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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 36624/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

Rilevato che la difesa lamenta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto: nella contestazione elevata a carico del ricorrente era infatti riportato il riferimento normativo all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada, dai che discende la manifesta infondatezza della doglianza, come argomentato correttamente dalla Corte di merito.

Considerato che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, non censurabili in questa sede di legittimità; considerato che la doglianza riguardante l'asserita violazione del diritto di difesa è del tutto genericamente posta e priva di confronto critico rispetto a quanto evidenziato in sentenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. Rilevato che la difesa lamenta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sul punto: nella contestazione elevata a carico del ricorrente era infatti riportato il riferimento normativo all'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada, dai che discende la manifesta infondatezza della doglianza, come argomentato correttamente dalla Corte di merito. Considerato che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici, non censurabili in questa sede di legittimità; considerato che la doglianza riguardante l'asserita violazione del diritto di difesa è del tutto genericamente posta e priva di confronto critico rispetto a quanto evidenziato in sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36624/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris