraddittorietà.* che il magistrato di sorveglianza di Verona aveva proposto la revoca inragione della notizia di reato pervenuta il 4.6.2025 osserva che il fatto riferito dal Tribunalenella parte motiva non era stato valutato alla luce delle controdeduzioni formulate dalladifesa e dei documenti prodotti e non era stata valutata l incidenza della vicenda sullacondotta carceraria caratterizzata dalla correttezza del comportamento del detenuto qualedesunta dalle positive relazioni dell equipe penitenziaria.* altro profilo osserva che il Tribunale non ha motivato sulle ragioni per le quali ledue violazioni di prescrizioni in occasione del permesso premio siano tali da rivelarel inidoneità del trattamento e quindi l esito negativo dell esperimento.3.[OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto rigettarsi il ricorso. Ha osservato che ilprovvedimento impugnato ha valutato con motivazione esente da vizi logici e giuridici lacondotta del ricorrente con riferimento a tutti i profili sulla base dei quali deve verificarsi se laviolazione abbia arrecato un vulnus al rapporto fiduciario che deve intercorrere tra ilcondannato semilibero e gli organi del trattamento.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.In tema di semilibertà questa Corte ha da tempo chiarito che ai fini del giudizio direvoca devono essere valutate le condotte che per natura modalità di commissione edoggetto siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra ilcondannato semilibero e gli organi del trattamento dovendosi valutare se il complessivocomportamento del condannato riveli l inidoneità al trattamento e quindi l esito negativodell esperimento * 1 n. 31739 del 01/07/2010 * 248357 * 1 Sentenza n.46631 del 25/10/2019 * * 277452 – 01 . Con riferimento a condotte di reato ascritte alcondannato ammesso al regime di semilibertà ha affermato che La contestazione di unfatto delittuoso sopravvenuto può integrare i presupposti della revoca facoltativa del regimedi semilibertà non essendo necessario al riguardo che per esso sia intervenuta sentenzairrevocabile di condanna fatta eccezione per il delitto di evasione e ben potendo quindil accertamento dell effettiva consistenza del fatto contestato essere condotto in viaincidentale ai fini del giudizio di revoca. * 1 Sentenza n. 5628 del 20/01/2009 * *242447 – 012.Nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Venezia pur avendo riferito inordine al presunto fatto di reato e pur avendo dato atto delle motivazioni addotte daldetenuto nel corso dell udienza nonché della documentazione prodotta dalla difesa asupporto delle proprie allegazioni ha espressamente dichiarato di prescindere nella propriavalutazione dal fatto contestato soffermando la propria attenzione sulla condottapacificamente assunta da * in occasione della fruizione del permesso premio del1.6.2025.Ha osservato sul punto che in detta occasione egli ha violato due prescrizioni ovveroquella relativa all obbligo di accompagnarsi con la madre e con la figlia e quella relativa aldivieto di contatto con soggetti non autorizzati ed estranei alla cerchia familiare e haargomentato in ordine alla gravità di dette violazioni in quanto idonee a contraddire la ratiodel permesso premio. In particolare con riferimento all assenza della figlia ha osservato cheil permesso premio è stato finalizzato anche a consentire a * di coltivare gli affettifamiliari e il rapporto con la figlia minore sicché l assenza della minore impedisce ilperseguimento dell obiettivo.D altro canto ha osservato che la violazione dell ulteriore prescrizione costituitadall incontro con persona estranea alla ristretta cerchia familiare e senza giustificato motivodi contatto evidenzia una superficialità di * nella gestione del permesso premio.3.La motivazione fondata su dati oggettivi e non contestati è congrua adeguata epriva di errori nell applicazione della legge penale e processuale e il ricorso nella genericitàdella censura tende a provocare una nuova valutazione delle circostanze di fatto nonconsentita in sede di legittimità.4.Per completezza si rappresenta che il Tribunale di sorveglianza ha specificato che larevoca ha ad oggetto l ordinanza del Tribunale che ha concesso il regime della semilibertà enon il regime stesso non essendo ancora in esecuzione.Tuttavia si deve osservare che essendo pacifico che il beneficio non era ancora inesecuzione non essendo stato ancora approvato il programma di trattamento l ordinanzadoveva essere dichiarata inefficace e non revocata. La revoca infatti presuppone che siaformalmente iniziata la fruizione del regime alternativo mentre nel caso in esame è pacificoche non avesse ancora avuto avvio * 1 sentenza n. 51879 del 13/09/2016 Rv 26892601 .5.Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell art. 616 cod.proc. pen. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *